Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24959 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31776-2018 proposto da:

L.A. e V.S., rappresentati e difesi

dall’avv. CARMELO RASPAOLO e domiciliati presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

C.G., C.S. e F.Q.,

rappresentati e difesi dall’avv. QUINTO FRANCHINA e domiciliati

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 685/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. V.S. e L.A., comproprietari di un appartamento sito in (OMISSIS), proponevano denunzia di nuova opera nei confronti della confinante Oikos S.n.c., esponendo che quest’ultima stava realizzando sul proprio terreno un edificio a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio e in violazione del loro diritto di veduta, esercitato da tempo immemore sul terreno della resistente.

Con ordinanza del 6.3.2001 venivano sospesi i lavori.

Gli originari ricorrenti introducevano il giudizio di merito e si costituiva la società resistente, che invocava il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno conseguente alla sospensione.

Con sentenza n. 2087/2015 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda ordinando ad Oikos S.n.c. la demolizione delle opere indicate dal C.T.U. e condannandola alle spese del grado.

Interponeva appello C.S., C.G. e F.Q., ex soci della disciolta Oikos S.n.c., e si costituivano in seconde cure V.S. e L.A. per resistere al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 685/2018, la Corte di Appello di Messina accoglieva il gravame, respingendo la domanda degli originari ricorrenti e condannandoli alle spese del doppio grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione V.S. e L.A. affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso C.S., C.G. e F.Q..

In prossimità dell’adunanza camerale i controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c. ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di un diritto di veduta, che invece era stato esercitato per anni dalla finestra esistente sul muro perimetrale dell’alloggio dei ricorrenti. In particolare, questi ultimi evidenziano che la Corte messinese, travisando le risultanze istruttorie, non avrebbe valutato le fotografie esistenti negli atti del giudizio di merito, le quali confermerebbero che la finestra, avente caratteristiche di veduta, esisteva da decenni.

La censura è inammissibile. I ricorrenti infatti denunciano il fatto che la Corte territoriale abbia formulato affermazioni “contrarie a tutte le emergenze istruttorie” (cfr. pag. 7 del ricorso) e quindi introducono una contestazione finalizzata ad ottenere la revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto e dell’apprezzamento delle prove compiuto dalla Corte territoriale. Ambedue i vizi sono certamente estranei alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione: il primo, in base al principio per cui il motivo non può risolversi in una richieste di riesame del merito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790); il secondo, dovendosi ribadire che “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del regolamento edilizio del Comune di Messina e l’omessa considerazione delle risultanze della C.T.U., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte messinese avrebbe dovuto considerare che l’ausiliario aveva confermato l’esistenza di vedute nel muro del fabbricato degli odierni ricorrenti frontistante il terreno di Oikos S.n.c.: avrebbe pertanto dovuto essere applicata la distanza di 10 metri dalle pareti finestrate.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata dà atto dell’esistenza, nel muro dei ricorrenti, di una apertura che “qualifica la parete come finestrata” (pag. 6, rigo 16). In tal modo la Corte peloritana ha implicitamente qualificato detta apertura come veduta; è noto, infatti, che la dizione “pareti finestrate” contenuta in un regolamento edilizio comunale che si ispiri al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 è riferibile esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette “lucifere” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6604 del 30/04/2012, Rv. 622397; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26383 del 20/12/2016, Rv. 642167).

L’accertamento di fatto operato dalla Corte distrettuale in ordine alla esistenza di una veduta nella parete di un fabbricato, se non è sufficiente per riconoscere al proprietario del fabbricato un diritto di servitù di veduta sul fondo altrui (trattandosi di situazione che, di per se stessa, non è suscettibile di tutela petitoria, come correttamente affermato pag. 6, rigo 10, della sentenza), è tuttavia sufficiente proprio alla stregua della giurisprudenza richiamata nel paragrafo precedente – per qualificare tale parete come finestrata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle distanze tra pareti finestrate dettate dai regolamenti locali e dal D.M. n. 1114 del 1968, e non come parete “cieca” (come erroneamente si afferma a pag. 6, rigo 20, della sentenza). Donde l’accoglimento del mezzo di impugnazione in esame.

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, con i quali i ricorrenti lamentano, rispettivamente, la violazione del regolamento edilizio del Comune di Messina e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (terzo motivo) e la violazione dell’art. 42 Cost., dell’art. 832 c.c. e del regolamento edilizio del Comune di Messina, nonchè il vizio della motivazione, con riferimento all’omessa considerazione della natura finestrata della parete dei ricorrenti (quarto motivo).

In definitiva, il primo motivo va dichiarato inammissibile, mentre va accolto il secondo e vanno dichiarati assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbiti il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

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