Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24952 del 23/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.23/10/2017), n. 24952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8216/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RETE KALABRLA S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1765/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 29/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato un motivo, illustrato da memoria, nei cui confronti Rete Kalabria non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CTR della Calabria, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1972, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio, perchè al momento della costituzione in giudizio aveva omesso di depositare la ricevuta di spedizione postale del gravame, così come sarebbe formalmente prescritto dalle norme indicate in rubrica e per aver ritenuto irrilevante, ai fini della verifica della ritualità dell’appello e del rispetto del termine di trenta giorni dalla spedizione del plico per la costituzione in giudizio, il deposito della copia dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata che era stata depositata in giudizio e dalla quale poteva ugualmente evincersi la data della spedizione.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
Il motivo è fondato.
Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, con un primo principio di diritto si è statuito che “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.
Mentre, con un secondo principio di diritto ha statuito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza” (Cass. sez. un. 13453/17).
Sulla base di quanto risulta in atti,
Nel caso di specie, la sentenza della CTP è stata depositata il 13 marzo 2013, mentre l’appello risulta ricevuto il 28.10.13 (v. anche pp. 2 e 7 del ricorso), pertanto, l’impugnazione è stata tempestiva, così come la costituzione in giudizio avvenuta il 6.11.13.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017