Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24953 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16757 – 2012 R.G. proposto da:

P.P., – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Simone Nocentini

ed elettivamente domiciliato in Roma, al corso Vittorio Emanuele II,

n. 18, presso lo studio legale Lessona;

– ricorrente –

contro

LA SANA GOLA s.n.c. di D.R. e C.L., – c.f. /

p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via N. Ricciotti,

n. 9, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Colacino, che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 745 dei 6/23.5.2011 della corte d’appello di

Firenze;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 26

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete,

Udito l’avvocato professor Adolfo di Majo, per delega dell’avvocato

Simone Nocentini, per il ricorrente,

Udito l’avvocato Vincenzo Colacino per la controricorrente,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 1.12.2000 al tribunale di Firenze la – Arredopiù s.a.s. di P.P. & C. – esponeva che, in forza di contratto di appalto e vendita stipulato l'(OMISSIS), aveva eseguito lavori edili nei locali in (OMISSIS), ove “La Sana Gola – s.n.c. esercitava attività di preparazione e vendita di generi alimentari, ed aveva fornito alla medesima s.n.c. le attrezzature e gli arredi necessari a tale attività, come da preventivo del 16.11.1999 allegato al contratto; che la s.n.c. non aveva atteso al pagamento dell’importo di Lire 30.000.000 a saldo della fattura n. (OMISSIS).

Chiedeva ingiungersi a “La Sana Gola” s.n.c. il pagamento della somma anzidetta.

Con decreto n. 5117/2000 il tribunale pronunciava l’ingiunzione siccome domandata.

Con atto notificato il 17.1.2001 – La Sana Gola” s.n.c. proponeva opposizione.

Eccepiva, in particolare, l’inidoneità all’uso di una delle vetrine refrigeranti, chè non raggiungeva la temperatura necessaria alla conservazione dei prodotti che vi venivano esposti, nonchè l’inidoneità di una vetrina murale, chè non manteneva la temperatura, sicchè ne erano derivati danni agli alimenti che vi erano stati riposti.

Chiedeva revocarsi il decreto opposto ed, in via riconvenzionale, che la ricorrente fosse condannata al risarcimento dei danni.

Costituitasi, la “Arredopiù” s.a.s. invocava il rigetto dell’opposizione.

Si costituiva altresì – Frigomeccanica s.r.l., chiamata in causa dalla ricorrente, che instava per il rigetto della domanda di manleva.

Con sentenza n. 1632/2007 il tribunale adito rigettava l’opposizione, confermava il decreto opposto, condannava l’opponente s.n.c. a pagare all’opposta s.a.s. le spese di lite, condannava l’opposta a pagare le spese di lite alla terza chiamata.

Il tribunale assumeva che si fosse al cospetto di un’ipotesi di vendita di aliud pro alio ovvero di vendita di cosa priva di qualità essenziali; che la s.n.c. opponente aveva esperito esclusivamente domanda di risarcimento del danno e non anche di risoluzione; che la domanda risarcitoria era destituita di fondamento.

Con atto notificato il 25.10.2007 “La Sana Gola” interponeva appello.

Con comparsa in data 7.1.2008 si costituiva P.P. in qualità di “già legale rappresentante e socio accomandatario della Arredopiù s.a.s. di P.P. & C.”.

Invero con atto del 14.11.2006 era stato disposto lo scioglimento della “Arredopiù” s.a.s. senza liquidazione e con assunzione da parte dell’accomandatario degli effetti correlati alla definizione del giudizio pendente con “La Sana Gola”.

Con sentenza n. 745 dei 6/23.5.2011 la corte d’appello di Firenze dichiarava la contumacia della “Arredopiù” s.a.s. e l’inammissibilità dell’intervento di P.P., revocava il decreto ingiuntivo n. 5117/2000 ed in parziale accoglimento dell’actio quanti minoris e di risarcimento del danno esperita in prime cure dalla s.n.c. appellante la condannava a pagare a saldo il minor importo di Euro 3.098,00, oltre interessi dal 30.9.2000, compensava integralmente le spese di lite tra la s.n.c. e la s.a.s. e disponeva che nulla era da statuire in tema di spese nei confronti di P.P..

Esplicitava la corte di merito che la costituzione in appello di P.P. doveva intendersi avvenuta in proprio, giacchè era irrilevante la spendita della pregressa qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della “Arredopiù – s.a.s.; che al contempo l’intervento in proprio di P.P. doveva reputarsi inammissibile.

Esplicitava altresì – la corte – che “Frigomeccanica era stata chiamata in causa in prime cure in garanzia impropria e la sua posizione era del tutto scindibile, sicchè non si prospettava la necessità di integrare nei suoi confronti il contraddittorio.

Esplicitava inoltre che alla stregua dell’oggetto della pattuizione intercorsa tra l’Arredopiù e “La Sana Gola” con la scrittura in data (OMISSIS) prevalente era il profilo concernente l’opera commissionata e da eseguire, sicchè il contratto era da qualificare in guisa di appalto.

Esplicitava ancora che le contestazioni relativamente alla vetrina -“(OMISSIS)” trovavano riscontro nel documento n. 5 – sottoscritto, tra gli altri, dalla – Arredopiù” – di parte opponente, “ove si dà atto della inidoneità della vetrina in relazione alla merce venduta dalla ditta committente e della opportunità della sostituzione di essa con altro tipo convenientemente refrigerato” (così sentenza d’appello, pag. 5); che in pari tempo, nel segno degli artt. 1655 e 1658 c.c., l’appaltatrice “Arredopiù”, -resa edotta in contratto del tipo di attività svolta dalla committente, aveva l’obbligo di scegliere per il negozio, secondo la sua competenza ed in forza dell’obbligo di esecuzione assunto, la vetrina con refrigerazione opportuna e tecnicamente idonea ad esso” (così sentenza d’appello, pag. 5); che – l’inidoneità della vetrina e la sua mancata sostituzione autorizzano dunque la ditta opponente a pretendere una corrispondente riduzione del prezzo, quantomeno relativamente al valore di essa” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P.P.; ne ha chiesto sulla scorta di nove motivi, di cui il secondo doppiamente articolato, la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

-La Sana Gola s.n.c. di D.R. e C.L.” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo ovvero la nullità della sentenza in dipendenza del mancato rilievo dell’inesistenza della notifica della citazione in appello, siccome eseguita a s.a.s. cancellata dal registro delle imprese ed estinta.

Deduce che in data 14.11.2006 la “Arredopiù” s.a.s. era stata sciolta senza liquidazione ed in data 29.12.2006 era stata cancellata dal registro delle imprese, con susseguente sua estinzione conoscibile dai terzi attesa la rituale iscrizione nel registro; che dunque l’atto di gravame avverso la sentenza di primo grado, pronunciata nel 2007, – non avrebbe potuto essere validamente notificato al soggetto ormai estinto” (così ricorso, pag. 10); che pertanto la notifica dell’atto di appello non è semplicemente nulla, ma del tutto inesistente, inesistenza – rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – che è valsa a determinare il passaggio in giudicato della statuizione di prime cure.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo ovvero la nullità della sentenza in dipendenza del mancato rilievo dell’improcedibilità del giudizio di appello introdotto nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese.

Deduce che alla stregua della condivisibile impostazione dottrinale l’estinzione della società non darebbe mai luogo ad un fenomeno successorio e pertanto il processo già instaurato non potrebbe essere proseguito nei confronti dei soci (così ricorso, pag. 12).

Con il secondo motivo bis il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo ovvero la nullità della sentenza in dipendenza del mancato rilievo dell’inesistenza o della nullità per difetto di vocatio in ius della citazione in appello formulata e notificata nei confronti di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese ed estinta.

Deduce che, alla stregua dell’art. 2495 c.c., comma 2 e dell’applicazione analogica degli artt. 110 e/o 111 c.p.c.. i successori della s.a.s. estinta sono i soci e, segnatamente, l’accomandatario e raccomandante.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia error in procedendo ovvero la nullità della sentenza in dipendenza della declaratoria di contumacia della società appellata che, antecedentemente alla notificazione dell’atto di appello, era stata cancellata dal registro delle imprese ed era estinta.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo ovvero la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti del socio accomandante.

Deduce che, in dipendenza della cancellazione e della estinzione della s.a.s. “Arredopiù” antecedentemente alla notificazione dell’atto di appello, l’impugnazione avrebbe dovuto esser notificata a tutti i soci, quali successori del soggetto estinto; che la corte d’appello non ha rilevato la mancata notifica dell’atto di gravame al socio accomandante, litisconsorte necessario.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo in relazione alla declaratoria di inammissibilità della costituzione in giudizio del socio accomandatario.

Deduce che la sentenza impugnata ha violato il principio del contraddittorio, allorchè ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio dell’accomandatario, viceversa attivamente e passivamente legittimato, “sia in quanto successore della parte estinta, sia in quanto condebitore (così ricorso, pag. 15).

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, error in judicando, nullità della sentenza per falsa applicazione degli artt. 1655 e 1658 c.c. ovvero della disciplina in materia di appalto al contratto misto stipulato dalle parti l'(OMISSIS).

Deduce in primo luogo che con la scrittura in data (OMISSIS) le parti ebbero a stipulare al contempo un contratto di vendita ed un contratto di appalto; che infatti la vendita dei beni costituisce una prestazione distinta ed autonoma dal contratto di appalto” (così ricorso, pag. 23); che non rileva che il venditore ed il soggetto obbligatosi ad eseguire la ristrutturazione coincidessero con lo stesso soggetto.

Deduce in secondo luogo che “non risulta provato che le forniture rappresenterebbero elemento secondario e non significativo dell’accordo” (così ricorso, pag. 24); che “dal preventivo allegato al contratto, non è dato evincere nè il prezzo del facere, nè quello del dare, trattandosi di contratto a corpo” (così ricorso, pag. 24).

Deduce in terzo luogo che “Arredopiù” per nulla è venuta meno agli obblighi incombenti sull’appaltatore; che -dal depliant illustrativo della vetrina modello (OMISSIS) (…), emerge in tutta evidenza che la stessa è indicata per la conservazione di pasticceria, alimentari e macelleria” (così ricorso, pag. 27); che perciò nulla le si può imputare, se “La Sana Gola” ha ritenuto di esporvi prodotti del tutto diversi richiedenti un livello di temperatura inferiore.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, error in judicando, nullità della sentenza per violazione degli artt. 1470 e 1497 c.c. in dipendenza della ritenuta non applicabilità della disciplina della vendita di cosa priva delle qualità essenziali.

Con 1′ ottavo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per insufficiente motivazione in punto di qualificazione in guisa di appalto del contratto dell’1.12.2000.

Con il nono motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per insufficiente motivazione in punto di accertamento del fatto che la – Arredopiù – fosse stata resa edotta in ordine al tipo di alimenti che “La Sana Gola” intendeva conservare nella vetrina “(OMISSIS)”.

Si giustifica la disamina congiunta del primo, del secondo, del secondo bis, del terzo, del quarto e del quinto motivo.

I motivi anzidetti invero sono strettamente connessi.

Tutti in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Evidentemente questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento.

Ovvero l’insegnamento per cui la cancellazione della società (pur personale: cfr. a tal specifico riguardo Cass. sez. un. 12.3.2013, n. 6070) dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così – qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita – un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 31.10.2014, n. 23141, ed, ovviamente, Cass. sez. un. 4.7.2014, n. 15295).

Tanto, propriamente, a prescindere dal fenomeno – sostanziale – di tipo successorio che in dipendenza della estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese si determina ed in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass. sez. un. 12.3.2013, n. 6070).

In questi termini non possono conseguentemente essere recepiti gli assunti del ricorrente.

Ossia l’assunto a tenore del quale l’atto di gravame avverso la sentenza di primo grado “non avrebbe potuto essere validamente notificato al soggetto ormai estinto” (così ricorso, pag. 10); l’assunto a tenore del quale la vocatio in ius di cui alla citazione in appello sarebbe nulla o inesistente, giacchè formulata nei confronti della “Arredopiù” s.a.s. in quel momento già cancellata ed estinta; l’assunto a tenore del quale la sentenza impugnata è nulla “nella parte in cui ha dichiarato la contumacia di un soggetto che aveva già cessato di esistere prima della notifica dell’atto di appello” (così ricorso, pag. 13); l’assunto a tenore del quale “l’impugnazione non avrebbe potuto essere formulata nè notificata nei confronti del soggetto estinto, bensì nei confronti dei successori, ovvero tutti i soci” (così ricorso, pag. 14).

Vero è, al contempo, che questa Corte spiega altresì che la “stabilizzata” posizione giuridica – rispetto alle altre parti ed al giudice – del difensore è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società (cfr. Cass. 31.10.2014, n. 23141, ove si soggiunge che la posizione giuridica del difensore è suscettibile di modificazione inoltre se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4).

E tuttavia la corte distrettuale ha congruamente ed esaustivamente puntualizzato che “la sommarietà delle notizie fornite nella comparsa di risposta, in assenza di qualsiasi documentazione societaria, non permette di individuare il titolo in forza del quale il P. interviene in proprio, essendo palese che il riferimento alla sua trascorsa condizione di socio accomandatario e legale rappresentante della società nulla dice in relazione alla sua attuale situazione giuridica anche nei confronti della società” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Risulta ingiustificata pertanto la prospettazione del ricorrente secondo cui la costituzione in appello è stata regolarmente effettuata dal socio accomandatario della Arredopiù (…), ovvero l’arch. P.P.” (così ricorso, pag. 16).

Si reputa del pari opportuno l’esame congiunto del sesto, del secondo, del secondo bis, del terzo, del quarto e del quinto motivo.

I motivi suddetti analogamente sono correlati.

Tutti comunque sono privi di fondamento.

Ovviamente anche al riguardo questo Giudice non può che ribadire il proprio insegnamento.

Ovvero l’insegnamento per cui, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale; e per cui, ulteriormente, quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (cfr. Cass. 4.6.2007, n. 12946).

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro dei propri assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo del contratto in data (OMISSIS) con l’allegato preventivo, la fattura n. (OMISSIS), il depliant illustrativo della vetrina modello – (OMISSIS)-, il complesso delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849; Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980).

In ogni caso, che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte distrettuale, nella parte in cui si è atteso alla qualificazione della pattuizione che le parti ebbero a siglare, risulta in loto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente coerente ed esaustivo sul piano logico – formale.

Per un verso, la corte di Firenze ha debitamente puntualizzato e dato conto che la fornitura delle attrezzature era “elemento secondario e non significativo dell’accordo, nel senso che le singole forniture sono solo il mezzo per conseguire (…) il risultato finale della ristrutturazione e trasformazione del locale in negozio di vendita di alimentari e gastronomia” (così sentenza d’appello, pag. 4); e che, pur a volere attribuire alla pattuizione natura di contratto misto, il giudizio di prevalenza avrebbe comunque condotto a reputar applicabile la disciplina dell’appalto, sicchè correttamente l’opponente aveva invocato l’applicazione dell’art. 1668 c.c., comma 1.

Per altro verso, le censure che segnatamente il sesto, il settimo e l’ottavo motivo veicolano, si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella fatta propria dalla corte territoriale (“tenuto conto del valore intrinseco dei beni venduti e del valore oggettivo dell’intervento di ristrutturazione, risulta (…) di gran lunga più alto il valore del dare rispetto a quello del facere”: così ricorso, pag. 24; la corte fiorentina ha errato allorchè non ha ricondotto “la fattispecie concreta nell’alveo della disciplina della compravendita” – così ricorso, pag. 28 – e segnatamente non ha applicato l’art. 1497 c.c.).

Da ultimo, con precipuo riferimento al nono motivo (ribadito ben vero il già evidenziato difetto di “autosufficienza”), si evidenzia che con siffatto mezzo di impugnazione P.P. null’altro prefigura se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (“non corrisponde al vero che Arredopiù s.a.s. sarebbe stata resa edotta in contratto del tipo di attività svolta dal committente”: così ricorso, pag. 30; “Arredopiù s.a.s. ha fornito un prodotto del tutto consono ed adeguato a quanto contrattualmente richiestole”: così ricorso, pag. 31; “non è stata fornita la prova che Sana Gola s.n.c. avesse specificato ad Arredopiù s.a.s. che tipo di alimenti intendesse conservare ed esporre nella vetrina – frigorifero: così ricorso, pag. 31).

Il motivo dunque involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Il nono motivo pertanto si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, P.P., a rimborsare alla controricorrente, “La Sana Gola s.n.c. di D.R. e C.L.”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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