Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24951 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2699-2019 proposto da:

C.N., C.R., D.M. elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentati e difesi dall’avvocato

EMANUELE BUTTINI;

– ricorrenti –

contro

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso lo studio dell’avvocato VITO ZAMMATARO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATA TOMBA,

ANDREINA AMATO;

– controricorrente –

nonchè contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 943/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 13.2.2018 n. 943, ha confermato la pronuncia di prime cure, e rigettato l’appello proposto da N. e C.R. e da D.M., coniuge del primo.

Il Giudice territoriale ha ritenuto corretta la applicazione della esimente ex art. 598 c.p., in relazione al contenuto – asseritamente offensivo per la famiglia Cifelli – della querela presentata da P.A., al tempo direttore della sede INAIL di La Spezia, in quanto diretta alla autorità competente a procedere in via giudiziaria a tutela dell’onore di quello, evidenziando al riguardo il difetto di legittimazione attiva alla pretesa risarcitoria della D. e di C.R., in quanto neppure menzionati nell'”atto-querela”, ritenendo ancora che il contenuto offensivo dell’atto querela fosse giustificato dalla reazione avuta dal P. alla diffusione nel web, da parte di C.N., di espressioni gravemente e gratuitamente offensive nei suoi confronti.

Avverso la sentenza di appello C.N., C.R. e D.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Resiste INAIL con controricorso.

Non ha svolto difese P.A. cui l’atto è stato notificato, presso il difensore domiciliatario, in data 8.1.2019, ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione art. 598 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti denunciano la errata applicazione da parte della Corte territoriale dell’art. 598 c.p., non avendo tenuto conto quel Giudice che nessuna reazione poteva giustificarsi di fronte alla assoluzione di C.N. dal reato di diffamazione pronunciata con sentenza 26.4.2012 del Giudice di Pace di La Spezia, divenuta irrevocabile, difettando inoltre il requisito di attinenza delle espressioni offensive usate dal querelante all’oggetto del promovendo giudizio nonchè non essendo ravvisabile nella querela la univoca direzione nei confronti di un preciso soggetto individuabile quale possibile parte in causa nel futuro giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Il Giudice di appello è stato chiamato a verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., e li ha esclusi in base alla disamina del contenuto della “querela” presentata alla Procura della Repubblica del Tribunale di La Spezia, in data 3.3.2006, dal P. nei confronti di C.N., in relazione al duplice profilo motivazionale per cui: a) era legittima la reazione del P. indotta dalle infamanti offese diffuse sul sito web dal C. (“…appare più che giustificata la reazione dell’odierno appellato…”); b) il P., presentando querela per il reato di diffamazione, aveva esercitato il proprio diritto di difesa, a tutela del quale l’ordinamento accordava la massima estensione.

La Corte territoriale ha quindi ritenuto non antigiuridiche le offese rivolte al destinatario della iniziativa giudiziaria, in quanto pertinenti all’oggetto della querela ed alla descrizione dei fatti in funzione dell’accoglimento della istanza proposta (“…Il P. aveva diretto l’atto proprio all’autorità competente a procedere per la tutela del suo diritto all’onore ed alla dignità”).

La Corte territoriale ha dunque selezionato e ponderato le risultanze istruttorie, ritenendo rispondente alla fattispecie concreta il canone giurisprudenziale secondo cui, in tema di diffamazione, la speciale esimente contemplata dall’art. 598 c.p., “per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria”, con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo la massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa, trova applicazione sempre che le offese riguardino in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia e abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta” (tra le varie cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 10423 del 18/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18207 del 28/08/2007; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13797 del 31/05/2018).

In relazione al predetto accertamento è priva di qualsiasi incidenza la sentenza assolutoria del C., emessa nel 2012, a distanza di oltre sei anni dalla presentazione della querela del P., sia in quanto non trova riscontro nella sentenza impugnata, e neppure risulta allegato, che il P. fosse consapevole della innocenza del C. (ipotesi che trasmoderebbe allora nel reato di calunnia), sia soprattutto perchè tale evenienza rimane smentita dal fatto che la formula assolutoria non ha affatto disvelato la estraneità del C. alla redazione e composizione del sito web diffamatorio, essendo stata pronunciata ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, per “insufficienza della prova” che l’imputato abbia commesso il fatto.

Tanto premesso, il ricorrente viene a criticare la valutazione della Corte d’appello, attinente al merito, della pertinenza delle dichiarazioni offensive ai fatti denunciati.

Appare allora evidente come, non l'”errore di diritto” – sussuntivo od interpretativo della norma – viene in questione, quanto piuttosto la richiesta di una nuova rivalutazione del materiale probatorio, aderente alla soggettiva prospettazione del ricorrente. Richiesta che va incontro alla dichiarazione di inammissibilità in considerazione, sia della difformità della censura dal corretto parametro legale del sindacato di legittimità dell’errore di fatto, neppure essendo stato indicato il fatto storico decisivo in ipotesi omesso dalla Corte di merito (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); sia della preclusione all’accesso di tale vizio al sindacato di legittimità, essendo stato introdotto il giudizio di appello con atto notificato il 16.7.2014, e dunque successivamente alla data 11.9.2012 per l’applicabilità, ai processi pendenti, dell’art. 348 bis c.p.c. – introdotto dalla riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012 – che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.

Secondo motivo: violazione art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti impugnano la statuizione della sentenza di appello che ha dichiarato privi di legittimazione attiva C.R. e D.M., sostenendo che dal contenuto della querela in data 3.3.2006, presentata dal P., emergeva che i fatti offensivi erano rivolti a tutta la famiglia e non soltanto a C.N., non occorrendo ai fini della integrazione dell’illecito la individuazione nominativa dei destinatari delle dichiarazioni diffamatorie.

Il motivo è inammissibile, sia per le ragioni già esposte in ordine alla critica in fatto, e non in diritto, formulata con la censura in esame; sia in quanto il Giudice di appello non si è limitato al mero rilievo formale della assenza di indicazione nominativa, ma ha ritenuto, invece, che dalla querela non risultasse alcun elemento specifico volto a coinvolgere anche il figlio ( C.R.) nella denuncia presentata alla Procura della Repubblica, avendo evidenziato come il riferimento ai “famigliari del querelato” fosse circoscritto alla mera descrizione degli antecedenti storici – effettivamente accaduti – ed in particolare alla precedente denuncia presentata dal P., in data 1.3.2005, contro la D. (per fatti distinti da quelli attribuiti a C.N. ed oggetto della querela 3.3.2006), ed alle complesse vicende giudiziarie che ne erano conseguite. Trattasi di accertamento in fatto che non può essere ripetuto da questa Corte, attenendo al convincimento del Giudice di merito formatosi all’esito della attività di rilevazione e selezione degli elementi probatori.

Terzo motivo: violazione art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti si dolgono della statuizione che ha rigettato il loro motivo gravame volto a contestare il regolamento delle spese di lite disposto dal Giudice di primo grado che aveva dichiarato solo parzialmente compensate le spese nella misura del 50%, nonostante la domanda risarcitoria dei C.- D. e la domanda riconvenzionale del P. fossero state entrambe rigettate.

Il motivo è infondato.

La norma processuale applicabile è quella introdotta con la modifica disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, che prescrive “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri gravi e eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8889 del 03/07/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017).

La estensione della discrezionalità riservata al Giudice di merito anche alla misura della compensazione, indipendentemente dalle condizioni che la legittimano, esclude alla radice la fondatezza della critica svolta secondo cui in caso di soccombenza reciproca il Giudice sarebbe vincolato a disporre soltanto la compensazione integrale delle spese.

Vero è, invece, che le scelte discrezionali debbano essere, se pure sinteticamente, motivate: e nella specie la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali dovesse essere confermato il regolamento delle spese determinato dal Tribunale, esprimendo la propria ed insindacabile valutazione di merito.

Quarto motivo: violazione dell’art. 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti contestano l’errore che avrebbe commesso il Giudice di appello ritenendo privo di legittimazione passiva l’INAIL. Sostengono che dalla querela emergeva che il P. si qualificava dirigente dell’INAIL e dunque tanto era sufficiente a ricollegare la responsabilità indiretta dell’ente assicurativo alla condotta diffamatoria del P..

Il motivo rimane assorbito nell’accertamento della infondatezza ed inammissibilità dei precedenti motivi e nella conseguente esclusione della responsabilità civile del P. per le dichiarazioni contenute nell’atto di querela presentato in data 3.3.2006.

Può aggiungersi “ad abundantiam” che la critica, anche in questo caso, non attiene ad un “errore di diritto”, ma alla ricostruzione del fatto secondo la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale, non sindacabile in sede di legittimità per le ragioni già esposte nel corso dell’esame del primo motivo (è evidente peraltro la confusione dei ricorrenti tra attività imputabile all’ente pubblico, in virtù del rapporto organico istituto con il proprio funzionario, e riferibilità della offesa al soggetto legittimato ad agire a tutela del proprio onore e della propria reputazione: se, infatti, non è dubbio che il provvedimento sottoscritto dal P. di rigetto della istanza della D. di attribuzione della pensione privilegiata è attività d’istituto in cui effetti sono direttamente imputabili all’INAIL, la proposizione della querela per il perseguimento di fatti diffamatori è invece atto personalissimo, nel senso che salvo i casi di incapacità giuridica – può essere proposta solo dal soggetto parte offesa il quale bene può ritenersi maggiormente disonorato in quanto rivesta un determinato incarico pubblico, non per questo dovendo agire, nel presentare la querela, come titolare dell’organo competente a manifestare all’esterno la volontà dell’ente cui appartiene. E’ insomma bene possibile che colpiti dalle dichiarazioni diffamatorie, tanto il funzionario, quanto l’ente pubblico, soltanto il primo si determini a richiedere la punizione del colpevole in quanto ritenutosi leso non soltanto nel proprio onore personale, in quanto uomo, ma anche nella reputazione professionale, in quanto rivestente incarichi pubblici).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti, soccombenti, debbono essere condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di INAIL, che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA