Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24957 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24957 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 10069-2007 proposto da:
NUOVA CIMOSA DAUNA SRL in persona dell’Amministratore
unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 38,
presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO,
che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –

2013

contro

2622

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E
FINANZE;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

164/2005

della

Data pubblicazione: 06/11/2013

.

1

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di FOGGIA,

depositata il

07/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

e

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 164/27/05, depositata il 7-2-2006, la CTR di Bari, sez. distaccata di Foggia, rilevava:
che, in seguito ad avviso con il quale l’Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Lucera aveva accertato nei
confronti della “NUOVA CI.MO.SA . DAUNA srl (della quale erano soci al 50% i coniugi De Cristofaro Rosina
ed Avitabile Vincenzo) un reddito di lire 128.644.000, lo stesso Ufficio aveva proceduto ad accertare nei

che con ricorso alla CTP di Lucera i contribuenti avevano impugnavano detto awiso dinanzi alla CTP di
Lucera, deducendo in particolare che anche l’awiso di accertamento nei confronti della società era stato
impugnato e che nessuna prova era stata fornita della divisione del reddito della società tra essi soci;
che l’adita CTP aveva accolto il ricorso, rilevando che con contestuale sentenza n. 67 del 1995, avente ad
oggetto l’accertamento concernente il reddito della società, essa stessa Commissione aveva annullato
l’awiso.
Ciò posto, la CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, dichiarava la legittimità dell’atto impugnato; in
particolare, la CTR precisava: che con altra sentenza emessa in pari data essa stessa CTR aveva accolto
l’appello dell’Ufficio avverso la su menzionata sentenza della CTP n. 67/95, confermando in lire 128.644.000
l’utile accertato nei confronti della società; che, attesa la ristretta base azionaria e la mancanza di altra
destinazione della somma rilevabile dalla documentazione contabile, doveva ritenersi che il reddito
accertato nei confronti della società fosse stato diviso tra i due soci; che nessuna memoria o atto di appello
incidentale della parte privata era stato prodotto in giudizio nel fascicolo di causa.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società, affidato a due motivi; l’Agenzia delle
Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società, denunziando —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt.
23, 53 e 54 d.lgs 546/1992 nonché degli artt. 159, 342 e 342 cpc, deduceva che la CTR aveva omesso ogni
esame dell’appello incidentale proposto da essa contribuente, rilevando che il detto gravame non era stato
ritualmente proposto, in quanto contenuto in un unico atto, relativo a più decisioni, separatamente gravate
con appello da parte dell’Ufficio; al riguardo evidenziava che le questioni controverse erano in parte
identiche ed in parte dipendenti l’una dalle altre, sicchè doveva ritenersi ammissibile l’impugnazione di più
sentenze con il medesimo atto.
Il motivo è inammissibile.

confronti della società una ritenuta del reddito di capitale non operata e non versata di lire 12.864.000;

La censura, invero, non appare in linea con il contenuto della gravata sentenza, che ha omesso ogni esame
dell’appello incidentale non perché, come affermato dalla società ricorrente, il predetto appello era
“contenuto in un unico atto, relativo a più decisioni, separatamente gravate con appello da parte
dell’Ufficio”, ma perché nel fascicolo del giudizio in questione non era stato proprio proposto nessun
appello incidentale; la doglianza, comunque, non riportando nemmeno il contenuto del dedotto appello
incidentale, è anche priva del necessario requisito dell’autosufficienza, non consentendo a questa Corte di

Con il secondo motivo la società, denunziando —ex artt. 360 nn. 3 e 5 cpc- violazione e falsa applicazione
degli artt. 2727 e 2729 cc nonché insufficiente e contradditoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, rilevava che, non avendo preso in considerazione l’appello incidentale, la CTR, riproponendo
l’errore già contenuto nella sentenza di primo grado, aveva erroneamente fondato la presunzione di riparto
dei maggiori utili tra i soci solo sulla base della ristretta base azionaria e sulla circostanza che non risultava
una diversa destinazione degli utili stessi, senza tenere in conto che il maggior utile imponibile alla società
non necessariamente coincide con il maggior utile distribuibile.
Anche detto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Preliminarmente va, invero, rilevato che la società, odierna ricorrente in cassazione e che appare
appellante anche nell’intestazione della gravata sentenza, difetta di interesse nel contestare il contenuto di
quest’ultima con riferimento alla distribuzione del reddito tra i soci.
In ogni modo la doglianza è infondata.
.Per costante e condiviso principio giurisprudenziale, invero, in tema

di accertamento delle imposte sui

redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa (quale quella in questione, costituita
da due soci), “è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili
accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi
non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” (Cass. 5607/2011; v,
tra le tante, anche Cass. 18640/2008 e 17358/2009); siffatta presunzione non viola il divieto di
presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori
redditi accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di
solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione
sociale (Cassazione civile sez. trib., 22 aprile 2009, n. 951; v. anche Cass. 5607/2011).
Correttamente, pertanto, la CTR, proprio in applicazione del predetto principio, ha affermato la
legittimità dell’impugnato accertamento sulla base della ristretta base azionaria (solo due soci: De
Cristofaro Rosina ed Avitabile Vincenzo) e della assenza di prova contraria ad opera della pa
(mancanza di altra destinazione della somma rilevabile dalla documentazione contabile)

valutare l’identità e/o la connessione delle questioni controverse nelle varie decisioni impugnate.

ESENTE DA REGISTn 4.7.101■1E
Al SENSi D1-1

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