Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24958 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24958 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 29133-2007 proposto da:
SCARCIOLLA FRANCESCO quale socio della Snc Edilizia
L.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE
49, presso lo studio dell’avvocato BOTZIOS PAOLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHITELLI
GIACOMO con procura speciale notarile del Not. Dr.
NICOLA MADIO in MATERA, rep. n. 42135 del 23/11/2010;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 62/2007 della COMM.TRIB.REG.
di POTENZA, depositata il 04/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHITELLI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’integrazione del contraddittorio.

udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Scarciolla Francesco, socio al 50% della EDILIZIA L.S. snc, impugnava dinanzi alla CTP di
Matera l’awiso di accertamento con il quale l’Ufficio, in relazione ad analogo accertamento effettuato nei
confronti della detta società per l’anno 1998, aveva rettificato il suo reddito di partecipazione societaria
relativo allo stesso anno.

Con sentenza 62/3/07, pronunciata il 16-4-07 e depositata il 4-6-07, la CTR di Potenza, in accoglimento
dell’appello dell’Ufficio, confermava l’impugnato avviso di accertamento; in particolare la CTR, precisato
che oggetto del giudizio era il reddito di partecipazione del socio per il 1998, rilevava che in pari data era
stato accolto l’appello dell’Ufficio awerso la sentenza 65/02/05 della CTP di Matera, avente ad oggetto il
reddito societario per il 1998, e che quindi, per le stesse ragioni, andava confermato anche l’avviso di
accertamento in questione, relativo (come detto) al reddito di partecipazione del socio.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso Scarciolla Francesco, affidato a quattro motivi; resisteva
l’Agenzia delle Entrate con controricorso; con istanza depositata il 30-11-2010 il contribuente chiedeva la
riunione del giudizio ad altro pendente dinanzi alla S.C. ed avente ad oggetto ricorso per Cassazione
proposto dalla società awerso sentenza della CTR Potenza 60/3/07 concernente il reddito societario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, “in materia tributaria
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche
avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad
alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto
autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo
art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

L’adita CTP accoglieva il ricorso.

ESENTE D•ir. 7-tF,C1S7
AI SEN5i
N. 131 TA. ALL.

– N.5

MATERIA TRIBUTARIA
Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie, ove non sono state fatte valere questioni personali,
ed ove non risulta che, nel giudizio di merito e nel presente giudizio di legittimità, abbiano partecipato la
società e gli altri soci.
Né la questione può essere superata dalla pendenza del ricorso per cassazione di cui all’istanza di riunione,
atteso che il ricorso proposto dall’altro socio Lapolla Michele è stato già deciso da questa Corte con
ordinanza 8384 del 2010, con la quale è stata dichiarata la nullità dell’intero giudizio e rimesse le parti

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo
esame a contradditorio integro alla CTP di Matera; in considerazione dell’intervento della richiamata
sentenza della Cass. sez. unite solo in corso di giudizio, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare
interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per nuovo esame alla
CTP di Matera; dichiara compensate interamente tra le parti le spese di lite relative all’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 26-9-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

dinanzi alla CTP di Matera.

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