Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24958 del 09/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 09/11/2020), n.24958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20697-2018 proposto da:

NETWORK SECURITY ACTIVITY SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO n. 57,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ADOLFO LARUSSA;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto del 25.9.2017 con cui il Tribunale di Siena aveva liquidato in favore di G.S., nominato C.T.U. nella causa civile proposta dalla Network Secutiry Activity Srl nei confronti di Monte dei Paschi di Siena Spa e di Monte dei Paschi di Siena Leasing Spa, la somma di Euro 10.256,32 oltre accessori a titolo di compenso per l’opera svolta dall’ausiliario.

Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Siena rigettava l’opposizione condannando la società opponente alle spese di lite.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Network Secutiry Activity Srl affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 20.11.2019 ed all’esito della relativa camera di consiglio è stato rinviato, con ordinanza interlocutoria n. 31725 del 2019, a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito.

A seguito della fissazione della nuova adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della stessa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. Giustizia 30 maggio 2002, artt. 2 e 52 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente liquidato in favore del consulente tecnico una somma eccessiva rispetto ai massimi previsti dalla tabella in relazione alle controversie di valore compreso tra Euro 258.228,46 ed Euro 526.456,90.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice toscano avrebbe omesso di tener conto dell’attività effettivamente svolta dall’ausiliario.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate.

Il D.M. Giustizia 30 maggio 2002, art. 2 pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2002, prevede infatti che “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a Euro 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;

da Euro 5.164,58 e fino a Euro 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;

da Euro 10.329,15 e fino a Euro 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da Euro 25.822,85 e fino a Euro 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;

da Euro 51.645,70 e fino a Euro 103.291,38, dall’1,8790% al 3,7580%;

da Euro 103.291,39 e fino a Euro 258.228,45, dallo 0,9316% all’1,8790%;

da Euro 258.228,46 fino e non oltre Euro 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.

E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Euro 145,12”.

Ad avviso del ricorrente, l’unico scaglione percentuale da applicare sarebbe quello finale, con conseguente calcolo dell’intero compenso in base all’unica aliquota compresa tra un minimo di 0,4737% ed un massimo di 0,9474%. La tesi è erronea, dovendosi -al contrario- applicare i singoli scaglioni previsti per i corrispondenti importi, con progressione marginale, e quindi il primo di essi, in relazione al valore compreso tra Euro zero ed Euro 5.164,57 ed i successivi per i corrispondenti importi, fino all’ultimo, previsto per i soli importi compresi tra Euro 258.228,46 e fino ad Euro 516.456,90, che va evidentemente calcolato solo sulla quota marginale non compresa nei precedenti scaglioni. Dalla corretta applicazione del calcolo, nei termini indicati, deriva l’esattezza del compenso liquidato dal giudice di merito, che corrisponde al massimo previsto dal richiamato art. 2, del D.M..

Il Tribunale di Siena ha quindi applicato correttamente il compenso previsto dalla normativa ministeriale, senza operare la maggiorazione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52 la cui applicazione avrebbe richiesto una specifica motivazione. In tal senso, il richiamo – contenuto nel provvedimento impugnato – alla complessità degli accertamenti svolti dal C.T.U. appare più che idoneo ai limitati fini di giustificare l’applicazione del compenso nella misura massima prevista dal D.M. 30 maggio 2002, art. 2.

In considerazione dell’esito del ricorso, può prescindersi dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, in funzione del principio della ragionevole durata del processo, dovendosi ritenere la fissazione di un termine per procedere ai relativi incombenti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., del tutto ininfluente sull’esito del giudizio, in considerazione dell’infondatezza del ricorso (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4917 del 27/02/2017, Rv. 644315).

Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2020

 

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