Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24959 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24959 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Monacci Alessandro, elettivamente domiciliato in
Roma Via degli Scipioni 54, presso lo studio
dell’Avv.to Giovanna Fiore, e rappresentato e
difeso dall’Avv.to Alberto Vedrani, in forza di
procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente 205

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/08/2008 della Commissione
Tributaria regionale della Toscana, depositata il
16/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Data pubblicazione: 06/11/2013

Con sentenza n. 45/8/2008 del 17/6/2008, depositata
in data 16/09/2008, la Commissione Tributaria
Regionale della Toscana Sez. 08 respingeva, con
compensazione delle spese di lite, l’appello
proposto, in data 25/10/2007, da Monacci
Alessandro, avverso la decisione n. 23/02/2007
della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca,
che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dal

specialista, contro il silenzio rifiuto opposto
dall’Ufficio erariale all’istanza di rimborso
dell’IRAP per gli anni di imposta 1998, 1999 e
2000. La C.T.P. respingeva i ricorsi, ritenendo
esistente

“una sia pure minimale organizzazione

autonoma”,

stante la presenza di beni strumentali.

La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame del Monacci, in quanto rilevava che, da un
lato, il contribuente non aveva evidenziato

“la

specializzazione e la minimale strumentazione
necessaria e dallo stesso utilizzata, per
l’esercizio della professione”

e, dall’altro lato,

“le

le spese per gli

quote

di ammortamento,

immobili, i consumi
facevano

“presumere

organizzazione”,

e /e

altre spese sostenute”

i’&.bitena

di un’autng

con conseguente assoggettamento

dell’attività all’IRAP .
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione il Monacci, deducendo due motivi, per
violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c., in relazione
all’art.2697 c.c., avendo i giudici tributari
“omesso di indicare i fatti costitutivi”

posti a

base dell’affermazione in ordine alla esistenza
dell’autonoma organizzazione, e per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa

2

contribuente, esercente l’attività di medico

un punto decisivo della controversia, ex art.360
n.5 c.p.c..
Ha

resistito

l’Agenzia

delle

Entrate

con

controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso, implicante violazione
di norma di diritto, è inammissibile, per mancata
formulazione del quesito di diritto prescritto

pienamente

operante,

trattandosi

di

sentenza

pubblicata nell’anno 2008.
Il quesito di diritto, dovendosi risolvere in una
sintesi logico-giuridica della questione, non
avulsa dai rilevanti elementi fattuali della
fattispecie concreta, non può consistere in una
semplice richiesta di accoglimento del motivo
ovvero nel mero interpello della Corte in ordine
alla fondatezza della propugnata petizione di
principio o della censura così come illustrata
nello svolgimento del motivo, occorrendo che
risulti individuata la discrasia tra la

ratio

decidendi della sentenza impugnata, che deve essere
indicata, ed il diverso principio di diritto da
porre a fondamento della decisione invocata (v.
Cass. SS.UU. 10 settembre 2009, n. 19444 e 14
febbraio 2008, n. 3519). In altri termini il
quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c.
deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo
di tali elementi comporta l’inammissibilità del
ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
sottoposti al giudice di merito; sia la sintetica
indicazione della regola di diritto applicata dal
quel giudice; sia ancora la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe

3

dall’art.366 bis c.p.c., disposizione questa

dovuta applicare al caso di specie.
Il

secondo

motivo,

implicante

un

vizio

motivazionale, è del pari inammissibile, essendo
stato del tutto omesso il c.d. momento di sintesi,
prescritto sempre dall’art.366 bis c.p.c.. Come già
chiarito da questa Corte a Sezioni Unite (n.
16528/2008), “È

inammissibile, perché privo di

autosufficienza e concretezza,

come richiesto

ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione …, in cui non siano specificamente
indicati i fatti controversi in relazione ai quali
la motivazione si assume carente, né siano indicati
i profili di rilevanza di tali fatti, essendosi il
ricorrente limitato ad enunciare la necessaria
esaustività

della motivazione quale premessa

maggiore del sillogismo che dovrebbe portare alla
soluzione del problema giuridico, senza indicare la
premessa minore (cioè i fatti rilevanti su cui vi
sarebbe stata omissione) e svolgere il successivo
momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale
poter cogliere la fondatezza della censura.”.
La Corte rigetta il ricorso.
Le

spese

processuali,

liquidate

come

in

dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012,
attuativo della prescrizione contenuta nell’art.9,
comma 2 ° , d.l. 1/2012, convertito dalla 1. 271/2012
(Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte
ricorrente al rimborso delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 1.000,00, a titolo di compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

4

dall’art. 366 “bis” cod. proc. civ., il motivo di

Quinta sezione civile, il 26/09/2013.

Il Consi2.
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Il Pres dente
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