Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24953 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 07/10/2019), n.24953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28620/2016 proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bergamo n. 3,

presso lo studio dell’avvocato Costa Fabio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Nobile Carlantonio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Srl;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 27/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

U.M. con ricorso L. Fall., ex art. 98, proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato del Tribunale di Foggia lo aveva ammesso al passivo del fallimento (OMISSIS) srl, in chirografo, per l’importo di 29.961,92 Euro, quale compenso per la relazione di asseverazione L. Fall., ex art. 161, comma 3, predisposta dal professionista in relazione ad una domanda di concordato preventivo “con riserva” dichiarata inammissibile dal Tribunale di Foggia, escludendo il riconoscimento della prededuzione.

Il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione, rilevando la mancanza del nesso di strumentalità del credito rispetto alla procedura concorsuale poichè la prestazione del professionista non aveva arrecato alcun vantaggio alla massa dei creditori.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione, con un motivo U.M..

La curatela fallimentare è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Dott. U. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 111, censurando la statuizione del tribunale che ha negato il riconoscimento della “prededuzione” al suo credito professionale, a titolo di compenso per l’attestazione L. Fall., ex art. 161, comma 3, sul rilievo della mancata ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo.

Il ricorrente espone in particolare che in data 22 maggio 2014 la (OMISSIS) srl aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva (c.d. concordato in bianco), L. Fall., ex art. 161 comma 6 e che, in pendenza del termine di cui alla L. Fall., art. 161, comma 6, la debitrice lo aveva incaricato di redigere l’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3.

Si tratta quindi di stabilire l’ambito di applicazione dell’art. 111 c.p.c., comma 2, invocato dal ricorrente, e se debba o meno essere attribuito carattere di prededucibiltà al credito del professionista, incaricato di redigere la attestazione L. Fall., ex art. 161, comma 3, dalla debitrice la quale abbia presentato una domanda di concordato in bianco L. Fall., ex art. 161, comma 6, in pendenza del termine assegnato dal tribunale, una volta che sia stata dichiarata inammissibile, L. Fall., ex art. 162, la domanda concordataria e sia stato dichiarato il fallimento.

La questione è stata risolta dal recente arresto di questa Corte (sentenza resa all’esito dell’udienza pubblica dell’11 settembre 2019, – ricorso iscritto al n. R.G. 400/2014, T. M. c/Fall. (OMISSIS) s.r.l. (Presidente A. Didone, Relatore E. Campese) cui il collegio intendere dare senz’altro continuità, secondo cui il credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato c.d. in bianco L. Fall., ex art. 161, comma 6, è certamente riconducibile alla previsione della L. Fall., art. 161, comma 7, trattandosi di un credito sorto per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, senza che assuma alcun rilievo la mancata apertura della procedura concorsuale.

Conviene premettere che la L. Fall., art. 111, comma 2, individua tre tipologie di crediti caratterizzati dalla prededuzione: a) quelli cosi classificati da espressa disposizione; b) quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale; c) quelli sorti in funzione di essa.

Va poi rilevato che, ai sensi della L. Fall., art. 161 (nella formulazione vigente ratione temporis) l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui della L. Fall., art. 161, commi 2 e 3, entro un termine fissato dal giudice.

In tal caso, la L. Fall., art. 161, comma 7, stabilisce che “dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’art. 163, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato;… i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ai sensi dell’art. 111”.

Una volta presentata la domanda di concordato in bianco, il debitore, giusta disposizione dell’art. 161, comma 6, è tenuto a depositare la proposta il piano e la relativa documentazione (di cui ai commi 2 e 3) entro il termine fissato dal giudice: non può dunque dubitarsi che il credito dell’attestatore trovi titolo in un atto legalmente compiuto dall’imprenditore, perchè è proprio la legge che impone a quest’ultimo di corredare la sua domanda di concordato con l’attestazione.

Ora, secondo quanto affermato nella recente pronuncia di questa Corte su richiamata, sulla base del disposto dell’art. 161, comma 7, il regime da riservare ai crediti in tal modo originati è quello della prededucibilità, espressamente stabilita da detta disposizione di legge, senza che abbia rilievo la circostanza che la domanda abbia o meno superato il vaglio di ammissibilità e determinato l’apertura della procedura L. Fall., ex art. 163, trattandosi di circostanza che non è specificamente prevista dalla disposizione suddetta, nè può in alcun modo desumersi dal sistema.

Ciò trova fondamento non solo sul dato testuale della L. Fall., art. 161, comma 7, ma è altresì confermato dalla vicenda del D.L. n. 145 del 2013, art. 11, comma 3-quater, convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 2014.

Tale norma, che aveva reso l’interpretazione autentica della L. Fall., art. 111, comma 2, affermando che i crediti sorti, in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’art. 161, comma 6, si sarebbero dovuti considerare prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui del citato art. 161, commi 2 e 3, fossero stati presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura fosse stata aperta ai sensi dell’art. 163, è stata subito abrogata dal D.L. n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla L. n. 116 del 2014.

Il credito per cui è causa, riconducibile, come già rilevato, alla previsione dell’art. 161, comma 7, rientra dunque nell’ipotesi di collocazione in prededuzione in forza di specifica disposizione di legge, sussistendo una pacifica relazione di consecutività con il successivo fallimento, che è stato dichiarato a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato e che trova dunque causa nella medesima situazione di insolvenza.

Il ricorso va pertanto accolto.

Il provvedimento impugnato dev’essere cassato e la causa va rinviata al tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, al tribunale di Foggia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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