Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24955 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9613-2007 proposto da:

IMMOBILIARE ARENA ANGELO PIRRO DI PAOLICELLI ANNA MARIA & C. SNC

in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ADDABBO CARLO,

PACIELLO RENATO, con studio in BARI VIA DEI MILLE 5, (avviso

postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SAN SEVERO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2 006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 20/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato GUIDA, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nella dichiarazione Invim straordinaria presentata ai sensi del D.L. n. 299 del 1991, la Società Immobiliare Arena Angelo Pirro s.n.c. di Paolicelli Anna Maria & C. indicava la piena ed intera proprietà di fabbricati nei quali erano compresi alcuni appartamenti che aveva viceversa già venduto. Impugnava l’avviso di liquidazione deducendo l’errore, ma il ricorso era respinto in entrambi i gradi del giudizio di merito. Ricorre avverso la sentenza della CTR con due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR ha motivato: “.. in ordine alla eccezione relativa alla inclusione di beni venduti nell’accertamento, è da rilevare che l’Ufficio ha effettuato le proprie valutazioni proprio sulla base dei beni immobili indicati dalla parte, e sui lotti indicati in denuncia, nè avrebbe potuto in alcun modo conoscere – non è chiaro per quale via legale – che alcuni di essi erano stati venduti, in presenza di diversa dichiarazione presentata proprio dalla parte interessata, che tutti li includeva. Di conseguenza avrebbe dovuto la parte nei termini di legge presentare dichiarazione correttiva o integrativa, e non impugnare un atto che appare pienamente legittimo, visto che contiene adeguata valutazione relativa ai beni immobili indicati dalla parte”.

Col ricorso si deduce violazione di legge (D.L. n. 299 del 1991, art. 1 convertito nella L. n. 363 del 1991; artt. 23, 53 e 97 Cost.) e vizio di motivazione (per omessa considerazione delle prove fornite circa il fatto che gli appartamenti erano stati venduti prima del 31 ottobre 1991).

Il ricorso va accolto.

II secondo motivo è invero manifestamente infondato, giacchè la CTR non ha omesso di considerare l’anteriorità della vendita, ma la ha ritenuta irrilevante in quanto non fatta constare con una dichiarazione “correttiva o integrativa” presentata “nei termini di legge”.

Ma è fondato il primo motivo, perchè la il D.L. n. 299 del 1991 (convertito dalla L. n. 363 del 1991) non prevede un termine nel quale presentare una “dichiarazione correttiva o integrativa”. Ed è pacifico che gli errori commessi dal contribuente a proprio danno possono essere emendati anche in sede processuale, finchè l’accertamento non sia divenuto definitivo (Cass. 4238/2004, 22021/2006), perchè un termine di decadenza del potere di emenda anticipato rispetto a quello di definitività dell’accertamento sarebbe in contrasto col principio della capacità contributiva stabilito dall’alt. 53 della costituzione (S.U. 15063/2002).

Va dunque cassata la sentenza impugnata e rimessa la causa ad altra sezione della CTR della Puglia per la rideterminazione dell’imposta dovuta al netto dell’importo liquidato nell’atto impugnato a fronte dei cespiti venduti prima del 31 ottobre 1991, erroneamente dichiarati dal contribuente. Con la sentenza definitiva saranno liquidate anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e respinge il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa – anche per le spese – ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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