Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24951 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 06/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 06/12/2016), n.24951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12216-2011 proposto da:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

R. GRAZIOLI LANTE 9, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CARLO

PUCCI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ AGRARIA CAPENA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA T.NUVOLARI 173, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BIZZARRO, che la rappresenta e difende con procura speciale no

notarile;

– resistente con procura non notarile –

avverso la sentenza n. 12/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato ARPINO Mario, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BUCCI Federico, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per nullità della sentenza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito ad un’iniziativa assunta uti civis da S.S., il Commissario per gli usi civici di Roma con sentenza n. 42/09 dichiarava in favore dell’Università agraria di Capena la natura demaniale civica di terreni siti in (OMISSIS), espropriati dal Prefetto di Roma in favore di RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. con decreti nn. 15014 e 15016 del 1979, che dichiarava inefficaci.

Provvedendo sul reclamo principale di RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e incidentale dell’Università agraria la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 12/11 riformava solo parzialmente detta pronuncia, annullando la statuizione accessoria che aveva rimesso le parti in sede amministrativa per la sistemazione dell’occupazione dei fondi e dell’indennità relativa.

La Corte territoriale richiamava espressamente Cass. S.U. n. 1671/73, secondo cui qualora i beni appartenenti a privati, sui quali si esercita l’uso civico, vengano espropriati per pubblica utilità prima della liquidazione prevista dalla legislazione in materia (L. 16 giugno 1927, n. 176 6 e R.D. 26 febbraio 1928, n 332) le ragioni derivanti dai diritti di uso civico si trasferiscono sulla indennità di espropriazione. Se, invece, l’uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività (terre possedute dai comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie), il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati – e che permane, per quelli concessi in enfiteusi, fino all’eventuale affrancazione, e per quelli conservati ad uso civico fino al decreto del ministro dell’ agricoltura che ne autorizza l’alienazione – comporta che i beni anzidetti non sono espropriabili per pubblica utilità se non previa “sdemanializzazione”.

Poichè l’atto di sdemanializzazione può ravvisarsi soltanto nel provvedimento previsto dalla legge, il Commissario per gli usi civici conserva la propria giurisdizione – in tema di verifica delle occupazioni arbitrarie secondo le norme della citata legislazione – anche se il terreno oggetto d’indagine, ai fini della sua appartenenza o meno alla collettività degli utenti, risulti espropriato per pubblica utilità (nella specie, per la costruzione di un edificio scolastico), in quanto nè la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nè il provvedimento di espropriazione possono avere efficacia equipollente all’atto di sdemanializzazione del bene.

Rilevava, quindi, che i decreti prefettizi mancavano degli imprescindibili presupposti di cui alla L. n. 1766 del 1927, artt. 11 e 12. Nè era applicabile alla fattispecie il dictum di Corte cost. n. 156/95, invocata dalla società ricorrente. Osservava, a tale ultimo riguardo, che da un lato nella specie non si trattava dell’espropriazione di terreni montani e che, d’altro canto, non era condivisibile l’affermazione contenuta nella motivazione di detta sentenza della Corte cost., secondo cui nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità il decreto di esproprio produca tout court gli effetti della procedura di liquidazione disciplinata dalla legge sugli usi civici, in quanto non opera alcuna distinzione tra usi civici su terreni privati, per i quali trova applicazione la L. n. 2359 del 1865, art. 52 e usi civici appartenenti alla collettività, per i quali detto articolo non trova applicazione.

Quanto al reclamo incidentale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte capitolina osservava che il capo della sentenza impugnata con il quale il Commissario aveva rimesso le parti in sede amministrativa per la sistemazione dell’occupazione, tenuto in debito dell’avvenuto pagamento dell’indennità di occupazione, poteva costituire tutt’al più un obiter dictum, ma esulava indubbiamente dai poteri del Commissario stesso.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da di RFI – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. in base a otto motivi.

Resiste con controricorso S.S..

Entrambe dette parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

L’Università agraria di Capena è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso deduce che la sentenza impugnata è nulla per violazione degli artt. 158, 275 e 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto deliberata da un collegio diverso (quanto alla persona del consigliere anziano) da quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni.

2. – Il motivo è fondato.

La non corrispondenza del collegio così come riportato nell’epigrafe della sentenza con quello innanzi al quale sono state precisate le conclusioni può dar vita, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a due diverse situazioni, secondo che tale non corrispondenza debba ritenersi o non, secondo le circostanze, effettiva.

2.1. – Nel primo caso, si afferma costantemente che in tema di deliberazione collegiale della decisione nel regime successivo alla riforma recata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, l’art. 276 c.p.c., comma 1, – rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione “possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione” – va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Cass. nn. 4925/15, 18268/09, 13998/04 e 10458/01).

2.2. – Nel secondo caso, si osserva, invece, che in materia di provvedimenti collegiali del giudice civile, la sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, sia pur non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell’udienza collegiale di discussione, deve presumersi affetta da errore materiale ed è, pertanto, emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. atteso che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria e che i magistrati i quali hanno partecipato alla deliberazione della sentenza. in difetto di elementi contrari, che è onere del ricorrente indicare, si devono ritenere coincidenti con quelli indicati nel verbale dell’udienza (Cass. nn. 15879/10, 12352/09 e S.U. 11853/91).

2.3. – Nello specifico, la stessa parte controricorrente ha dichiarato di rimettersi a giustizia e di non formulare deduzioni al riguardo (salvo osservare che l’eventuale annullamento della sentenza impugnata non potrebbe avvenire senza rinvio).

Deve, pertanto, ritenersi, che la differenza di composizione collegiale sia effettiva, con la conseguente nullità della sentenza impugnata.

3. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti mezzi d’annullamento e la cassazione con rinvio (c.d. restitutorio) alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

4. – Al giudice di rinvio è rimesso anche il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti tutti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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