Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24959 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 26/04/2018, dep. 10/10/2018), n.24959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6813/2014 R.G. proposto da:

S.C., SP.Ca., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Vincenzo

Fioravante Aliperti, con domicilio eletto Roma, via della Stazione

Prenestina 7, presso lo studio dell’avv. Patrizia Mauro;

– ricorrente –

contro

I.A., I.A.M., rappresentati e difesi, in forza

di procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Domenico

Vitale, con domicilio eletto in Roma, via dei Mille 41/A, presso lo

studio dell’avv. Pasquale Avitabile;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2411,

depositata il 12 giugno 2013.

Udito l’avv. Luigi Cinquerri, su delega, per le controricorrenti.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. Celeste Alberto che ha concluso per

l’improcedibilità del ricorso principale, per l’inammissibilità

del ricorso incidentale autonomo e per l’assorbimento del ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli, adito da I.A. e I.A.M., accoglieva la domanda da queste proposta contro S.C.A.in relazione alla successione della zia I.T..

In particolare il tribunale dichiarava le attrici eredi legittimi della de cuius (la convenuta aveva fatto pubblicare un testamento olografo che le attrici, figlie di un fratello premorto della de cuius, avevano disconosciuto nella firma e nella scrittura).

La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza.

Essa rilevava che bene aveva fatto il giudice di primo grado a non dare corso all’istanza di verificazione del testamento. La convenuta infatti non aveva curato la produzione dell’originale del documento custodito presso il notaio, nè aveva fatto istanza di esibizione al terzo ai sensi dell’art. 210 c.p.c..

La corte di merito rilevava tuttavia che il riconoscimento della qualità di eredi della defunta, limitata dal tribunale alle sole attrici, doveva essere estesa agli altri congiunti della de cuius chiamati per l’integrazione del contraddittorio, i quali, costituendosi nel giudizio, avevano manifestato la volontà di accettare l’eredità.

D’altra parte, proseguiva la corte d’appello, non essendo stata accolta la domanda delle attrici volta ad ottenere la dichiarazione di indegnità a succedere di S.C., il riconoscimento della qualità di erede doveva essere esteso anche a questa, essendo parente di pari grado della de cuius.

Contro la sentenza S.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

I.A. e I.A.M. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

La causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della Sesta sezione civile della Suprema Corte.

Le controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 27 gennaio 2014, cui ha fatto seguito la proposizione, da parte degli intimati, del controricorso contenente ricorso incidentale, che veniva depositato nella cancelleria della Suprema Corte il 27 marzo 2014 nel rispetto del termine previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 3.

Il ricorso e il controricorso venivano autonomamente iscritti a ruolo, non risultando depositato il ricorso notificato dai ricorrenti principale (v. attestazione di cancelleria del 27 marzo 2014).

Il ricorso principale, pertanto, è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Infatti la sanzione di improcedibilità, prevista dalla norma per il caso di tradivo deposito, è a maggior ragione applicabile al caso di omesso deposito (Cass. n. 12894/2013; n. 15544/2012; n. 4919/2009). Nella memoria depositata in vista della pubblica udienza, le ricorrenti incidentali hanno chiarito di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso incidentale, la cui proposizione era dipesa esclusivamente dalla notificazione del ricorso principale. Tale dichiarazione del difensore, seppure inidonea a determinare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale (cfr. Cass. n. 12743/2016)

Conclusivamente il ricorso principale è improcedibile, il ricorso incidentale è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono a carico dei ricorrenti principali.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, otre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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