Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24956 del 10/10/2018

Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 10/10/2018), n.24956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19328-2014 proposto da:

Sico spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADRE SEMERIA 63,

presso l’avvocato STEFANIA STASI, rappresentata e difesa dagli

avvocati SALVATORE COLUCCIA;

– ricorrente –

contro

S.V., rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA MACORATTI e

VINCENZO SINOPOLI, presso l’ultimo dei quali è elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANGELICO 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI GORIZIA n. 481/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 aprile 2018 dal Dott. DARIO CAVALLARI.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La Sico spa ha proposto ricorso per la reintegrazione o manutenzione nel possesso, chiedendo al Tribunale di Gorizia la rimozione della costruzione realizzata da S.V. e dalla S.S.S. srl in violazione delle distanze legali in aderenza all’immobile di sua proprietà.

In corso di causa si sono costituiti i resistenti e parte ricorrente ha rinunciato all’azione proposta contro la S.S.S. srl.

Il Tribunale di Gorizia ha rigettato, all’esito della fase sommaria, la domanda della società ricorrente.

Tale provvedimento è stato confermato in sede di reclamo.

La Sico spa ha chiesto, quindi, la prosecuzione del giudizio nel merito.

Il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 481/2013, ha respinto la domanda della società ricorrente.

La Sico spa ha proposto appello.

La Corte di Appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. depositata il 17 giugno 2014, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

La Sico spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

S.V. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

1. Con il primo ed il secondo motivo che, stante la stretta connessione, vanno trattati congiuntamente, la Sico spa lamenta l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia relativo alla servitù di veduta attraverso il portone ligneo e le finestre munite di grate, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 900,1140 e 1168 c.c. poichè il Tribunale di Gorizia non avrebbe considerato che, attraverso il detto portone, erano possibili sia l’inspectio che la prospectio e che tramite le aperture summenzionate era consentito alla controparte un comodo affaccio sul fondo vicino.

Preliminarmente si osserva che l’art. 348 ter c.p.c., comma 4, stabilisce che “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)”. Tale disposizione è interpretata nel senso che, in ipotesi di cosiddetta doppia conforme in fatto a cognizione sommaria ex art. 348 ter c.p.c., comma 4, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità del provvedimento di primo grado è possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Cass., Sez. 6 – 3, n. 26097 dell’11 dicembre 2014).

In particolare, in presenza della suddetta “doppia conforme”, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo riformulato del D.L. n. 83 cit, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016).

Nella specie, la società ricorrente neppure ha dedotto tale circostanza e, comunque, dalla lettura dell’ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di Trieste e della sentenza del Tribunale di Gorizia emerge che il ragionamento in fatto delle due corti è coincidente.

Ne consegue l’inammissibilità delle doglianze proposte ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Vanno esaminate, quindi, le censure sollevate ai sensi degli artt. 900,1140 e 1168 c.c..

Queste sono infondate.

In ordine al portone ligneo, si osserva che, in tema di limitazioni legali della proprietà, le scale, i ballatoi e le porte, pur essendo fondamentalmente destinati all’accesso dell’edificio, e soltanto occasionalmente od eccezionalmente utilizzabili per l’affaccio, possono configurare vedute quando – indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto – risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l’esercizio della prospectio ed inspectio su o verso il fondo del vicino. (Cass., Sez. 2, n. 499 del 13 gennaio 2006; Cass., Sez. 2, n. 20205 del 13 ottobre 2004).

Peraltro, a norma dell’art. 900 c.c., per veduta – prospetto deve intendersi l’apertura destinata per sua normale e prevalente funzione a guardare e ad affacciarsi verso il fondo del vicino, cioè le finestre, i balconi, le terrazze e simili, mentre tale qualifica non spetta, di regola, ad altri manufatti, portoni, ballatoi etc., destinati principalmente all’ingresso e al passaggio delle persone e non a consentire la sosta e l’affaccio verso il fondo altrui (Cass., Sez. 2, n. 10603 del 5 novembre 1990).

Soprattutto le porte sono destinate, in generale, all’accesso a locali ed alla uscita da essi e, pertanto, è necessario che una loro eventuale congiunta destinazione funzionale alla veduta risulti da elementi non equivoci, che denuncino stabilmente tale ulteriore funzione, la quale non può desumersi dal fatto che, al momento della loro apertura e fino alla loro chiusura, esse possano occasionalmente permettere di guardare sui fondi circostanti (Cass., Sez. 2, n. 6820 del 16 novembre 1983).

Nel caso in esame il Ctu in primo grado ha affermato, in effetti, che dal detto portone erano possibili sia la prospectio che l’inspectio, ma tale eventualità era ricollegata proprio alla relativa apertura, il che palesa come non possa trattarsi di opera utilizzata di base per l’affaccio come se fosse una veduta.

Inoltre, il Tribunale di Gorizia ha affermato, con una valutazione in fatto non sindacabile nella presente sede, che il portone in esame era chiuso dall’esterno a mezzo di un chiavistello, circostanza che ulteriormente conferma l’esclusione, nella specie, dell’esistenza di una veduta.

Quanto alle contestazioni in ordine al fatto che il Ctu non avrebbe fatto riferimenti a tale chiusura, si evidenzia che la società ricorrente ha omesso, al riguardo, di trascrivere il contenuto della perizia, così impedendo al Collegio ogni valutazione al riguardo. Per ciò che concerne le finestre munite di grate, il Tribunale di Gorizia ha escluso, alla luce della Ctu, con considerazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, che da esse potessero essere esercitati l’inspectio e la prospectio in alienum (Cass., Sez. 2, n. 18910 del 5 novembre 2012), tenendo conto delle dimensioni delle maglie delle inferriate e della collocazione dei davanzali.

Se ne ricava che esse non possono essere qualificate vedute.

2. Il ricorso deve essere, quindi, respinto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater, all’art. 13, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6 – 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15%;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 2^ Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2018

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