Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24954 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35911/2018 proposto da:

B.G., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato De Carolis Diego;

– ricorrente –

contro

M.I., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Martella Nicola;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

21/07/2020 da VALLE Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) B.G. agì in giudizio, con citazione in riassunzione notificata nell’anno 2014, nei confronti di M.I. e di L. e P.M., per sentire dichiarare l’intervenuta usucapione di fondo rustico, composto da sei particelle di terreno ubicate in (OMISSIS), in agro del Comune di Cugnoli (N. C.T. nn. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS)), intestate a M.I. e (particelle nn. (OMISSIS) del Foglio (OMISSIS) dello stesso Comune) allee P., deducendo di averle coltivate insieme al marito ( D.G.), deceduto nel (OMISSIS), sin dal (OMISSIS) e fino al (OMISSIS) ed oltre, anche dopo il decesso del coniuge, facendo propri i frutti del fondo, prevalentemente coltivato ad uliveto e traendone derrate per sè e la famiglia.

1.1) Nel contraddittorio della sola M.I., che, nel chiedere l’inammissibilità della domanda e la conversione del rito, propose domanda riconvenzionale di accertamento della sussistenza di un contratto agrario e dell’inadempimento della B., per mancato versamento del canone, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni e nella contumacia di L. e P.M., il Tribunale di Pescara, Sezione Specializzata Agraria, disposto mutamento di rito, rigettò la domanda di usucapione e la domanda riconvenzionale della M..

1.2) La M. gravò di appello la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Specializzata Agraria, nel ricostituito contraddittorio della B., appellante incidentale, e nella perdurante contumacia di L. e P.M., ha dichiarato la risoluzione del ritenuto contratto agrario, ordinando alla B. il rilascio dei fondi al termine dell’annata agraria e condannandola al pagamento delle spese di lite.

1.3) Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione, con atto affidato a sei motivi, B.G..

1.4) Resiste con controricorso M.I..

1.5) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

1.6) La sola parte controricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo di impugnazione deduce vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 25 e seguenti, nonchè la L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 41 e 45, ed evidenzia illogicità e infondatezza della motivazione in relazione ai fatti di causa.

2.1) Il secondo mezzo propone nuovamente censure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 203 del 1982, artt. 25 e seguenti, 41 e 45, e muove censure di violazione degli artt. 116 e 117 c.p.c., dell’art. 246 c.p.c., di illogicità della motivazione in relazione ai fatti di causa, nonchè di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

2.2) Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 203 del 1982, artt. 25 e seguenti, 41 e 45, violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., illogicità della motivazione in relazione ai fatti di causa, di ogni altra norma e principio in materia di efficacia della certificazione catastale.

2.3) Il quarto mezzo propone censure dell’art. 1158 nonchè degli artt. 1140 e 1166 c.c., degli art. 112 e 116 c.p.c., illogicità della motivazione in relazione ai fatti di causa e, quindi ribadisce le violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.4) Il quinto motivo è rubricato: “Sull’infondatezza dell’appello principale”.

2.5) Il sesto e ultimo mezzo investe la regolazione delle spese di lite.

3) Ragioni di carattere logico, oltre che di numerazione dei motivi, impongono la trattazione dei primi due motivi di ricorso. Essi sono strettamente connessi e possono essere unitariamente scrutinati.

3.1) La prospettazione congiunta dei due vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, non è, nella normalità dei casi sottoposti al vaglio di questa Corte, indice di particolare specificità delle censure.

I due motivi sono, tuttavia, ammissibili, in quanto, la cumulabilità della proposizione dei due rimedi è stata avallata dall’affermazione della (oramai) risalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9793 del 23/04/2013 – Rv. 626154 – 01): “E’ ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto” – sulla quale è, nondimeno, di recente sorto contrasto ad opera di più vicine pronunce (per l’inammissibilità integrale del cumulo si veda Cass. n. 26874 del 23/10/2018) -, e nella specie i detti due motivi consentono di discernere i profili attinenti la violazione di legge da quelli di omesso esame di fatto decisivo.

3.2) Sul punto il Collegio evidenzia che alle pagine 5 e 6 la sentenza in scrutinio afferma che il contratto di mezzadria, in corso dal 1964 tra M.G. e i coniugi D.G. e B.G., “per effetto della L. n. 203 del 1982, si sia convertito in affitto e che questo, per gran parte dei fondi, sia cessato a seguito del rilascio spontaneo da parte degli affittuari”.

33) L’affermazione della Corte territoriale non è corretta in punto di diritto e in punto di fatto.

La conversione dei contratti associativi in affitto, di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 25, non opera, infatti, di diritto, ossia al solo verificarsi dell’entrata in vigore della legge, ma presuppone, come da espressa previsione del testo normativo, una richiesta, qualificata, di una delle parti. In tal senso è sufficiente richiamare l’art. 25 della legge rubricato “Conversione dei contratti associativi” che, testualmente, prevede:

“Entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola migliorataria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli artt. 28, 29, 36 e 42.

La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l’apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al venti per cento del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti.

La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all’altra mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell’annata agraria”.

La conversione opera, quindi, di diritto, a condizione che una richiesta, formale, in tal senso, vi sia. La Corte di Appello ha omesso di indicare dove e quando detta richiesta, che sarebbe potuta provenire anche dal concedente a mezzadria, ossia da M., vi sia stata e, qualora, vi fosse stato un accordo delle parti, da dove lo abbia desunto (si veda l’orientamento di questa Corte – Cass. n. 13347 del 07/06/2006 Rv. 590712-01 – che afferma che la richiesta di conversione formale, ossia nei tempi e modi di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 25, comma 3, possa essere superata qualora consti un accordo delle parti: “Le formalità e i termini di cui la L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 25, commi 1 e 3, stabilite per la conversione di un contratto associativo in contratto di affitto onde salvaguardare sia esigenze di certezza, sia i diritti del concedente, sono inderogabili soltanto se la richiesta di trasformazione è unilaterale; invece, se le parti raggiungono un accordo, prevale il principio di libertà della forma, previsto dall’art. 1325 c.c., n. 4, e pertanto anche il negozio verbale è valido”), nè è sufficiente che vi sia deduzione e prova, al fine dell’affermazione dell’effettuata conversione, del pagamento di un canone (Cass. n. 23446 del 05/11/2009 Rv. 610851 – 01). 3.4) L’affermazione della Corte territoriale in punto di conversione “per effetto della L. n. 203 del 1982” dell’originario contratto di mezzadria tra il M. ed i coniugi D.- B. incorre nelle censure prospettate con i primi due motivi di ricorso, in quanto da un lato presuppone una sorta di conversione automatica (l’eventuale automaticità della conversione è affermata, dalla risalente giurisprudenza di questa Corte, a condizione che comunque una richiesta in tal senso vi sia stata e questa non sia contrastata adeguatamente con la deduzione di circostanze ostative: Cass. n. 07397 del 16/06/1992 Rv. 477764 – 01) e dall’altro, anche se la si voglia intendere come riferita alla procedura di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 25, comma 3, non indica quale delle due parti e quando (dopo l’entrata in vigore della detta L. n. 203) abbia provveduto a richiedere la conversione in affitto, nè a tal fine è sufficiente il riferimento all’indagine testimoniale espletata in primo grado, sia perchè l’unico teste conducente pare sia stato L.P., coniuge, in comunione di beni, della M.I. (alla cui testimonianza la sentenza fa riferimento alla pag. 7), sia perchè in ogni caso anche questi, se pure lo si ritenga validamente escusso, nulla ha affermato in punto di richiesta formale di conversione del dedotto contratto (o rapporto) di mezzadria in affitto.

3.5) I primi due mezzi di ricorso sono, pertanto, accolti.

4) L’accoglimento dei detti motivi comporta assorbimento dei restanti quattro motivi, incluso quello sulle spese.

5) Il ricorso è, pertanto, accolto.

5.1) La causa è quindi, rinviata, per l’espletamento dell’accertamento di fatto, precluso a questo giudice di legittimità, alla stessa Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

6) Conformemente al recente orientamento della giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04: “Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia none inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrate rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”), ricorrendo ipotesi di accoglimento del ricorso, non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato e, a analoga conclusione deve giungersi per la natura agraria della controversia, che pure esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (Cass. n. 06227 del 31/03/2016 Rv. 639365 01).

P.Q.M.

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

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