Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24950 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24950 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 21426-2007 proposto da:
ALFANO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
CASILINA 1821, presso lo studio dell’avvocato ONORATO
ROSSANO, rappresentato e difeso dall’avvocato TRAINA
MAURIZIO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE GENERALE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta

Data pubblicazione: 06/11/2013

e difende ope legis;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM.TRIB.REG.
di PALERMO, depositata il 13/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CORVASCE delega
Avvocato TRAINA che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott.

21426-07

Svolgimento del processo
Pietro Alfano propose ricorso alla commissione tributaria
provinciale di Palermo contro un avviso di accertamento
relativo ai redditi dell’anno 1998, notificato in
applicazione dei parametri di cui all’art. 3, 181 ° co. e

seg., della 1. n. 549 del 1995.
Il ricorso venne accolto previa disapplicazione dei
parametri, perché questi si ritennero derivanti da decreti
resi illegittimi dall’omessa preventiva acquisizione del
parere del consiglio di stato (ex art. 17 della l. n. 400
del

1988).

Si

ritennero

altresì

insussistenti

presupposti per l’accertamento induttivo (art. 39, 1 ° co.,
lett. d), del d.p.r. n. 600 del 1973).
In appello la sentenza fu riformata dalla commissione
tributaria regionale,

con conseguente condanna del

contribuente alle spese del doppio grado di giudizio.
La commissione regionale, per quanto ancora rileva,
osservò:
(i) che l’art. 17 della l. n. 400 del 1988 non era
applicabile al caso di specie, stante la natura non
regolamentare delle norme involte dal sistema parametrico;
(ii) che i parametri, usciti immuni dallo scrutinio di
costituzionalità dell’art. 3 della citata 1. n. 549-95,
costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti,
tali da consentire l’accertamento in base alla mera
constatazione dello scostamento dei ricavi dichiarati dal
contribuente;

1

(iii) che nella fattispecie l’ufficio aveva attivato il
contraddittorio col contribuente, il quale però, da parte
sua, non aveva assolto all’onere della prova, essendosi
limitato a formulare affermazioni generiche circa
l’asserita impossibilità di adeguarsi ai parametri

economica del piccolo centro (Termini Imerese) in cui era
li’dhe.
rrnita l’attività.

GM,ov.p..

Alfano ha proposto ricorso per cassazione contro la

(4

sentenza d’appello, depositata il 13 giugno 2006 e non
notificata.
Ha dedotto, previa istanza di sospensione della sentenza
impugnata, sette motivi, al loro interno articolati in
ulteriori censure.
L’amministrazione ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione
I. – E’ rilievo preliminare che la corte di cassazione non
ha potere sospensivo in ordine alla esecuzione della
sentenza di merito (art. 373 c.p.c.).
M – Il primo mezzo denunzia la violazione dell’art. 3,
181 ° co., e seg., della l. n. 549 del 1995, e degli
annessi d.p.c.m., nonché la violazione dell’art. 21, l °
co., del d. lgs. n. 546 del 1992, sotto il profilo della
pretermessa considerazione dell’attività prevalente in
concreto svolta dal contribuente (vendita di detersivi e
di casalinghi).
Il secondo mezzo denunzia la violazione delle medesime
norme

sotto

il

profilo

dell’omessa

i

valutazione

2

t

prestabiliti, essendo essi in contrasto con la realtà

dell’assunto relativo alla inapplicabilità degli studi di
settore al tipo di attività suddetta.
III. – I primi due motivi sono inammissibili in relazione
ai quesiti di diritto (art. 366-bis c.p.c.).
I quesiti risultano invero formulati alla stregua di
generico interpello circa le modalità di applicazione dei

parametri in caso di attività asseritamente promiscue. E
dunque non soddisfano il livello di necessaria specificità
imposto dalla norma citata per come costantemente
interpretata dalla giurisprudenza di questa corte.
IV. – Il terzo motivo denunzia, ex art. 360, n. 5, c.p.c.,
l’omessa valutazione di elementi probatori costituiti da
atti e documenti prodotti.
Anche il terzo motivo è inammissibile, vuoi perché, in
prospettiva di autosufficienza, non risultano indicati gli
“atti” e i “documenti” richiamati, vuoi – e prima ancora perché il motivo si palesa concluso da un quesito
modellato su questione giuridica, e non su questione di
fatto.
La sintesi finale, cioè, manca di indicare il fatto
controverso, decisivo per il giudizio, in rapporto al
quale la motivazione (giustappunto solo in fatto) della
sentenza andrebbe ritenuta carente.
V. – Nel quarto motivo, deducendo violazione dell’art. 56
del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente sostiene che la
sentenza di primo grado aveva disapplicato i parametri
perché l’ufficio non aveva contestato le prove contrarie,
da esso contribuente addotte,

circa l’essere stata

3

prevalente l’attività di vendita di detersivi e di
casalinghi, rispetto a quella di vendita al dettaglio di
mobili involta dal parametro.
Il profilo,

secondo il ricorrente accertato dalla

commissione tributaria provinciale, non sarebbe stato
di

oggetto

impugnativa.

Pertanto,

la

commissione

tributaria regionale avrebbe dovuto dichiarare
inammissibile l’appello, in conseguenza del giudicato
interno formatosi su tale questione.
Osserva il collegio che il motivo denuncia un vizio che,
se condiviso, comporterebbe la nullità della sentenza
impugnata.
Esso

è

tuttavia

inammissibile

per

difetto

di

autosufficienza.
Dalla sentenza d’appello non risulta l’effettività di
quanto dal ricorrente affermato a presidio dell’eccezione.
Risulta invece che la decisione di primo grado aveva
accolto il ricorso “avendo ritenuto illegittimi i decreti
in questione e perciò da disapplicare ai sensi dell’art. 7
comma 5 0 del d.lgs. n. 546/1992 ed avendo ritenuto non
sussistenti i presupposti dell’accertamento ex art. 39
comma l ° lettera d del d.p.r. 600/1973”.
Il ricorrente aveva quindi innanzi tutto l’onere di
rendere il ricorso autosufficiente sullo specifico
profilo, onde consentire alla corte di affrontare la
questione esaminando gli atti appositamente richiamati in
relazione ai tratti salienti nel ricorso trascritti.

4

Le sezioni

unite di

questa

corte hanno difatti

recentemente chiarito che, quando nel ricorso per
cassazione è denunciato un vizio comportante la nullità
della sentenza o del procedimento, il giudice di
legittimità ha certamente il potere di esaminare e di
valutare direttamente gli atti e i documenti sui quali il

ricorso si fonda (senza cioè esser limitato dal vaglio di
sufficienza della motivazione della sentenza di merito che
ha statuito

sul punto), ma “purché la censura sia stata

ritualmente formulata” (v. sez. un. n. 8077-12).

E invero riconoscere al giudice di legittimità il potere
di cognizione piena e diretta del fatto processuale, in
presenza di doglianza relativa all’applicazione di una
norma processuale, è altro rispetto alla necessità di
rispettare le regole poste dal codice di rito per la
proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per
cassazione, ivi compreso quello con cui si denuncino
errores in procedendo.
Se questo, da un lato, sta a significare che i vizi del
processo non rilevabili d’ufficio possono esser conosciuti
dalla corte solo se la parte interessata ne abbia fatto
oggetto di specifico motivo di ricorso, dall’altro implica
che la proposizione del motivo afferente debba comunque
restar soggetta alle regole di ammissibilità parimenti
stabilite dal c.p.c., in nulla derogate dall’estensione ai
profili di fatto del potere cognitivo della corte.
Donde nemmeno in quest’ipotesi viene meno l’onere per la
parte di rispettare il principio di autosufficienza del

5

ricorso, corollario del requisito della specificità dei
motivi d’impugnazione, secondo le disposizioni contenute
nell’art. 366 (e oggi anche nell’art. 369) c.p.c.
L’esame diretto degli atti – che la corte è chiamata a
compiere – è pur sempre circoscritto a quegli atti e a
quei documenti che la parte abbia specificamente dapprima

indicato con menzione dei tratti contenutistici salienti.
L’onere suddetto non è stato assolto nel caso di specie,
sicché il motivo si rivela genericamente formulato in
rapporto al requisito di cui all’art. 366, l ° co., nn. 3 e
6, c.p.c.
VI. – I principi sopra esposti inducono a esaminare, in
sequenza, per ragioni di connessione, il sesto e il
settimo motivo, anteponendoli al quinto.
Il sesto e il settimo motivo contengono censure nel
complesso afferenti presunte violazioni del giudicato,
interno ed esterno.
Segnatamente si chiede alla corte di stabilire (i) se, in
presenza di un appello con motivi di ordine esclusivamente
processuale, il gravame debba essere dichiarato
inammissibile per l’avvenuta formazione del giudicato
sulle questioni di merito; (ii) se, ove la sentenza
risulti fondata su autonome ragioni, debba essere
considerato inammissibile l’appello che non abbia
censurato tutte le ragioni dette; (iii) se sia lecito al
giudice tributario d’appello di omettere di accertare la
fondatezza della pretesa tributaria e di considerare le
prove acquisite.

6

Si eccepisce inoltre che

inter partes

era intervenuta

altra sentenza della medesima commissione tributaria
regionale (la n. 53-23-2005), passata in giudicato, di
accoglimento di altro ricorso del medesimo contribuente,
sul rilievo che l’attività prevalente, da esso svolta, era
stata appunto quella di vendita di detersivi e articoli

per la casa; sicché si sostiene che l’amministrazione
aveva l’obbligo di estendere il giudicato alla stregua di
verità legale valevole anche negli altri giudizi; per cui
anche da questo punto di vista si chiede di affermare
coperto da giudicato, nella fattispecie, il merito della
pretesa fiscale.
VII. – I motivi sono inammissibili in relazione a tutte le
prospettate doglianze.
Quelle involgenti un presunto giudicato interno, non
rilevato dalla sentenza d’appello, si palesano concluse da
quesiti inidonei per genericità di formulazione, in quanto
tradotti in meri interpelli in ordine a ovvi principi
giuridici, dei quali tuttavia non è indicato il nesso con
la fattispecie come evocata nel caso concreto.
Quelle facenti riferimento, invece, all’asserita esistenza
di un giudicato esterno ostativo, individuato nella
sentenza della commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 53-23-2005, sono ridotte a mero simulacro.
Di detto, asserito, giudicato non sono invero riportati i
dati essenziali. Per cui, anche a tacere della necessità
della prova ai sensi dell’art. 124 att. c.p.c., non è dato
alla corte di apprezzare, dalla lettura del solo ricorso –

7

e nella prospettiva dettata da sez. un. n. 13916-06 quale sia stato l’oggetto del relativo giudizio, e quali i
termini della decisione in effetti adottata, onde potersi
preliminarmente sondare se in effetti sia pertinente
discorrere di un giudicato rilevante nel caso di specie
quanto a fatti aventi caratteristiche tendenzialmente

permanenti. Dacché, stante l’inammissibilità delle
doglianze, il superamento di ogni potenziale discussione
al riguardo.
VIII. – Il quinto motivo, infine, attiene alla statuizione
sulle spese processuali, e per tale ragione viene
scrutinato per ultimo.
Si lamenta la violazione del principio
quantum appellatum,

tantum devolutum

affermandosi che l’ufficio, nella

conclusioni di appello, si era limitato a chiedere la
condanna alle sole spese del giudizio in corso, e non a
quelle del precedente grado.
Il quinto motivo è, come gli altri, inammissibile; ma in
questo caso perché il quesito di diritto, che lo conclude,
non rispecchia affatto la censura.
Il quesito chiede infatti incoerentemente di dire se è
legittimo il riconoscimento di competenze e onorari di
esclusiva pertinenza di procuratori e difensori, a fronte
di personale che sta in giudizio nell’interesse
dell’ufficio e al quale andrebbero riconosciute le sole
spese vive documentate.
IX. – Conclusivamente il ricorso è rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.

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tYSIINTr, DA REGISTI:AZIONE
Al SI-NS1 DEL D.RR. 2041191 16
N 131
LL. 3. – N. 5

MAYE414 TI:113uT1A
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 2.000,00 per
compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

Il Pr sidente

Il

nsigliere estensore
1 eum..A.A., ULk•k-A-)

i

sezione civile, addì 19 settembre 2013.

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