Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24954 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7630-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati ZAVALLONI MARCO, LOVATO ALESSANDRO con studio
in BOLOGNA VIA DEGLI SCALINI 3/3 (avviso postale), giusta delega in
calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 65/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
RIMINI, depositata il 17/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato ZAVALLONI, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR di Rimini che ha accolto la domanda di rimborso dell’Irap pagata da Z.D. per l’anno 1998. Il contribuente si è difeso con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente fondato.
La CTR ha accertato che nell’esercizio della propria attività di medico pediatra il contribuente si avvaleva della collaborazione di “una dipendente a tempo parziale che svolge funzioni di segreteria” e di “pochissimi beni strumentali”. Ha osservato che tali elementi “non configurano certamente una autonoma organizzazione”, e che “i caratteri della situazione di fatto non evidenziano quindi l’esistenza di elementi organizzativi in grado di produrre autonomamente valore aggiunto e si deve escludere la prevalenza della struttura organizzata rispetto a quello delle competenze e dell’apporto intellettuale del professionista”.
Coi due motivi di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2967 cod. civ., e vizio di motivazione su punto di fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
La violazione di legge sussiste, perchè la nozione di “autonoma organizzazione” (quale presupposto impositivo dell’Irap) cui la CTR ha informato il giudizio non corrisponde a quella delineata dalla giurisprudenza di questa corte. La quale ha chiarito che non occorre che l’elemento della organizzazione assuma prevalenza rispetto all’apporto intellettuale del professionista, e tanto meno che assuma la rilevanza di una struttura in grado di produrre valore aggiunto indipendentemente dall’opera del lavoratore autonomo, ma è sufficiente che la capacità di lavoro di quest’ultimo si giovi di un elemento di organizzazione non indispensabile all’esercizio dell’attività professionale, che fornisca un apporto apprezzabile e non occasionale alla sua redditività (Cass. 3686/07).
La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia e Romagna, che ripeterà il giudizio applicando i principi su richiamati, decidendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Emilia e Romagna.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011