Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2495 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 03/02/2021), n.2495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 29485 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

G.N.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Maurizio

Agostinelli (C.F.: (OMISSIS)) e Angela Buccico (C.F.: BCC NGL 69M67

A662H)

– ricorrente –

nei confronti di:

M.V., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Gianfranco Palermo

(C.F.: (OMISSIS));

CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE Soc. Coop. (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, O.P.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso,

dagli avvocati Alessandro Smolei (C.F.: (OMISSIS)), Luciano Andrea

Miori (C.F.: (OMISSIS)), Lorenzo Zamunaro (C.F.: (OMISSIS)) e

Barbara Piccini (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n.

90/2018, pubblicata in data 14 luglio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22

settembre 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.N.G. ha agito in giudizio nei confronti di M.V. e della Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. coop. per ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell’ipoteca iscritta su alcuni beni immobili di sua proprietà costituiti in fondo patrimoniale – ipoteca originariamente concessa in favore della Cassa e nella quale quest’ultima aveva surrogato il M., che, quale obbligato in solido, aveva estinto il credito garantito – con conseguente cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni causati dalla condotta della banca, la quale aveva dapprima liberato i beni dalla garanzia e successivamente surrogato il M. nella medesima garanzia.

Le domande del G. sono state rigettate dal Tribunale di Bolzano.

La Corte di Appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il G., sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi il M. e la Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. coop..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Fresa Mario, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Le censure avanzate difettano infatti di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e non è rispettato il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto (a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione) dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale ultimo requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenzialin fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Il ricorrente descrive le vicende negoziali e sostanziali che hanno dato luogo al giudizio e indica le domande che aveva originariamente proposto e che sono state rigettate dal giudice di primo grado.

Non espone in modo adeguatamente chiaro e specifico, però, le ragioni per cui il tribunale ha disatteso tali domande e, soprattutto, non richiama in modo adeguato e specifico il contenuto dei motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado (limitandosi a dare atto che si trattava di sei motivi di gravame, ma senza fornire alcun elemento in ordine al loro specifico contenuto, e affermando che erano stati tutti integralmente respinti, ma senza precisare per quali ragioni). Neanche nell’ambito dell’esposizione dedicata ai singoli motivi di ricorso le indicate lacune risultano adeguatamente sanate, in quanto non viene richiamato lo specifico contenuto dell’atto di appello, in relazione alla motivazione della decisione di primo grado.

In definitiva, il ricorrente si limita ad argomentare – in modo generico ed astratto, per quanto è possibile evincere dal ricorso – in ordine alle questioni di diritto che hanno portato i giudici del merito a rigettare le sue domande, il che determina, a giudizio della Corte, un insanabile difetto di specificità dell’impugnazione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

L’inammissibilità del ricorso impedisce di esaminare il merito dello stesso e rende superflua anche l’esposizione dei singoli motivi.

2. Anche il controricorso della Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop. è inammissibile, in quanto tardivo.

Il ricorso risulta infatti notificato in data 5 ottobre 2018 alla Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop. e in data 8 ottobre 2018 al M..

La notifica del controricorso del M. (effettuata a mezzo del servizio postale, con raccomandate spedite in data 8 e 15 novembre 2018) risulta avvenuta nel termine di cui all’art. 370 c.p.c..

Il controricorso della Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop. risulta invece notificato in data 28 novembre 2018 (a mezzo P.E.C.; vi è anche una successiva notificazione a mezzo del servizio postale, con spedizione del 29 novembre 2018; il ricorso reca comunque esso stesso la data del 28 novembre), quindi senz’altro oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c..

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

E’ altresì dichiarato inammissibile il controricorso della Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop..

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei rapporti tra il ricorrente ed il controricorrente M..

Nulla è invece a dirsi in ordine alle spese del giudizio nei rapporti tra ricorrente e Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop. in ragione dell’inammissibilità del controricorso di quest’ultima. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibili il ricorso nonchè il controricorso della Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop.;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente M., liquidandole in complessivi Euro 9.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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