Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24950 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 01/03/2017, dep.23/10/2017),  n. 24950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8919/2016 proposto da:

PICCOLA IMMOBILIARE PAGLI SAS DI CLIZIA MARTINO & C, in persona

del liquidatore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO BARABINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA PAOLA PESSAGNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nelle Camere di consiglio non

partecipate dell’01/03/2017 e del 18.10.2017 in riconvocazione dal

Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria, nei cui confronti, si è costituito il comune di Genova con controricorso, la società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Liguria, in tema di ICI 2008, deducendo con un primo motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla richiesta di riunione e definizione nel merito sia dell’atto prodromico al primo avviso d’accertamento del 2008 (non oggetto del presente giudizio) che dell’avviso d’accertamento successivo, sempre del 2008, ed oggetto di controversia; mentre, con un secondo motivo ha lamentato il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto ad avviso della società ricorrente, la sentenza impugnata andrebbe corretta alla luce di altra sentenza della medesima CTR riferita a diverso avviso ma per il medesimo immobile (anche se relativo a unità immobiliare diversa); infatti, per quanto evidenziato dal ricorrente, se il giudice accerta vizi sostanziali dell’atto impositivo, non deve limitarsi a rimuovere l’atto impugnato ma deve emettere una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’ufficio (vedi foglio 3 del ricorso).

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma semplificata.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione sollevata in controricorso dal comune di Genova di assenza di notificazione dell’atto, in quanto lo stesso sarebbe stato solo trasmesso, a mani, al protocollo generale del comune, con conseguente tardività del ricorso per inutile decorso del termine.

In realtà, dall’esame della documentazione relativa alla notifica del ricorso, risulta che lo stesso è stato notificato direttamente dal difensore del ricorrente a mezzo del servizio postale al Comune di Genova presso l’Avvocatura generale dello Stato di Roma. Tale notifica è da ritenersi nulla, in quanto non effettuata al domicilio eletto ma in Roma presso l’Avvocatura generale dello Stato ente non domiciliatario e privo di qualsiasi collegamento funzionale, sotto il profilo difensivo, con il Comune di Genova. La notifica non può tuttavia considerarsi inesistente, alla stregua dei principi enunciati da SU 2016/14916, in quanto effettuata da soggetto qualificato e dotato della possibilità di compiere detta attività e regolarmente eseguita, sotto il profilo dell’avvenuto raggiungimento di uno degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento. Inoltre, nella specie, il comune si è ritualmente costituito, spiegando le proprie difese senza alcuna limitazione del proprio diritto di difesa e, quindi, con efficacia sanante, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, ex tunc, per raggiungimento dello scopo (da ultimo, v. Cass. n. 21865/16 che al p. 2.7 supera espressamente la tesi che includeva nel perimetro normativo dell’inesistenza della notifica, il requisito del “collegamento” tra il luogo della notificazione e il destinatario).

In riferimento al primo motivo di ricorso, la censura è infondata, in quanto, non si riscontra alcun omesso esame di fatti decisivi, infatti, la CTR ha congruamente esaminato i fatti rilevanti.

Il secondo motivo è, invece, inammissibile perchè generico, in quanto non censura alcuna ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. ord. n. 187/14, 17125/07, ord. n. 19959/14, 25332/14).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente a pagare al comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, le spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% di spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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