Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24957 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. I, 25/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 25/11/2011), n.24957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Cesare A. – Presidente –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 23980-2005 proposto da:
SIMO ESPANSI 82 S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona
dell’Amministratore unico pro tempore, M.M., MO.MA., in
proprio e nella qualità di eredi di M.G. e P.
I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PIRENEI 1,
presso l’avvocato GENTILE ALFONSO, rappresentati e difesi
dall’avvocato SPRIO ANNA, giusta procura a margine della memoria di
costituzione di nuovo difensore;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO SIMO ESPANSI 82 S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa
F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI, 132, presso l’avvocato AGNESE GIAMPIERO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BELLOTTI CLAUDIO, giusta procura a margine del
controricorso;
IGV HOTELS S.P.A., nella qualità di società incorporante la
Società Turistica Lu Lamoni s.r.l. (anche S.T.L. srl), in persona
del Presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, I GRANDI
VIAGGI S.P.A., in persona del Presidente del consiglio di
amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
G. PISANELLI 4, presso l’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che le rappresenta
e difende unitamente all’avvocato VILLA GIANROBERTO, giusta procure a
margine del controricorso;
IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A., in persona del
Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso l’avvocato MARCONE NICOLA, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
TURISTICA LU LAMONI S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2547/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 28/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GENTILE ALFONSO, con delega, che
ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito, per le controricorrenti Società, l’Avvocato BONSIGNORE
ALOISIA, con delega, che ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO libertino alberto che ha concluso per l’estinzione per
rinuncia.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che il Tribunale di Monza dichiarò il fallimento della Simo Espansi 82 s.r.l. con sentenza in data 23 luglio 1999, avverso la quale proposero opposizione la società fallita, in persona del suo amministratore unico M.G., e quest’ultimo in proprio unitamente alla moglie P.I., quali unici soci della stessa; che gli opponenti convennero in giudizio, oltre al Fallimento, la Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a., la Società Turistica Lu Lamoni s.r.l. (di seguito S.T.L.) e la I Grandi Viaggi s.p.a. (di seguito I.G.V.) chiedendo, oltre alla revoca del fallimento con onere delle spese di procedura a carico della creditrice istante Maltauro spa, l’accertamento della colpa concorrente di tutte le società convenute, con la condanna delle medesime in solido al risarcimento dei danni subiti da essi attori per effetto della dichiarazione di fallimento, e la condanna delle sole S.T.L. s.r.l. e I.G.V. s.p.a. al pagamento immediato in favore della Maltauro della somma accertata come dovutale dalla SIMO Espansi;
che il Tribunale di Monza, con sentenza del 15 ottobre 2001, rigettò l’opposizione e le domande nei confronti della Maltauro spa e dichiarò inammissibili le domande proposte nei confronti della S.T.L. s.r.l. e della I.G.V. s.p.a.;
che la Corte d’appello di Milano, adita dalla Simo Espansi 82 s.r.l.
e dai suoi soci M. e P., con sentenza depositata il 28 settembre 2004 rigettò il gravame con onere delle spese a carico degli impugnanti; che avverso tale sentenza la Simo Espansi 82 srl, il M. e la P. hanno proposto ricorso a questa Corte, affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso il Fallimento Simo Espansi, la Maltauro spa, e la I.G.V. s.p.a.
unitamente alla IGV Hotels s.p.a. che nelle more ha incorporato la S.T.L. s.r.l.; che con atto sottoscritto in data 24 giugno 2011 M. e Mo.Ma., in proprio e quali eredi beneficiati di M.G. e P.I., e la Simo Espansi 82 s.r.l., in persona dell’amministratore unico M.M., hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; che l’atto reca in calce le sottoscrizioni, per visto ed adesione, dei difensori di tutte le parti resistenti; ritenuto pertanto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. (nel testo vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata) per la declaratoria con ordinanza della estinzione del processo;
che sussistono giusti motivi, tenuto anche conto dell’adesione delle parti resistenti, per la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011