Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24956 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24956

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10442/2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 8120/2014 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con decreto di omologa dell’accertamento del requisito sanitario in capo a V.G. secondo le risultanze peritali, il Tribunale di Torino, in sede di ATP, liquidava le spese del procedimento nella complessiva somma di Euro 1800,00 oltre accessori come per legge, ponendo le stesse a carico dell’INPS, unitamente alle spese di CTU già liquidate;

che avverso tale capo del decreto ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese la V., rimasta intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., assumendosi che, in disparte la considerazione sulla erronea decisione di accollare le spese all’INPS, sussistendo i motivi per la relativa compensazione, in ragione del riconoscimento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento per un periodo

ben più limitato di quello per il quale era stato richiesto l’ATP il Tribunale aveva liquidato le spese processuali in misura superiore al valore al valore della domanda azionata, per effetto della restrizione di quest’ultima al periodo 4.12.2013-30.6.2014 e della limitazione del diritto al periodo 17.5.2014-30.6.2014, in relazione al quale il valore della causa doveva ritenersi ammontare a due mensilità dell’indennità richiesta (complessivi Euro 1008,14);

3. che, premesso che il ricorso può essere qualificato come ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ammissibile limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile, ritiene il Collegio che il ricorso è fondato;

4. che alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con decreto del 28 ottobre 2015;

5. che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni” – Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454 -;

6. che l’ammontare delle due annualità deve ritenersi come limite massimo e che, se la prestazione ha durata inferiore, il valore della causa si determina con riguardo a tale durata, considerandosi altresì che, alla luce del nuovo testo aggiornato dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella materia de qua, le spese “non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio” (v. penultimo periodo aggiunto dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009) ed “a tal fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione” stessa (v. ultimo periodo aggiunto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b), n. 2 conv. in L. n. 111 del 2011);

che anche con riguardo a tale previsione, è stato ritenuto in modo pienamente condivisibile che la dichiarazione di valore della prestazione non può che costituire il limite massimo cui raccordare la liquidazione delle spese che deve pur sempre tener conto della durata della prestazione, come riconosciuta (cfr. Cass. 29 novembre 2016 n. 24319 che ha ciò argomentato ex Cass., Sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014 e successive conformi, secondo cui il criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione della sentenza, deve essere contemperato dal criterio del decisum);

7. che nel caso di specie, di fronte ad una indennità di accompagnamento riconosciuta in favore di V.G. a far data dal 17.5.2014 e sino al 30.6.2014, e dunque, per meno di due mesi, era al relativo ammontare dei ratei (secondo la prospettazione dell’INPS ammontante ad Euro 1,008,14) che occorreva fare riferimento per la liquidazione delle spese, laddove il Tribunale, senza alcuna indicazione dei criteri utilizzati, ha proceduto ad una liquidazione (Euro 1800,00) esorbitante anche rispetto ai valori massimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, ratione temporis applicabile, per lo scaglione da utilizzare (da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00);

8. che, pertanto, in dissenso rispetto alla proposta del relatore, il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato va cassato in parte qua, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

9. che si ritiene che la causa possa essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e che, avendo riguardo ai valori medi previsti – con riferimento allo scaglione fino ad Euro 5200,00 – per le tre fasi dei procedimenti di istruzione preventiva – l’importo liquidabile ammonti a complessivi Euro 805,00, in tale misura reputandosi corretta la determinazione delle spese dovute e provvedendosi nella presente sede;

10. che le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate in coerenza con la valutazione del comportamento processuale della V., che non ha opposto resistenza alcuna al ricorso dell’INPS, rimanendo intimata.

PQM

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al capo sulle spese e, decidendo nel merito, liquida le spese relative all’ATP in Euro 805,00.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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