Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24951 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24951 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 4101-2008 proposto da:
ALFANO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato
SANGIORGI GIULIANA, rappresentato e difeso
dall’avvocato SANGIORGI ANTONIO giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PALERMO 3 in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 06/11/2013

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 102/2006 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SANGIORGI ANTONIO
che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di PALERMO, depositata il 15/12/2006;

4101-08

Svolgimento del processo
Pietro Alfano propose, ai sensi dell’art. 53, 1 ° co.,
della l. n. 413 del 1991, istanza di definizione di una
controversia tributaria afferente l’accertamento di
maggior valore di un appezzamento di terreno posto in

Palermo, loc. Partanna Mondello, per il quale egli aveva
alienato il diritto di enfiteusi.
L’istanza fu dichiarata inaccoglibile dall’ufficio, in
base all’art. 65 della 1. n. 413 del 1991, per esser
risultato il contribuente sottoposto a misura di
prevenzione.
Alfano propose impugnazione eccependo che la misura di
prevenzione era stata interamente scontata al tempo della
proposizione dell’istanza, e prospettando, in subordine,
l’incostituzionalità dell’art. 65 cit.
L’adita commissione tributaria provinciale di Palermo
respinse il ricorso con sentenza confermata, in appello,
dalla commissione tributaria regionale della Sicilia.
La commissione regionale ritenne di non esser tenuta ad
acquisire, ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, elementi
di prova integrativi di oneri di parte, e osservò che
l’appellante non aveva provveduto a dimostrare l’assunto
inerente l’effettiva sua posizione rispetto al profilo
ostativo di cui all’art. 65

della l. n. 413-91, con

riferimento al momento di presentazione dell’istanza di
condono. Reputò assorbite tutte le restanti censure.

1

Alfano ha impugnato per cassazione la sentenza d’appello,
depositata il 15-12-2006 e non notificata, articolando tre
censure e nuovamente prospettando, infine,
incostituzionalità dell’art. 65 della l. cit.
L’agenzia delle entrate si è costituita resistendo.
Motivi della decisione

I. – Col primo mezzo il ricorrente denunzia, ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697
c.c. e il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Sostiene che spettava all’amministrazione l’onere di
provare in giudizio l’inesistenza delle condizioni di
accesso al provvedimento di condono, con specifico
riferimento alla lett. c) della 1. n. 413 del 1991.
Col secondo mezzo il ricorrente denunzia, in consecuzione,
ai

sensi

dell’art.
di

dell’art.
6,

4 0 co.,

motivazione

360,

n.

3,

della 1.

n.

della

c.p.c.,
212-00,

sentenza,

la

violazione

nonché il vizio
rilevando

che

all’amministrazione spettava di produrre in giudizio i
documenti attestanti l’esistenza delle condizioni ostative
di cui all’art. 65, lett. c) della 1. n. 413 del 1991,
trattandosi di fatti, stati e qualità del contribuente
risultanti da documenti e informazioni già in possesso
dell’amministrazione pubblica.
Col terzo mezzo, infine, il ricorrente denunzia, sempre ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.
65 della 1. n. 413 del 1991, con associato ancora una
volta il vizio di motivazione della sentenza, sul rilievo
che la norma evocata si applica esclusivamente ai

2

contribuenti che si trovino sottoposti a misura di
prevenzione al momento di presentazione dell’istanza di
condono, e non a quelli che, invece, la detta misura
abbiano già, al momento, interamente finito di scontare.
Giustappunto in subordine a siffatta conclusione, il
ricorrente prospetta, altrimenti, l’illegittimità

costituzionale dell’art. 65 in relazione agli artt. 3 e 53
cost.
– I motivi pongono questioni tra loro intimamente
connesse, sicché possono essere trattati congiuntamente.
Riguardo al problema fondamentale, in essi agitato, non
risultano precedenti nella giurisprudenza della corte.
I motivi sono infondati.
III. – L’art. 65 della 1. n. 413 del 1991 così dispone:
“l. Le disposizioni per la definizione agevolata delle
pendenze e delle situazioni tributarie, di cui ai
precedenti Capi del presente titolo non si applicano:
a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o per taluni dei
delitti richiamati nel citato articolo 648-bis;
b)

ai condannati, se ricorrono le circostanze previste

dall’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;
c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni
di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione
ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni;

3

d)

alle società nelle cui attività economiche o

finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro,
beni o altre utilità provenienti dai reati indicati nel
citato articolo 648-bis del codice penale.
2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma
fatti

per

precedentemente

commessi,

divengano

definitivi successivamente alla presentazione della
dichiarazione integrativa o della istanza di definizione,
queste rimangono prive di effetti e l’azione di
accertamento può comunque essere esercitata entro il
secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il
provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate,
relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso
ripetibili.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi l e 2 copia
della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento
definitivo è trasmessa a cura della cancelleria al locale
ufficio

delle

imposte

per

l’inoltro

all’ufficio

competente, se diverso.”.
IV. – Nel caso di specie è pacifico, perché ammesso dal
ricorrente, che egli soggettivamente rientrava nella
categoria di cui alla lett. c), essendo persona
“sottoposta ad una misura di prevenzione ai sensi della L.
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni”.
Diversamente da quanto affermato nel primo e nel terzo
motivo, la norma non contiene alcun riferimento idoneo ad
avvalorare la tesi della necessaria persistenza della

4

soggezione alla misura al momento di presentazione
dell’istanza di condono fiscale.
In verità, la disposizione contempla uno statusA ostativo,
al pari di =Del quelli ulteriori in essa enumerati, alla
fruizione del beneficio fiscale.
Quel che rileva, in vista della cessazione dell’effetto

della avvenuta sottoposizione a misura di prevenzione, è
unicamente la riabilitazione, la quale, tuttavia, va
utilmente invocata nel giudizio di merito, e provata nella
effettività della sua anteriore consecuzione, a cura
dell’interessato, allo specifico fine di avvalorare, per
tale unica via, il superamento della fattispecie ostativa
da misura di prevenzione.
L’elemento decisivo, cioè, non era affatto integrato
dall’avere, il sottoposto, scontato la misura al tempo
della proposizione dell’istanza di definizione, quanto
piuttosto dalla circostanza che egli fosse stato,
anteriormente alla domanda suddetta, riabilitato ai sensi
degli artt. 179 c.p. e 15, 2 ° co., della 1. n. 327 del
1988 pro tempore vigente [ oggi abrogata nell’ambito del
riordino della materia di cui al d.lgs. n. 159 del 2011,
recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione ], atteso il principio per cui la
riabilitazione comporta la cessazione degli effetti
pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona
sottoposta a misure di prevenzione. Di tutti gli effetti,
quindi, ivi compresi quelli di ordine fiscale.

5

Su tale elemento l’onere della prova incombeva al
contribuente.
V. – Manifestamente infondata devesi allora ritenere la
questione di costituzionalità al riguardo dal ricorrente
prospettata in subordine.
Il ricorrente evoca gli artt. 53 e 3 cost.

Ma va osservato che il condono è un beneficio finalizzato
alla chiusura della lite sull’imposta; ed è solo con
riguardo all’imposta, non alla disciplina di accesso al
condono, che può rilevare il principio di capacità
contributiva di cui all’art. 53 cost.
Nel contempo una qualsivoglia lesione dell’art. 3 cost. è
logicamente inficiata dalla considerazione previa, posto
che il disvalore associabile allo

status

di persona

sottoposta a misura di prevenzione (come del resto quello
di chi risulti condannato per uno dei gravi delitti pure
enumerati dalla norma) giustifica razionalmente – fino
alla riabilitazione – un diverso trattamento del soggetto
a tutti gli effetti di legge, senza che il punto di vista
dell’accesso ai benefici fiscali possa costituire
eccezione.
La

riabilitazione

consegue

difatti

al

positivo

accertamento, da parte del giudice appositamente
investito, non tanto della mancanza di ulteriori elementi
negativi, bensì di prove effettive e costanti di buona
condotta. Il che appunto implica una nuova valutazione
della personalità sulla base di fatti e comportamenti
sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle

6

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N. 131 TAb. ALL. 4. – N. 5

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regole della convivenza sociale, quale espressione del
recupero dell’interessato a un corretto modello di vita
cui associare il venir meno del giudizio negativo prima
rilevante.
VI. – Dalle esposte considerazioni consegue il rigetto del

Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 5.000,00 per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

ricorso per cassazione.

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