Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24953 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24953 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 4106-2008 proposto da:
ALFANO PIETRO, ALFANO CARLO, elettivamente domiciliati
in ROMA VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio
dell’avvocato SANGIORGI GIULIANA, rappresentati e
difesi dall’avvocato SANGIORGI ANTONIO giusta delega a
margine;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PALERMO 3 in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 06/11/2013

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 103/2006 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SANGIORGI ANTONIO
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di PALERMO, depositata il 15/12/2006;

4106-08

Svolgimento del processo
Giuseppe, Carlo e Pietro Alfano proposero, ai sensi
dell’art. 53, l ° co., della 1. n. 413 del 1991, istanza di
definizione di una controversia tributaria afferente
l’accertamento di maggior valore di un appezzamento di
terreno posto in Palermo, loc. Partanna Mondello, di cui

•,.

i predetti si erano attribuiti, a titolo di assegno in
conto di futura divisione, singole porzioni in proprietà
esclusiva.
L’istanza fu respinta dall’ufficio limitatamente alle
posizioni di Carlo e di Pietro Alfano, in base all’art. 65
della 1. n. 413 del 1991, per esser risultati i predetti
sottoposti a misura di prevenzione.
I due fratelli Alfano proposero impugnazione eccependo che
la misura di prevenzione era stata interamente scontata al
tempo della proposizione dell’istanza, e prospettando, in
subordine, l’incostituzionalità dell’art. 65 cit.
L’adita commissione tributaria provinciale di Palermo
respinse il ricorso con sentenza confermata, in appello,
dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, la
quale ritenne, da un lato, che gli appellanti non avevano
provveduto a dimostrare l’assunto inerente l’effettiva
loro posizione rispetto al profilo ostativo di cui
all’art. 65 della 1. n. 413-91, con riferimento al
momento di presentazione dell’istanza di condono, e,
dall’altro, e risolutivamente, che l’aver scontato la

1

misura di prevenzione non fosse sufficiente a farne
cessare gli effetti.
Carlo e Pietro Alfano hanno impugnato per cassazione la
sentenza d’appello, depositata il 15-12-2006 e non
notificata, articolando quattro censure e nuovamente
prospettando, infine, l’incostituzionalità dell’art. 65

della l. cit.
L’agenzia delle entrate si è costituita resistendo.
In prossimità dell’udienza di discussione, i ricorrenti
hanno depositato una memoria, comunicando l’avvenuta
cessazione della materia del contendere a seguito dello
sgravio delle imposte iscritte a ruolo.
Motivi della decisione
I. – Nella memoria sopra detta i ricorrenti, deducendo che
è intervenuto lo “sgravio degli articoli di ruolo”, hanno
chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
– La memoria, benché notificata alla controparte, non
contiene una dichiarazione di rinuncia al ricorso per
cassazione secondo il disposto ex art. 390 c.p.c.
Inoltre, essa non proviene dalla parte personalmente ma
dal difensore, il quale tuttavia non risulta munito di
mandato speciale.
III. – A sua volta lo sgravio non attiene all’avviso di
accertamento che ha determinato l’instaurazione della
presente controversia, della cui definizione a mezzo del
condono specificamente si discute, in quanto, in base ai
documenti prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., risulta

2

ZSPNTE DA REGISTIt.AZIOWS
AI SENSI DEL
N. 131 TA.

N, r)

WiERIA TRIBUTARIA
annullato,

in

sede

amministrativa,

un

avviso

di

liquidazione, oltre tutto notificato unicamente a Pietro
Alfano. Di tale avviso di liquidazione è solo asserito il
rapporto di consequenzialità col rigetto dell’istanza di
condono per cui è causa. Né lo sgravio (come pure

documentato in relazione alla posizione dell’altro
ricorrente, Carlo Alfano.
IV.

– In simile situazione, da molti punti di vista

carente, viene tuttavia in rilievo la volontà manifestata
dai ricorrenti con la ridetta memoria. La quale volontà,
seppure inidonea a determinare l’estinzione del giudizio
ai sensi dell’art. 391 c.p.c., si palesa in ogni senso
indicativa

in virtù del riferimento a un’asserita

cessazione della materia del contendere – del venir meno
dell’interesse al ricorso. Questo induce a ravvisarne
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse,
nel solco di quanto precisato dalle sezioni unite di
questa corte con sentenza n. 3876-10.

V. Alelle date condizioni, possono essere ravvisati

l’annullamento dell’avviso di liquidazione) risulta

g i u UROSITATO IN CANCELLERA

motivi di compensazione delle spese processuali.

IL

p.q.m.

C3

ItY,..iùi3
nrw,

RAGONA

La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta
ricorso; compensa le spese.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

I.

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