Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24956 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27597-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIA 88,

presso lo studio dell’avvocato VINTI STEFANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAROSI MAURIZIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2006 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 28/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato CORSINI, delega Avvocato CAROSI,

che si riporta agli scritti e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR di Milano che ha annullato l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione in morte di B.A. notificato alla erede M.E.. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha osservato: “Dai documenti agli atti risulta che il pagamento dell’imposta principale è stato notificato il 3.5.96 e che pertanto, come hanno sottolineato i giudici di prima istanza, l’atto di rettifica notificato in data 20.7.1998 è incorso nella eccezione di decadenza in forza del D.L. n. 34 del 1990, art. 27, comma 3”.

Tutti e tre i motivi di ricorso (di violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 27, 32 e 35; di violazione dell’art. 112 c.p.c.; di insufficiente motivazione su punto decisivo; rispettivamente ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) muovono da una premessa di fatto che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata: e cioè che fosse stato notificato agli eredi del B. invito ad integrare la dichiarazione di successione presentata il 10.9.1993 corredandola delle schede planimetriche degli immobili denunciati. Poichè l’invito sarebbe rimasto senza esito, la dichiarazione avrebbe dovuto considerarsi omessa, in base al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 32, comma 2, e sarebbe stato applicabile – in base all’art. 27, comma 4 – “il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa”.

Ciò stante, trova applicazione il principio secondo il quale “In tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. 22540/2006).

Poichè l’Agenzia lamenta che la questione sarebbe stata trascurata o mal risolta dai giudici d’appello, ma non indica gli atti e non riproduce i passi delle difese con le quali la avrebbe proposta in primo ed in secondo grado, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500 di cui Euro 2.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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