Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24956 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27589/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

G.R., A.S., in qualità di eredi di

A.A., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 338/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, del

09/09/2016 R.G.N. 264/20116;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/04/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato il Ministero della Difesa a pagare agli attuali controricorrenti, in epigrafe indicati, in qualità di superstiti (vedova e figlio) di A.A., deceduto per mesotelioma pleurico, riconosciuto come “equiparato a vittima del dovere” l’adeguamento dell’assegno mensile dovutogli ai sensi della L. n. 407 del 1998, art. 2, in misura pari ad Euro 500,00, oltre perequazioni ex lege;

2. il Ministero in epigrafe ricorre per la cassazione di tale sentenza affidandosi a due motivi;

3. G.R. e A.S. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, il Ministero della Difesa – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – deduce la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, lett. b), n. 1 e art. 12 preleggi, comma 1;

2. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’Amministrazione deduce la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 562, 563, 564 e 565 e del D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, lett. b), n. 1;

3. complessivamente, il Ministero nega che nel caso di specie sussista un diritto all’adeguamento dell’assegno sia per mancanza di copertura finanziaria sia per la mancata attuazione della completa parificazione di trattamento per tutte le categorie delle vittime del dovere, in considerazione dei vincoli di stanziamento e della necessità di operare una scelta perequativa di attribuzione dei fondi disponibili;

4. le Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, hanno precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria;

6. tali principi, ribaditi da Cass. n. 19036 del 2019, vanno ulteriormente confermati in questa sede;

7. il ricorso e’, pertanto, da rigettare;

8. le spese di lite, liquidate come in dispositovo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Andrea Bava dichiaratosi antistatario;

9. stante la non debenza da parte delle amministrazioni pubbliche, come la parte ricorrente, del versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (v., ex multis, Cass., sez. un. n. 9938 del 2014; Cass. nn. 5955 e 23514 del 2014).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Andrea Bava.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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