Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2495 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2495
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16299-2012 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66,
presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIULIANI FRANCESCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 220/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 17/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2019 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 220/04/2011, depositata il 17.05.2011 la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente C.S. avverso l’avviso di accertamento IRPEF 1998 con il quale l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione determinando il reddito sinteticamente.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017.
Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31 ottobre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020