Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2495 del 01/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2495 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TORRICE AMELIA

SENTENZA

sul ricorso 12685-2012 proposto da:
ORANGES BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI 30, presso lo studio
dell’avvocato GIOVAN BATTISTA SANTANGELO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN LUCA LEMMO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017

contro

4220

MINISTERO DELL’

ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
_2/ 7(11/-pc•
nonché AGENZIA DELLE DOGANE1— C.F. 97210890584, in

Data pubblicazione: 01/02/2018

persona

del

Direttore

pro

tempore,

entrambi

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA
VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– controricorrenti

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/05/2011 r.g.n.
655/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
udito l’Avvocato RICCARDO SATTA FLORES per delega
VERBALE GIANLUCA LEMMO.

avverso la sentenza n. 1202/2011 della CORTE

N.R.G. 12685 2012

Fatto e Motivi

i.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato

la sentenza di primo grado che aveva

rigettato

la domanda proposta da Bruno

qualità di dirigente di II fascia. L’ Oranges aveva domandato la condanna dell’Agenzia
delle Entrate al pagamento delle differenze della retribuzione di posizione maturate
nel periodo compreso tra il 1.1.2001 e la data di cessazione del rapporto di lavoro
(31.3.2001).
2.

La Corte territoriale, per quanto ancora oggi rileva, precisato che la domanda

verteva sulla retribuzione di posizione parte variabile, ha ritenuto che: ai sensi degli
artt. 1 e 4 del CCNL per la Dirigenza Area I biennio economico 2000-2001 la
retribuzione di posizione parte variabile, quantificata in base alle risorse disponibili
presso i cd. “Fondi di Amministrazione”, è correlata alle dimensioni della struttura, alla
collocazione della posizione nell’organizzazione dell’Amministrazione, alla complessità
dell’organizzazione ed alle responsabilità derivanti dalla posizione; che la valutazione
ponderale degli Uffici da parte dell’Amministrazione ha carattere autoritativo (per
questo sottratto alla negoziazione pattizia che si limita ad individuare i criteri generali
di graduazione) e costitutivo e rappresenta il presupposto indefettibile per la
corresponsione della retribuzione di posizione; la retribuzione di posizione parte
variabile non ha carattere fisso e continuativo essendo il suo pagamento correlato
all’effettivo espletamento di incarichi dirigenziali temporanei e revocabili; la Pubblica
Amministrazione aveva correttamente esercitato il potere di determinare gli importi
della retribuzione di posizione parte variabile in relazione al mutato contesto
organizzativo delle Agenzie Fiscali e altrettanto legittimamente aveva fissato la
decorrenza dei nuovi importi al 18.4.2001, data in cui era stata varata la nuova
struttura organizzativa delle aree centrali, e delle direzioni regionali delle Agenzie delle
Dogane; l’appellante non aveva diritto ad ottenere il pagamento della retribuzione di
posizione parte variabile negli importi determinati dalla Amministrazione in quanto il
suo rapporto di lavoro era cessato il 1.4.2001 prima dell’avvio della nuova
organizzazione dell’Agenzia delle Dogane.

1

Oranges, fino al 1.4.2001 dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze in

N.R.G. 12685 2012

3.

Avverso questa sentenza Bruno Oranges ha proposto ricorso per cassazione

affidato a tre motivi al quale hanno resistito con controricorso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane.
Sintesi dei motivi
Con il primo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 2 dei D.

Lgs. n. 80 del 1998, dell’art. 1 del CCNL Dirigenza ex Area 1 quadriennio 1998-2001
parte normativa e primo biennio economico 1998-2001, in relazione agli artt. 1362 e
1363 c.c.
5.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, nell’attribuire alla nota

dell’Amministrazione del 25.9.2003 valore integrativo-interpretativo del CCNL Area
Dirigenza I parte normativa ed economica biennio 1998-2001, avrebbe violato i canoni
di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. Sostiene che l’art. 1 del
CCNL ha individuato, al pari dell’art. 2 , come data di decorrenza degli effetti giuridici
quella della sua sottoscrizione e che l’art. 4 individua l’ammontare della retribuzione di
posizione dei dirigenti di II fascia. Assume che il combinato disposto delle clausole
contrattuali innanzi richiamate attribuisce ad esso ricorrente il diritto di percepire
l’indennità di posizione nella misura determinata dall’art. 4 del richiamato CCNL nei
periodo compreso tra il 1.1.2001 e la data questa di cessazione dal servizio
(31.3.2001).
6.

Il ricorrente invoca l’art. 4 punto 3 dell’accordo in data 8.7.2002 deducendo che

esso aveva individuato, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 punto 3 del CCNL, i
criteri di valutazione delle posizioni dirigenziali e le modalità di ripartizione delle
risorse disponibili.
7.

Sostiene che la Corte territoriale avrebbe confuso la decorrenza del CCNL

(1.1.2001) con quella del nuovo assetto organizzativo degli Uffici (18.4.2001) e che il
provvedimento dell’Amministrazione in data 25.9.2003 sarebbe stato adottato in
contrasto con l’art. 2 del D. Lgs. n. 80 del 1998 che attribuisce solo alla contrattazione
collettiva il potere di determinare i trattamenti economici.
8.

Con il secondo motivo il

ricorrente, sostanzialmente riproponendo

argomentazioni difensive già sviluppate nel primo motivo, denuncia falsa applicazione
dell’art. 46 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e falsa interpretazione degli artt. 2 e 4 del
CCNL dirigenza Area I biennio economico 2000-2001. Assume che la decorrenza del
2

4.

N.R.G. 12685 2012

CCNL avrebbe potuto essere individuata solo dalle parti stipulanti e non dal
provvedimento dell’Amministrazione del 25.9.2003;
9.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Sulla scorta di argomentazioni in gran parte ripetitive di quelle sviluppate nei

precedenti motivi, il ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere confuso in
modo contraddittorio la possibilità dell’Amministrazione di effettuare una valutazione
ponderale degli Uffici mediante l’adozione di un atto a carattere autoritativo, sottratto
alla fonte pattizia, con quella di modificare le disposizioni contrattuali.
11.

Secondo il ricorrente, inoltre, la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 5 del

CCNL. Sostieneche tale disposizione, nel disporre che ai fini del trattamento di
quiescenza dei dirigenti già cessati, impone di tenere conto della retribuzione di
posizione parte variabile a decorrere dalla data di istituzione del relativo trattamento
retributivo/impone di ritenere dovute le nuove aliquote retributive dal 1.1.2001.
Esame dei motivi
12.

Il rimo il secondo ed il terzo motivo da trattarsi congiuntamente, sono

infondati.
13.

L’ art. 24 del D. Lgs. n. 29 del 1993, applicabile al rapporto dedotto giudizio, nel

testo risultante dalle modifiche introdotte prima dall’art. 13 del D. Lgs n. 546 del
1993, e poi dall’art. 16 del D. Lgs. n. 80 del 1998, e successivamente modificato
prima dall’art. 9 del D.Lgs. n. 387 del 1998 e poi dall’art. 26 c. 6 della L. n. 448 del
1998, dispone che “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è
determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il
trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento
accessorio è definita, ai sensi dell’art. 3, con decreto ministeriale per le
amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando, comunque, l’osservanza dei criteri e dei
limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
14.

In coerenza con la disposizione innanzi richiamata si è sviluppata la

contrattazione collettiva dell’Area Dirigenza comparto Ministeri del 9.1.1997
3

10.

N.R.G. 12685 2012

(istituzione della retribuzione di posizione, art. 33; istituzione del fondo per, il suo
finanziamento, determinazione da parte delle pubbliche amministrazione della
graduazione delle funzioni, art. 37; valori della retribuzione di posizione, art. 38 e del
5.4.2001, che, nella parte normativa del quadriennio 1998-2001, ha ridefinito la

37) e ha disciplinato il Fondo di finanziamento ( art. 42 quanto ai dipendenti di II
fascia).
15.

Il CCNL 5.4.2001 parte economica 2000-2001 ha previsto l’incremento del

trattamento economico per i dirigenti di II fascia (art.1) attribuendo alle
Amministrazioni il potere dovere di articolare di norma in tre fasce i valori economici
della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi
ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla
complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne, fatto salvo
quanto previsto dai contratti vigenti ( art. 4 c.1 );
16.

Alla luce delle disposizioni di fonte legale e di fonte contrattuale innanzi

(W-1

richiamate deve ritenersi che la retribuzione di posizione parte variabile, componente
del trattamento economico dei dirigenti, è correlata al livello di responsabilità
conseguente alla natura dell’incarico, all’impegno richiesto, al grado di rilevanza ed
alla collocazione istituzionale dell’ufficio (Cass. 13062/2014).
17.

In siffatto contesto il provvedimento di graduazione integra un elemento

costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che
in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con
riferimento soltanto all’importanza e complessità dell’incarico ricoperto, né, in maniera
indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell’apposito fondo aziendale (Cass.
22934/2016, Cass. 6956/2014). Detta voce retributiva, inoltre, presuppone l’effettivo
esercizio delle funzioni attribuite in quanto collegata al livello di responsabilità previsto
per la natura dell’incarico, all’impegno richiesto, al grado di rilevanza e alla
collocazione istituzionale dell’ufficio (Cass.14142/2015).
18.

struttura della retribuzione, istituendo la retribuzione di posizione parte variabile (art.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di principi innanzi richiamati

alla fattispecie dedotta in giudizio perchè il provvedimento di graduazione delle
funzioni intervenne, incontestatamente, all’esito del processo di riorganizzazione degli

4

N.R.G. 12685 2012

Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione, in un tempo successivo alla risoluzione
del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
19.

Diversamente da quanto opina il ricorrente la Corte territoriale non ha affatto

riconosciuto in capo alla Amministrazione il potere di modificare le pattuizioni

negoziale nella parte in cui ha riconosciuto valore costitutivo al provvedimento di
graduazione delle funzioni, valore che deriva dalla legge.
20.

La Corte territoriale ha, di contro, tenuto conto del dato testuale, chiaro ed

inequivoco delle disposizioni contrattuali sopra richiamate e del complesso sistema
delle fonti legali che disciplinano la materia della attribuzione degli incarichi
dirigenziali.
21.

Le censure formulate con riguardo all’accordo del 8.7.2002 (primo e secondo

motivo) non identificato quanto alle parti stipulanti ed all’oggetto, sono inammissibili
perchè esso non è riprodotto nel ricorso, nelle parti rilevanti, al quale non è allegato e
non ne risulta indicata la sede di produzione processuale (Cass. SSUU 8077/2012,
Cass. SSUU 22726/2011; Cass. 13713/2015, Cass.19157/2012, Cass.6937/2010).
22.

Analogamente,

sono

inammissibili

le

censure

correlate

alla

nota

dell’Amministrazione in data 25.9.2003 perchè il suo contenuto non è riprodotto nel
ricorso, nelle parti rilevanti; tale documento non risulta allegato al ricorso e nemmeno
ne risulta specificata la sede di produzione processuale.
23.

Le doglianze formulate nel terzo motivo sono inammissibili perchè il ricorrente

non ha spiegato quale sia il fatto storico in relazione al quale la motivazione sia
mancata ovvero sia contraddittoria.
24.

Sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.

25.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente in

applicazione dell’art. 91 c.p.c.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso

5

collettive in punto di decorrenza del contratto e non ha violato i canoni di ermeneutica

N.R.G. 12685 2012

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a
debito.

Così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2017

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