Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24951 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n.ro n. 31734/07 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.F. residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della C.T.R. di Ancona, Sezione n. 182/06/2006 in

data 22.12.2006, depositata il 15.01.2007.

Udita la relazione, svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2011

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, l’Avv. Giacobbe dell’Avvocatura Generale dello Stato, per

l’Agenzia ricorrente;

Sentito, pure, il Procuratore Generale, Dott. Gambardella V., che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale il diniego di rimborso della maggiore IRPEF versata negli anni 1998-1999, per avere inserito erroneamente, in dichiarazione somme percepite da ente previdenziale estero a titolo pensionistico.

L’adita CTP di Pesaro, accoglieva il ricorso, riconoscendo e dichiarando che la contribuente non aveva alcun obbligo tributario nei confronti del fisco italiano, in quanto le somme corrisposte dalla previdenza sociale del Lussemburgo, in relazione alle quali la maggiore IRPEP era stata erroneamente versata, dovevano considerarsi imponibili solo in tale Stato.

La CTR di Ancona, con la decisione in epigrafe indicata, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo rigettava, confermando la statuizione di primo grado.

Con ricorso notificato il 12-15-17 dicembre 2007, l’Agenzia Entrate ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza.

L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’impugnazione dell’Agenzia Entrate è affidata a tre mezzi.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e 18 par. 2 Convenzione Italia-Lussemburgo recepita con L. n. 747 del 1982.

Con il secondo mezzo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18 par. 2 della Convenzione Italia – Lussemburgo, recepita con L. n. 747 del 1982 e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 3 e 15.

Con il terzo motivo, infine, si prospetta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 3 e 15. Il Collegio ritiene che il primo mezzo sia fondato e vada accolto, in quanto era onere della contribuente provare di avere versato l’imposta sia in Lussemburgo come pure in Italia. L’impugnata sentenza, che ha respinto l’appello dell’Ufficio, senza accertare la contestata circostanza e, malgrado fosse stato, espressamente, eccepito che la contribuente non aveva fornito “alcuna prova dei pagamenti”, che assumeva di avere fatto in entrambi gli Stati e di cui chiedeva il rimborso in Italia, ha, dunque fatto malgoverno del condiviso principio secondo cui “Atteso che l’art. 2697 c.c., in quanto norma generale, si applica anche al contenzioso tributario, nelle azioni di rimborso, l’onere della prova del preteso pagamento indebito di imposte ricade sul contribuente e concerne innanzitutto il fatto storico della duplicazione del pagamento di cui si chiede la restituzione” (Cass. n. 8439/2004, n. 7678/2002, n. 1701/2001).

Assorbiti gli altri mezzi, va, dunque, cassata l’impugnata decisione e, per l’effetto, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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