Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24955 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4832-2012 proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS), (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO ANACLERIO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA LAMORMORA 1 MILANO, (OMISSIS) IN PERSONA

DELL’AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO GALLINONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3088/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Pecora Francesco difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito gli Avv.ti Nuzzacci Vittorio e Gallinoni Vincenzo difensori del

controricorrente che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10563/07 del 29/9/2007, accogliendone la domanda, accertò la sussistenza di una servitù di passaggio, costituita per contratto dalla comune dante causa, in favore del Condominio di via (OMISSIS) e a carico del convenuto Condominio di (OMISSIS), da esercitarsi attraverso il cortile e l’androne di quest’ultimo condominio, il quale venne, inoltre, condannato a ripristinare il cancello, attraverso il quale si poteva esercitare il transito, che era stato sostituito con una recinzione continua.

Con sentenza depositata il 14/11/2011 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello proposto dal condominio convenuto.

Il Condominio di largo Crocetta ricorre per cassazione con atto del 9/2/2012 avverso la sentenza d’appello.

Il Condominio di (OMISSIS) resiste con controricorso del 19/3/2012.

Il Condominio di (OMISSIS) ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente allega violazione degli artt. 1073, 1079, 1158 e 2733 c.c. e art. 229 c.p.c., nonchè vizio motivazionale su un atto controverso e decisivo.

La ricorrente, che aveva espressamente eccepito la prescrizione della servitù costituita dalla dante causa (originaria proprietaria del terreno sul quale, in tempi diversi, erano stati edificati i due complessi immobiliari) con atto notarile del 1952 e, in ogni caso, l’insussistenza dei presupposti per potersi affermare acquisto successivo per usucapione della stessa, con la presente censura si duole della valutazione della testimonianza dell’architetto M. offerta dalla sentenza impugnata. Le dichiarazioni del teste, infatti, dovevano ritenersi scarsamente attendibili per più ragioni: costui aveva dichiarato che nell’anno 1971, visitando assieme ad un cliente il cantiere, aveva avuto modo di registrare la presenza dell’accesso qui in contestazione e l’uso che di esso ne facevano le maestranze, per contro, poteva ragionevolmente ritenersi che all’epoca i lavori non fossero neppure iniziati (i primi rogiti per gli appartamenti risalivano al 1974); inoltre, e decisivamente, lo stesso Condominio di (OMISSIS) aveva con l’atto di citazione affermato di aver goduto della servitù sin dalla costruzione completata nel 1975″; andava, poi, rilevato che negli atti di compravendita degli appartamenti del Condominio resistente non risultava in alcun modo evocata la servitù per cui è causa; infine destava notevole sospetto la circostanza che il teste, in occasione di una sola visita fosse stato in grado di registrare la presenza di quel secondo accesso e che l’ingresso legittimo al cantiere (che poi diverrà quello all’edificio) presentasse pericoli e fosse inidoneo. Nè, l’uso sporadico e casuale da parte degli operai di un tale passaggio poteva equivalere ad esercizio della servitù, che, secondo una corretta distribuzione egli oneri probatori, avrebbe dovuto portare ad una declaratoria d’estinzione del diritto vantato per prescrizione.

Con il secondo motivo, denunziante la violazione degli artt. 1073, 1079, 1158 e 2733 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 5, nonchè omessa o contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo, la ricorrente deduce la mancanza dei presupposti necessari all’acquisizione del diritto di servitù per usucapione successivamente maturata.

A tal fine allega che nel vaglio probatorio la Corte di merito era venuta meno all’obbligo di valutare gli elementi di prova nel loro complesso, così violando l’art. 116 c.p.c.. Per la dimostrazione dell’assunto la ricorrente prende partitamente in rassegna le deposizioni di M., Mi., Ma., Mo., S., D.R., V., che se lette nel loro insieme e correttamente valutate, avrebbero dovuto far concludere per l’assenza di qualsivoglia esercizio di passaggio, in ogni caso reso impossibile dalla mancanza di chiavi in capo ai condomini dell’edificio (OMISSIS) per potere uscire sulla pubblica strada dalla corte del Condominio ricorrente.

Entrambe le doglianze non meritano di essere accolte in quanto dirette alla rivalutazione del vaglio probatorio operato in sede di merito, in questa sede non censurabile.

Occorre premettere, come più volte affermato da questa Corte, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 prima dell’ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile “ratione temporis”), il quale implica che la motivazione della “quaestio facti” sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che si presentasse tale da determinarne la logica insostenibilità (cfr., Sez. 3, n. 17037 del 20/8/2015, Rv. 636317). Con l’ulteriore corollario che il controllo di legittimità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea all’àmbito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. Sez. 6, ord. n. 5024 del 28/3/2012, Rv. 622001). Da qui la necessità che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle risultanze probatorie (mediante la loro sintetica, ma esauriente esposizione e, all’occorrenza integrale trascrizione nel ricorso) evidenziando, in relazione a tale contenuto, il vizio omissivo o logico nel quale sia incorso il giudice del merito e la diversa soluzione cui, in difetto di esso, sarebbe stato possibile pervenire sulla questione decisa (cfr. Sez. 5, n. 1170 del 23/1/2004, Rv. 569607).

La ricorrente, infatti, pur enunciando di volere denunziare l’omesso o il viziato esame di un fatto decisivo, lamenta, peraltro senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza censurata, la valutazione del materiale probatorio, così proponendo, in definitiva, una rilettura di fatto inammissibile in sede di legittimità.

Invero, la Corte territoriale, dopo aver ricostruito le modalità traslative del diritto di servitù, attraverso l’ordinato scrutinio dei titoli di provenienza (pag. 3), ha spiegato le ragioni per le quali il complesso delle prove testimoniali proposto dall’odierno resistente doveva apprezzarsi come maggiormente convincente e, quindi, confermativo del titolo, messo a raffronto con quello dell’odierno ricorrente (pagg. 4 e 5).

Per contro, le critiche mosse con il ricorso, lungi dal configurare il lamentato vizio, denunziano una lettura alternativa delle emergenze, certamente plausibile, ma che non disarticola quella approvata dalla Corte meneghina.

Peraltro, in presenza del titolo fondante il diritto di servitù di passaggio era onere del Condomino di (OMISSIS) dimostrare la perenzione per non uso ventennale della stessa. A riguardo di questa, infatti, per sua natura discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto, ove costituita, appunto, in virtù di idoneo titolo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, nè la mancanza del requisito dell’apparenza, nè il carattere sporadico dell’esercizio (cfr., Sez. 6, ordinanza n. 26636 del 12/12/20111, Rv. 620036). Si è financo chiarito che pur ove il venir meno della contiguitas tra fondo servente e fondo dominante, per effetto di smembramento del secondo tra più proprietari, con conseguente impossibilità di fatto di esercitare la servitù di passaggio sul non più vicino fondo servente, pone la servitù stessa, senza estinguerla, in uno stato di quiescenza, ex art. 1074 c.c., che può cessare con il ripristino della contiguitas, purchè prima che sia trascorso il termine ventennale di prescrizione per non uso di cui all’art. 1073 c.c. (cfr. Sez. 2, n. 2727 del 6/3/1993, Rv. 481290; nello stesso senso, Sez. 2, n. 2711 del 29/4/1982, Rv. 481290).

L’epilogo impone condannarsi la parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore di quella resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di 3.200 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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