Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24959 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 07/10/2019), n.24959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28667-2017 proposto da:

V.R., I.G., IN.GI.,

I.F., I.C., in proprio e nella qualità di eredi

di IN.CI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTEZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARTORIELLO,

rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE SICIGNANO, SALVATORE

ROCCO;

– ricorrenti –

Contro

D.M.G., GENERALI ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1783/2017 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione dell’8 marzo 2012, d.M.G. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Gragnano, la Generali Ass.ni S.p.A., in qualità di impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada e In.Ci. per sentir accertare la responsabilità del conducente dell’autocarro, di proprietà di I., nella produzione del sinistro verificatosi il 7 dicembre 2007, e condannare l’assicuratore, ai sensi del Codice delle Ass.ni, art. 283, comma 1, lett. B o D, al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite;

l’attore deduceva che l’autovettura di sua proprietà si trovava parcheggiata, allorquando era stata urtata nella parte posteriore sinistra e sospinta contro il muro di delimitazione della strada, da un autocarro, di proprietà di In.Ci., che era stato rubato il giorno precedente e che era sprovvisto di copertura assicurativa;

si costituiva In.Ci. eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la carenza di legittimazione passiva, giacchè la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà, poichè il furgone era stato oggetto di furto, regolarmente denunziato. Generali Ass.ni S.p.A. non si costituiva;

il Giudice di pace, con sentenza n. 311 del 2013, riconosceva la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà del convenuto nella produzione del sinistro e condannava Generali Ass.ni S.p.A. e In.Ci., in solido, al risarcimento dei danni;

con atto di citazione del 3 settembre 2013, In.Ci. proponeva appello avverso la decisione lamentando l’omessa pronunzia sull’eccezione di prescrizione e l’errore sul mancato riconoscimento che la circolazione del veicolo era avvenuta prohibente domino con conseguente esonero di responsabilità in capo al proprietario. Si costituivano D.M.G. e Generali Italia S.p.A. (già Generali Ass.ni S.p.A.), con separati atti, chiedendo -il primo- il rigetto dell’impugnazione;

il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 16 giugno 2017, rilevava che sull’eccezione dedotta il primo giudice non aveva adottato alcuna statuizione, ma che la stessa era infondata, poichè il termine biennale era stato interrotto con la lettera di messa in mora inviata al proprietario del veicolo e, successivamente, con l’atto di citazione. Nel merito, poichè il sinistro si era verificato prima della denunzia di furtot non trovava applicazione il sistema di indennizzo previsto dalla lett. D, dell’art. 283, ma l’ipotesi prevista dalla lett. B, trattandosi di veicolo privo di copertura assicurativa. Conseguentemente rigettava l’appello, condannando gli eredi di In.Ci., nelle more del giudizio deceduto, al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione V.R., I.F., I.G., In.Gi. e I.C., in proprio e quali eredi di In.Ci., affidandosi a un unico motivo che illustrano con memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Gli intimati non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Il Tribunale avrebbe errato nell’applicare l’ipotesi prevista dall’art. 283 c.Ass.ni, lett. B, in luogo dell’ipotesi disciplinata dalla successiva lett. D. Poichè l’autocarro era stato rubato in un luogo privato, non sussisterebbe la responsabilità da parte del proprietario in quanto la circolazione sarebbe avvenuta contro la sua volontà, come dimostrato attraverso l’espletamento della prova testimoniale, che avrebbe attestato che lo stesso aveva tenuto un comportamento ostativo. Ciò emergerebbe anche dal contenuto della denunzia, presentata alle autorità competenti. Conseguentemente i giudici di merito avrebbero dovuto prendere atto della prova che la circolazione dell’autocarro era avvenuta contro la volontà di I., manifestata in concreto attraverso un comportamento teso a vietare la circolazione;

nella prima parte del primo motivo si deduce la violazione di legge senza indicare le norme oggetto di reale censura (che presumibilmente attiene al Codice delle Ass.ni, artt. 122 e 283 lett. c). Inoltre, la doglianza, che prospetta una errata interpretazione della prima disposizione, è dedotta in maniera del tutto generica, non indicandosi le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe errato, richiamando l’art. 122 Codice Ass.ni. Parte ricorrente sembra prospettare la questione, del tutto nuova, secondo cui il proprietario non sarebbe tenuto ad assicurare il veicolo quando lo stesso si trovi parcheggiato in un luogo chiuso alla circolazione. Il motivo, però, è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 riguardo alla allegazione del momento processuale in cui la negazione della responsabilità del proprietario per insussistenza di obbligo assicurativo sarebbe stata sottoposta al giudice del merito, onde apprezzare la totale carenza sul punto di motivazione da parte del giudice di appello. In ogni caso, non viene meno l’obbligo di copertura assicurativa durante il parcheggio notturno o saltuario o temporaneo, a questo fine occorrendo uno stabile ritiro del veicolo dalla circolazione, che non viene neppure allegato;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività processuale in questa sede. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 21 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 7 ottobre 2019

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