Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24951 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 07/10/2019), n.24951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18364/2016 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Mauceri Michele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

contro

Commerfidi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte n. 32,

presso lo studio dell’avvocato Spada Giuseppe, rappresentata e

difesa dall’avvocato Giannone Antonio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 999/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 20/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

M.M. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza del 20 giugno 2016, con la quale la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ne aveva dichiarato il fallimento.

La Corte, in particolare, rilevato che la dichiarazione di fallimento era intervenuta entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, dichiarava la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, essendo irrilevante il fatto che il M. fosse soggetto al programma di protezione ex L. n. 44 del 2019 e L. n. 3 del 2012.

La corte territoriale, inoltre, affermava l’insolvenza del debitore, conformandosi al principio secondo cui la sospensione prevista dalla L. n. 44 del 1999, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura riguarda la scadenza dei soli crediti attinti dal reato e non pregiudica il riscontro dell’insolvenza L. Fall., ex art. 5, che attiene alla situazione generale dell’imprenditore. La creditrice istante Commerfidi scarl ha resistito con controricorso.

La curatela del fallimento non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve senz’altro rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stato notificato oltre il termine perentorio di 30 gg. dalla comunicazione integrale della sentenza impugnata, reiettiva del reclamo L. Fall., ex art. 18.

La sentenza impugnata è stata infatti comunicata via PEC, del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, in data 20.6.2016, mentre la notificazione del ricorso risulta perfezionata il 27.7.2016.

Ed invero, secondo il consolidato in dirizzo di questa Corte la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 3, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. (Cass. 10525/2016).

In particolare, si osserva che nel caso di specie la comunicazione integrale della sentenza è intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, che ha modificato l’art. 45 disp. att. c.p.c., allorquando vi era ormai piena coincidenza tra l’attività di notificazione e quella di comunicazione integrale della sentenza posta in essere dal cancelliere:

il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione (Cass. 23575/2017).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della Commerfidi scarl, che si liquidano come da dispositivo; nella sulle spese nei confronti della curatela fallimentare, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della Commerfidi scarl, che liquida in 5.300,00 di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo. a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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