Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24958 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 07/10/2019), n.24958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28587-2017 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 265, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO LIBERATORE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO MANSUELLI;

– ricorrente –

contro

HERA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BARTOLOMEO GASTALDI 1, presso lo studio

dell’avvocato ELEONORA ZICCHEDDU, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLETTA BOCCANERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 772/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/19 del Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

M.M.A. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Bologna, la Hera S.p.A. sostenendo di avere sottoscritto un contratto di fornitura di acqua per la propria abitazione e di avere contestato una bolletta di Euro 404,44 che le era stata successivamente ridotta sino all’importo di Euro 279,68. Aggiungeva che, in quella occasione, la fornitura d’acqua stata sospesa. Deduceva di avere successivamente contestato un’altra bolletta, mediante reclamo, ritenendo illegittimi i pagamenti per la riattivazione del servizio, inseriti in alcune bollette sotto la voce “altri servizi”, nonchè di avere spontaneamente versato l’importo di Euro 330 corrispondente, a suo dire, al reale consumo d’acqua. Proseguiva, affermando di avere richiesto la riattivazione del servizio, che era stato nuovamente sospeso nel febbraio 2014, aggiungendo di avere ricevuto un ulteriore rimborso di Euro 108, ma senza che il servizio venisse ripristinato. Sulla base di tali elementi contestava la propria qualità di debitrice morosa e di dover corrispondere ulteriori somme per la riattivazione del servizio, trattandosi in realtà di parte offesa per il patimento di danni da illegittima interruzione del servizio. Chiedeva di accertare di essere tenuta al pagamento dei soli consumi effettivamente risultanti dalla lettura del contatore, rideterminando gli importi e condannando la società Hera S.p.A. alla riattivazione del servizio senza oneri e alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa. Si costituiva la società convenuta contestando la pretesa;

il giudice di prime cure con sentenza n. 2507 del 2005 rigettava le domande con condanna dell’attrice al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione la M. proponeva appello in data 3 marzo 2016 al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento di sospensione della fornitura, con condanna dell’appellata al ripristino della fornitura e al risarcimento dei danni. Si costituiva l’appellata rilevando che i motivi di doglianza costituivano una mera ripetizione di quanto sostenuto in primo grado, chiedendo la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, di rigetto del gravame;

con sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 28 aprile 2017 respingeva l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

la Corte territoriale, decidendo sulla base della ragione più liquida, rilevava l’assenza di prova da parte dell’attrice di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. In particolare difetterebbe la prova di avere corrisposto l’intera somma dovuta, la quale non viene comunque quantificata. Pertanto mancherebbe la prova dell’adempimento della obbligazione, con conseguente legittimità della condotta della società appellata in ordine al distacco della fornitura e ciò sulla base, sia dell’art. 1460 c.c., che del contenuto della specifica clausola contrattuale oggetto dell’art. 14 del regolamento del servizio idrico. In secondo luogo, non sarebbe dimostrato un pregiudizio effettivo, quale elemento ulteriore rispetto alla mera allegazione della condotta illegittima del fornitore del servizio idrico;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.M.A. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Hera S.p.A.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione agli artt. 1175,1375,1455,1460,1565 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, il Tribunale avrebbe errato riguardo alla disciplina degli obblighi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, in relazione all’importanza e alla entità dell’inadempimento. Non avrebbe tenuto conto delle contestazioni e delle richieste di chiarimenti che la ricorrente avrebbe inviato alla società Hera S.p.A. Pertanto, in presenza di un inadempimento esiguo della ricorrente, il comportamento della controparte Hera S.p.A. sarebbe vessatorio per l’utente, in quanto, seppure la Carta del servizio idrico e il Regolamento conferiscono ad Hera S.p.A. il potere di procedere alla sospensione del servizio in caso di morosità, tale facoltà dovrebbe essere esercitata secondo i principi di correttezza e buona fede;

con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento alla documentazione prodotta che attesterebbe che la ricorrente non aveva interrotto i propri pagamenti, se non con riferimento alle bollette contestate, e che la società Hera S.p.A. non aveva fornito alcuna risposta ai reclami, se non dopo avere già sospeso il servizio. Infine, i giudici di merito non avrebbero preso in esame l’esistenza di un danno da inadempimento conseguente alla sospensione del servizio;

i motivi, da esaminare congiuntamente perchè strettamente connessi, sono dedotti in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, con riferimento al contenuto della Carta del servizio idrico e del Regolamento, che non sono trascritti, allegati o individuati nel fascicolo di legittimità;

il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – di produrlo agli atti (indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione) e di indicarne il contenuto (trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso); la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01)

ai sensi del n. 6 della norma, la parte è tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso e ad indicare in quale sede processuale fossero stati prodotti. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16134 del 30/07/2015, Rv. 636483 – 01);

inoltre, parte ricorrente chiede alla Corte di esaminare gli elementi documentali relativi ai pretesi pagamenti, solo genericamente indicati e la cui valutazione è, comunque, di esclusiva pertinenza del giudice di merito;

nello stesso modo, la valutazione della gravità o meno dell’inadempimento attiene al merito, costituendo una indagine di fatto;

il secondo motivo è strutturato come censura alla congruità della motivazione, non consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Inoltre, si riferisce all’omesso esame di elementi documentali che non costituiscono il “fatto storico” previsto dalla norma invocata e che esulano dal perimetro di tale disposizione poichè l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01). Infine, i rilievi sul risarcimento del danno da inadempimento sono del tutto generici.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 21 febbraio 2019.

Depositato in cancelleria il 7 ottobre 2019

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