Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2495 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sez. 16, n. 7 del 22/3/06.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente contro provvedimenti di diniego di rimborso IRAP. L’intimata non si è costituita.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge, per non avere rilevato l’estinzione del diritto a rimborso a causa di intervenuto condono.

Il mezzo è inammissibile, atteso che non risulta nè dalla sentenza nè dal ricorso che la circostanza dell’intervenuto condono sia mai stata prospettata al giudice di merito”;

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che peraltro non vi è in atti prova della avvenuta notificazione del ricorso, effettuata a mezzo posta, in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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