Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24954 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 20/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13988/2015 proposto da:

METAL’S SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STEFANO FERRANTE, URBANO BESSEGATO;

– ricorrente –

contro

O.U.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 668/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia respingeva il gravame proposto dalla Metal’s s.p.a. avverso la decisione di primo grado con la quale, in accoglimento della domanda proposta da O.U.H., era stata dichiarata l’illegittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato, con effetto dal 15.4 al 24.4.2008, in forza del quale il lavoratore aveva operato presso la società come addetto allo stampaggio, ed era stata disposta la condanna dell’utilizzatrice al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 4.11.2008 alla data di ripristino del rapporto; che la Corte di Venezia riteneva la irrilevanza della sola documentazione dell’incremento quantitativo delle commesse riferite al cliente Ambach Ali spa, essendo stata omessa l’allegazione di elementi idonei a rappresentare il complessivo andamento produttivo aziendale, tenuto conto della mancanza di efficacia probatoria dei DM10 prodotti ai fini della dimostrazione dell’incidenza della commessa sull’organizzazione aziendale;

che, secondo la Corte, non era possibile rilevare se all’incremento delle sole commesse della indicata società avesse fatto riscontro un aumento della complessiva produzione aziendale, in relazione alla possibilità di contestuale diminuzione di commesse provenienti da altri clienti;

che, per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’ O.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo, viene dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., sul rilievo che la causale della somministrazione non contemplava un picco di lavoro ma la necessità di ricorrere al lavoro somministrato a termine per fronteggiare ragioni produttive specificamente consistenti nella necessità di far svolgere mansioni operaie di addetto alla piegatura telai per evadere commesse ricevute dal cliente Ambach Ali spa per il periodo di utilizzo dell’ O.. Osserva che tali fatti dovevano ritenersi pacifici, sicchè la Corte di merito aveva l’obbligo di porre gli stessi a fondamento delle propria decisione, in presenza di prova documentale circa l’incremento delle commesse Ambach Ali nel periodo del 2008, corrispondente a quello di utilizzazione del controricorrente;

2.2. che, con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, art. 21, comma 1, lett. c) e art. 27,commi 1 e 3, anche in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., osservandosi che non era in alcun modo imposta la temporaneità dell’esigenza addotta in contratto e che i fatti esposti in memoria dall’utilizzatrice circa la sussistenza delle commesse Ambach Ali indicate, l’essere le stesse nel periodo di utilizzazione del ricorrente pari ad oltre il 50% di quelle pervenute dal medesimo cliente nell’intero 2008 e l’avere tali commesse fatto insorgere in capo alla convenuta la necessità produttiva di svolgere mansioni di addetto alla piegatura di telai, non erano stati contestati e dunque erano da considerarsi pacifici;

2.3. che, con il terzo motivo, viene lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175,1375 e 2697 c.c., in relazione alla mancata valutazione di fatti univocamente attestanti la volontà del lavoratore di recedere consensualmente per fatta concludentia da ogni rapporto con la società;

2.4. che, infine, con ultimo motivo, viene ascritta alla impugnata decisione violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7 e art. 324 c.p.c., per avere erroneamente la Corte veneziana reputato inammissibile la domanda volta ad ottenere l’applicazione delle previsioni di cui alle citate norme, non essendo stata proposta impugnazione avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva statuito in punto di entità del risarcimento del danno, ritenendosi formato il giudicato sul relativo capo della pronunzia;

3. che il Collegio ritiene la fondatezza del quarto motivo;

3.1. che, quanto al primo motivo, va rilevato che lo stesso è inammissibile nei termini in cui è formulato, posto che con esso si introduce nella presente sede una questione nuova, preclusa dalle precedenti difese, non essendo indicato dalla ricorrente in quali termini analoga censura fosse stata proposta nel giudizio di gravame, addebitandosi alla Corte di avere esaminato una causale diversa da quella indicata nel contratto di somministrazione, ma nulla precisandosi in ordine al concreto svolgimento del giudizio di primo grado ed al contenuto della decisione del Tribunale, pienamente condivisa dal giudice di secondo grado che ne aveva confermato le ragioni attraverso le quali era stato escluso ogni incremento di attività produttiva per la rilevata mancanza di prova al riguardo;

3.2. che il secondo motivo si rivolge ad un capo della sentenza inesistente, in quanto non è stato affatto ritenuto dalla Corte di appello che la temporaneità dell’esigenza costituisse una condizione necessaria ai fini del legittimo ricorso alla somministrazione, essendosi la pronunzia basata sulla mancanza di prova dell’esistenza di un incremento temporaneo dell’attività. Peraltro, all’asserita pacificità dei fatti dedotti nella memoria di costituzione di primo grado indicati nel motivo non segue alcun riferimento alla critica frapposta al convincimento del giudice di primo grado su tale specifico piano, essendo la decisione di secondo grado confermativa del percorso logico giuridico seguito dal primo giudice quanto alla irrilevanza sul piano probatorio del solo aumento delle commesse Airbach rispetto al dato, non dimostrato, di un complessivo corrispondente aumento dell’attività aziendale;

che, in ogni caso, la dedotta violazione delle regole sull’onere probatorio si riferisce a circostanze che, come sopra evidenziato, non hanno costituito oggetto di esame dei giudici di merito e pertanto esulano dal thema decidendum, in assenza di ogni censura proposta in sede di gravame rispetto alle ragioni della decisione sopra evidenziate;

3.3. che, quanto al terzo motivo, in via di principio, è ipotizzabile una risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti (cfr., ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009n. 10526); l’onere di provare circostanze significative al riguardo grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione per mutuo consenso (cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000n. 15403); la relativa valutazione da parte del giudice costituisce giudizio di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità, se non sussistono vizi logici o errori di diritto (v. Cass. 10 novembre 2008 n. 26935, Cass. 28 settembre 2007 n. 20390); la mera inerzia del lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine, così come la ricerca medio tempore di una occupazione non sono sufficienti a far ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo consenso.

In particolare, come precisato nella più recente Cass. 12 aprile 2012, n. 5782, “quanto al decorso del tempo, si tratta di dato di per sè neutro, come sopra chiarito (per un’ipotesi analoga a quella oggi in esame, vale a dire di decorso di circa sei anni fra cessazione del rapporto a termine ed esercizio dell’azione da parte del lavoratore v., da ultimo, Cass. n. 16287/2011). In ordine, poi, alla percezione del t.f.r., questa S.C. ha più volte avuto modo di rilevare che non sono indicative di un intento risolutorio nè l’accettazione del t.f.r., nè la mancata offerta della prestazione, trattandosi di comportamenti entrambi non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti dalla illegittima apposizione del termine (cfr., Cass., n. 15628/2001, in motivazione). Lo stesso dicasi della condotta di chi sia stato costretto ad occuparsi o comunque cercare occupazione dopo aver perso il lavoro per cause diverse dalle dimissioni (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass., n. 15900/2005, in motivazione)” – si vedano, in termini, anche le recenti Cass. 7 aprile 2014, n. 8061, Cass. 20 marzo 2014, n. 6632.

che, tanto premesso, deve ritenersi che la Corte di merito abbia fatto corretta applicazione di tali regole, laddove ha evidenziato, tra l’altro, l’immediatezza con la quale il lavoratore ha agito in giudizio per impugnare il contratto di somministrazione e l’inidoneità di altre circostanze a dimostrare una inequivoca manifestazione di rinuncia alla sua prosecuzione o, comunque, una volontà diretta alla modifica del rapporto. La medesima estraneità sussiste anche con riguardo allo svolgimento di altra attività lavorativa, per essere la ricerca di un nuovo lavoro imposta al lavoratore dalla elementare necessità di sopperire comunque ai bisogni della vita;

3.4. che, infine, quanto alla censura relativa alla mancanza di un giudicato in ordine alle conseguenze risarcitorie, è sufficiente rilevare che la richiesta di riforma integrale della impugnata sentenza è stata ritenuta idonea a far ritenere che l’atto di appello abbia investito nella sua totalità la sentenza impugnata anche relativamente al capo sulle conseguenze economiche, e ciò sulla base della lettura del disposto legislativo costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 7, secondo cui “le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, ivi compresi i giudizi in cui stato proposto appello contro la parte principale della decisione di primo grado, dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno;

che va, infatti, qui richiamato il principio recentemente espresso dalle S. U di questa Corte, secondo cui “Il ricorso per violazione di legge sopravvenuta incontra il limite del giudicato. Se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente” (cfr. Cass., s. u., 27.10.2016 n. 21691);

4. che l’applicazione di questi principi al caso in esame comporta, in adesione alla proposta del relatore, l’accoglimento del motivo concernente la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5-7, con conseguente cassazione della sentenza sul punto e rinvio al giudice di merito indicato in dispositivo – che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità – per la determinazione dell’indennità omnicomprensiva di legge.

PQM

accoglie il quarto motivo, disattesi gli altri, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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