Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24954 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10798-2012 proposto da:

T.M., (OMISSIS), VED. A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato CHIARA

MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato VILLEADO CRAIA;

– ricorrente –

contro

V.D., C. F. (OMISSIS), C.G. C.F. (OMISSIS),

M.A.M. C.F. (OMISSIS), V.L., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIANFRANCO CAPOROSSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 244/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato C.F. con delega depositata in udienza

dell’Avv. Gianfranco Caporossi difensore dei controricorrenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 587/03 del 24/6/2003 rigettò la domanda avanzata da T.M. nei confronti di P.G., al quale, nel corso del giudizio erano succeduti mortis causa M.A.M., V.L. e V.R., con la quale era stato chiesto dichiarare acquisita per usucapione una servitù di passaggio, che attraversando il fondo dei convenuti, consentiva di raggiungere quello dell’attrice e, in via subordinata, costituire una servitù coattiva dello stesso tipo.

Con sentenza depositata 12/3/2011 la Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello proposto dall’attrice.

La T. ricorre per cassazione con atto notificato il 23/4-3/5/2012 avverso la sentenza d’appello.

M.A.M., V.L., V.D. e C.G. resistono con controricorso del 24/5/2012. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente allega violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., per avere la Corte di Ancona giudicato inammissibile l’impugnazione contro il rigetto della domanda di usucapione.

Al contrario di quel che aveva ritenuto la sentenza, con l’appello era stata contestata la ratio decidendi di primo grado, con particolare a riguardo al requisito dell’apparenza. Requisito che doveva reputarsi sussistere, in quanto le conclusioni del Tribunale, secondo il quale la strada indicata altro non era che un tratturo di campagna posto a servizio degli impianti arborei del fondo dei convenuti, avevano trovato smentita nell’istruttoria ed in particolare nelle acquisite prove orali, oltre che nei risultati della CTU, la quale aveva rilevato il tracciato, sintonico con la prospettazione attorea.

Con il secondo motivo, collegato al primo, si deduce vizio motivazionale in ordine ad un fatto controverso e decisivo.

Per la ricorrente la Corte anconetana aveva senza fondamento affermato che il Tribunale aveva assunto a ratio decisoria la mancanza di apparenza della rivendicata servitù. Al contrario, prosegue, il ricorso, quel Giudice neppure aveva affrontato la questione e, tantomeno, aveva posto a fondamento del rigetto la mancanza di apparenza.

Con il terzo motivo, denunziante anch’esso vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, la T. nega che l’emergenze processuali militavano per la non apparenza. Infatti, la strada ed il tracciato erano stati puntualmente individuati dal CTU e considerando che con il termine “sterrata” s’intende null’altro che una strada battuta al naturale, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di diritto elaborato in sede di legittimità, secondo il quale per aversi l’apparenza “non occorre necessariamente (…) un “opus manu factum” (…), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente”. L’esistenza di una strada avente le indicate caratteristiche aveva trovato conferma nelle deposizioni testimoniali.

Con il quarto motivo vien dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., per non essere stata accolta l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione.

I primi quattro motivi con i quali la ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di usucapione devono scrutinarsi come infondati.

La sentenza d’appello ha correttamente evidenziato che quella di primo grado si fondava su “plurime rationes decidendi”, con la conseguenza che l’appellante per cogliere nel segno avrebbe dovuto censurarle tutte. La ragione di una tale conclusione è piuttosto evidente: se il decisum viene sorretto da plurime, autonome ragioni decisorie, la mancata censura a riguardo anche di una sola di esse rende il gravame, limitato dalla devoluzione, inutile (cfr. S.U. n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631, a riguardo del ricorso per cassazione, ma il principio è di generale portata).

Il Tribunale di Fermo ha disatteso la domanda anche perchè il passaggio individuato in citazione non poteva considerarsi una strada, trattandosi di “una sterrata a servizio di impianti arborei di parte appellata”. Ciò posto, costituiva onere dell’appellante contestare espressamente una tale valutazione. Non può assumere valore succedaneo della mancata censura, siccome parrebbe volere il ricorrente, la critica mossa alla decisione di primo grado solo con il presente ricorso. Nè convince la tesi secondo la quale l’affermazione non poteva costituire ragione della decisione sol perchè non era dato rinvenire un riferimento esplicito alla mancanza d’apparenza, non potendosi dubitare che, a prescindere dal fatto che il presupposto della decisività del rilievo sta proprio nella ritenuta mancanza d’apparenza, il primo Giudice ritenne che il modo d’essere dell’indicato percorso non ne consentiva assimilazione ad una strada e proprio questa conclusione andava puntualmente impugnata con l’appello.

Peraltro, la Corte territoriale ha, con motivazione fondata su accertamenti fattuali in questa sede incontrovertibili, escluso la specifica destinazione, oggettivamente apprezzabile, del percorso all’esercizio della vantata situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù di passaggio.

Decisione che risulta conforme al principio di diritto condivisamente espresso in sede di legittimità, secondo il quale il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 cod. civ.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo pertanto sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, e, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Sez. 2, n. 13238 del 3175/2010, n. 613246; Sez. 2, n. 24856 del 21/11/2014, Rv. 633132).

Anche a volere privilegiare la caratteristica della discontinuità sulla qualità dell’apparenza (in tal senso l’isolata decisione di legittimità di cui all’ordinanza n. 26636 del 12/11/2011, Rv. 620036, Sez. 6) non può porsi qui in discussione l’accertamento di merito che ha escluso essere rimasto dimostrato che il tratturo avesse lo scopo di dare accesso al fondo preteso dominante.

Infine, privo di apprezzabilità giuridica deve ritenersi il rilievo secondo il quale la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per difetto assoluto di motivazione. I vizi e le omissioni motivazionali, infatti si convertono in vizi della sentenza censurabili con l’appello e il giudice d’appello ben può sanare l’inadeguatezza dell’assetto motivazionale di primo grado con propria autonoma motivazione. Difatti, il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr., da ultimo, Sez. L, n. 13733 del 17/06/2014, Rv. 631334).

Con i successivi motivi il ricorso rivolge le proprie critiche al punto decisorio con il quale è stata negata la situazione legittimante la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.

Con il quinto motivo viene denunziato vizio motivazionale in ordine al mancato accoglimento della istanza di rinnovazione della consulenza o, perlomeno, di richiamo del CTU per chiarimenti. La decisione avversata non aveva tenuto conto delle imprecisioni, contraddizioni ed errori nei quali era incorso il collaboratore del giudice, il quale, fra l’altro, dopo aver dichiarato di non aver potuto effettuare l’integrale ricognizione del tracciato, perchè inaccessibile, poi, in aperta contraddizione aveva affermato di essere giunto alla parte finale dello stesso, trovandolo ostruito da un fabbricato.

Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 342, 112, 115 e 116 c.p.c., al contrario di quanto affermato in sentenza, con l’appello le istanze istruttorie erano state reiterate.

Con il settimo motivo il ricorso denunzia vizio motivazionale sui seguenti fatti controversi e decisivi: interesse alla costituzione della servitù di passaggio per scopo colturale; sussistenza di idonea coltivazione in atto e strumentalità dell’accesso; confronto con i percorsi alternativi; necessità di attraversare la corte di un fabbricato.

Così, in particolare: lo scopo colturale necessita esclusivamente della potenziale destinazione del fondo e sul punto la stessa Corte di Ancona aveva affermato che le esigenze della coltivazione da tutelare con la costituzione della servitù potevano avere natura anche solo potenziale, purchè attuabili in un futuro prossimo; lo stato attuale del fondo era stato generato dall’occlusione del tracciato, risalente al 1996, nel passato la coltivazione veniva regolarmente curata (prova testimoniale) e, peraltro, erano ancora in essere piante di olivo e di mandorlo, infine la conclusione del CTU, secondo il quale per raggiungere la parte piana del terreno adatta alla coltivazione, sarebbe occorso far luogo alla diseconomica costruzione di un tracciato ex novo all’interno del fondo della ricorrente, era frutto di un vero e proprio travisamento nel quale il tecnico era incorso; la sussistenza di una soluzione alternativa meno onerosa (minor aggravio per il fondo servente e maggiore utilità per quello dominante) traeva la propria forza da una considerazione erronea del CTU, il quale, aveva privilegiato il tracciato segnato in verde, che, tuttavia, non aveva visitato per intero, sicchè non si era reso conto della occlusione costituita da una sbarra metallica con la dicitura di proprietà privata e dell’impraticabilità del percorso; non rispondeva al vero che costituendo la servitù coattiva di passaggio avrebbe dovuto violare una corte di fabbricato, dovendo solo passare nei pressi del fabbricato, senza che fosse stata accertata l’esistenza di un cortile ad esso asservito e senza contare che la prescrizione di cui all’art. 1051 c.c., non ha carattere assoluto.

Nessuna delle esposte doglianze può essere accolta.

Le critiche mosse, con il quinto motivo, alla CTU non possono essere prese in considerazione in quanto non autosufficienti, sommarie e dirette a porre in contestazione valutazioni di merito del Giudice d’appello, il quale ha escluso che il percorso perorato soddisfacesse il principio del “minimo mezzo”, proprio tenendo conto dei rilievi effettuati dal CTU, il quale aveva avuto modo di conoscere adeguatamente i luoghi, tanto da aver contrapposto alla soluzione proposta dalla T. altra alternativa, interessante terreno in proprietà di terzi non in causa, da preferirsi per plurime ragioni, la cui ponderazione non è in questa sede criticabile.

In ogni caso, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844).

Con il sesto motivo vengono riproposte le eccezioni procedurali motivatamente disattese dalla Corte territoriale, perchè abbandonate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e perchè aspecifiche. Trattasi di doglianza inammissibile, in quanto omette di contrapporre efficacemente alla decisione di merito una diversa ratio decidendi (si vedano i richiami giurisprudenziali in sede di vaglio del primo motivo).

L’ultimo motivo pone in discussione l’accertamento fattuale operato dalla Corte territoriale, la quale, sulla base della svolta istruttoria (prova testimoniale e CTU), non solo ha escluso che il terreno che si pretendeva di raggiungere attraverso la servitù coattiva di passaggio, fosse in atto coltivato, apparendo in totale stato d’abbandono, ma che lo stesso presentasse vocazione alla coltivazione, almeno per quella parte che il tracciato avrebbe consentito di raggiungere.

L’epilogo impone condannarsi la parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore dei resistenti. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di 2.000 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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