Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24958 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 04/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO E.NA.S.CA. ENTE NAZIONALE SOCIALE CASA E DI B.

F.P. IN PROPRIO, in persona del curatore avv. S.

E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

ricorso, dal prof. avv. Moscati Enrico ed elett.te dom.to presso lo

studio del medesimo in Roma, Via Luigi Mancinelli n. 65;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDIL RE.F. DI RESTANO COSIMO & C. NONCHE’ DEI

SOCI

R.C. E D.F.G., in persona del curatore

prof. dott. B.N., rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Barberio Roberto ed

elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma, Via C. Baronio

n. 54/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 269/05

depositata il 28 agosto 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

ottobre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per il ricorrente il prof. avv. Enrico MOSCATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di

cassazione per rinunzia al ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che prima dell’inizio della discussione le parti hanno depositato “memoria congiunta” con cui il curatore del fallimento ricorrente e il curatore del fallimento controricorrente, debitamente autorizzati, hanno rispettivamente rinunziato al ricorso e accettato tale rinunzia;

ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia al ricorso, senza condanna del rinunziante alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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