Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24949 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28764-2018 proposto da:

S.A., M.A., SA.FR.,

ME.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DE STEFANIS, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE TRISORIO

LIUZZI, GIUSEPPE MODESTI, ROBERTO TIRONE, CLAUDIO COCUZZA;

– ricorrenti –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ ALESSANDRO

DELLO RUSSO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FELICE EUGENIO LORUSSO;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso successivo proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato NICCOLO’ ALESSANDRO

DELLO RUSSO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FELICE EUGENIO LORUSSO;

– ricorrente –

contro

S.A., M.A., SA.FR.,

ME.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE DELLE MEDAGLIE D’ORO

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DE STEFANIS, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE TRISORIO

LIUZZI, GIUSEPPE MODESTI, ROBERTO TIRONE, CLAUDIO COCUZZA;

– controricorrenti –

Con atto di intervento di:

R.C.E.N.M., in qualità di rede universale di

Mo.An., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DE

STEFANIS, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, GIUSEPPE MODESTI, ROBERTO TIRONE, CLAUDIO

COCUZZA;

– intervenuta –

avverso la sentenza n. 451/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A., Me.Ma., M.A. e Sa.Fr. vennero rinviati a giudizio -unitamente ad altri imputati-per rispondere dei reati di falso in atto pubblico (artt. 81,110,479 e 476 c.p.) e di turbativa di gara (artt. 81 e 110 c.p. e art. 353 c.p., comma 2) in relazione a condotte dagli stessi tenute quali componenti della commissione giudicatrice del concorso di progettazione per la redazione del progetto preliminare della nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia.

All’esito del giudizio abbreviato, in cui si erano costituiti parte civile C.M. (che aveva partecipato al concorso senza risultarne vincitore e che, a seguito di ricorso avanti al giudice amministrativo, si era collocato al secondo posto della graduatoria) e la Regione Puglia, il GUP del Tribunale di Bari assolse il S., il Me., il M. e il Sa. dai reati loro ascritti per insussistenza del fatto.

Pronunciando sulle impugnazioni proposte dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, la Corte di Appello di Bari confermò l’assoluzione.

Con sentenza n. 6240/2013, la Corte di Cassazione annullò la sentenza di secondo grado per essere i reati di cui al capo A), n. 2 e n. 3 e al capo B) estinti per prescrizione e, disposto l’annullamento anche agli effetti civili, rinviò avanti al giudice di appello in sede civile per statuire sulle richieste della p.c. C.M..

Con atto di citazione ex art. 622 c.p.p. e art. 392 c.p.c., il C. riassunse il giudizio, ai fini civili, nei confronti del S., del Me., del M. e del Sa., chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti agli illeciti commessi dai convenuti; questi ultimi si costituirono in giudizio resistendo alle domande.

La Corte di Appello di Bari ha accolto parzialmente le richieste del C. condannando il S., il Me., il M. e il Sa. -in solido- al pagamento dell’importo di 2.935.424,00 Euro, in moneta attuale, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata al momento dell’illecito (giugno 2003) e successivamente rivalutata con cadenza annuale; li ha condannati inoltre -sempre in via solidale- al pagamento delle spese per tutti i giudizi penali e per quello civile.

In particolare, la Corte ha affermato che:

“sussiste (…) la responsabilità degli odierni prevenuti/appellati per i reati di cui ai capi A) n. 2, A) n. 3 e B), integranti anche fatto illecito civile, per i quali deve essere riconosciuto, in favore della parte civile C.M., il risarcimento del danno”;

“ciò che è stato leso (…) non è il diritto al conseguimento del primo posto nel concorso, ma la perdita di chance di poter conseguire il primo posto”;

“il progetto dell’ing. C., per come confezionato e per come caratterizzato, (aveva) un elevato grado di probabilità di vittoria nel concorso”, “in una percentuale che si stima nell’80% del totale”;

il danno subito dal C. “può essere quantificato, nell’intero, in Euro 2.560.000,00, pari alla somma del premio e del compenso previsti, rispettivamente, dagli artt. 9 e 10 del Bando di gara per il primo classificato, detratti Euro 40.000,00 già corrisposti a titolo di rimborso spese forfettario, e l’ulteriore importo forfettario di Euro 600.000,00, corrispondente alle spese che l’ing. C. avrebbe presumibilmente sostenuto per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione di lavori”; importi tutti da risarcire nella misura dell’80% (pari alla stimata percentuale di perdita di chance) e da rivalutare all’attualità; il tutto oltre all’importo di 400.000,00 Euro -liquidato in via equitativa- a titolo di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e art. 185 c.p..

Hanno proposto ricorso per cassazione M.A., Me.Ma., Sa.Fr. e S.A., affidandosi a cinque motivi; un successivo ricorso -basato su due motivi e da considerare incidentale- è stato proposto da C.M.; ad entrambi i ricorsi hanno resistito -con controricorso- i rispettivi intimati; in data 25.5.2020, ha proposto atto di intervento R.C.E.N.M., in qualità di erede universale del M.; entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE:

1. Il primo motivo del ricorso principale (proposto dal M., dal Me., dal Sa. e dal S.) denuncia la violazione degli artt. 622,651,652,653 e 654 c.p.p.: premesso che la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione, annullando la sentenza agli effetti civili, non esplicava effetti di giudicato nel giudizio risarcitorio di rinvio, i ricorrenti rilevano che “ciò comporta che il giudice civile deve accertare direttamente, senza essere vincolato da alcun giudicato penale, se effettivamente sussisteva il fatto illecito, almeno colposo, del convenuto e il danno ingiusto subito”, in conformità ai principi espressi da Cass., S.U. Civili n. 1768/2011, secondo cui “alle sentenze di non doversi procedere perchè il fatto è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extra-penale, benchè, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto”, di talchè “il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”; tanto premesso, lamentano che la Corte di Appello barese non ha autonomamente rivalutato i fatti, ma “ha acquisito, in maniera acritica, quanto dedotto in motivazione dalla Corte di Cassazione Penale nella sentenza 6240/2013”, sicchè “la sentenza impugnata non è stato altro che una presa d’atto delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione Penale (…), in aperta violazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1768/2011”; concludono che ciò ha comportato la violazione o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p. (come pure degli artt. 652,653 e 654 c.p.p.) “atteso che le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione non hanno alcuna efficacia extra-penale e, pertanto, la Corte di Appello di Bari avrebbe dovuto, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione”.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili contenute nella sentenza impugnata”, sul rilievo che, dopo aver premesso di non potere “valutare gli atti del concorso, al fine di accertare se il progetto dell’ing. C., per le sue caratteristiche, avrebbe con certezza conseguito il primo posto, trattandosi di valutazione tecnica che può competere unicamente alla commissione giudicatrice”, la Corte ha liquidato il danno da perdita di chance “scendendo nell’esame analitico delle caratteristiche tecniche di due dei progetti presentati al fine di giungere ad un erroneo convincimento circa “una obiettiva maggiore rispondenza del progetto dell’ing. C. alle linee guida””.

3. Col terzo motivo, i ricorrenti deducono “l’omesso esame del fatto decisivo che alla procedura hanno partecipato dodici progetti (…) e non soltanto i due (quello dello Studio Valle e quello dell’ing. C.) valutati dalla Corte di Appello”, rilevando che “un’eventuale liquidazione del danno lamentato dall’ing. C., ove realmente esistente, avrebbe dovuto essere determinata considerando la chance di poter conseguire il primo posto con riferimento a tutti i progetti presentati”.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sull’assunto che “il Giudice di rinvio ha posto a fondamento della decisione non le prove proposte dalle parti, bensì la sua scienza personale”, atteso che “in nessuna parte della sentenza vengono indicate le prove poste a fondamento della decisione di condanna per il danno da perdita di chance”.

5. Col quinto motivo (“violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. in relazione agli artt. 9 e 10 del bando d gara”), i ricorrenti assumono che la Corte di Appello “ha erroneamente interpretato l’art. 10 del bando di gara, in quanto, anche ammettendo che il progetto dell’ing. C. si sarebbe collocato al primo posto, tale collocazione non avrebbe comportato certamente l’incarico della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonchè la direzione dei lavori, misurazione contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, dal momento che non vi era “alcuna automatica relazione tra vincere il bando (ossia essere il primo classificato) e acquisire ulteriori, diversi incarichi successivi”.

I MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE

6. Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 10 del Bando di Gara di Progettazione del 12 novembre 2002: il ricorrente censura la quantificazione del danno in relazione ai mancati compensi per “incarichi successivi” lamentando l’erroneità dell’assunto -contenuto nella sentenza- che il compenso previsto ammontasse a 3.000.000,00 di Euro; rileva, infatti, che tale indicazione era meramente “presuntiva” e che era stato dedotto e documentato che la Regione Puglia aveva riconosciuto al gruppo Valle un compenso di oltre 8.405.000,00 Euro (parametrato all’importo dei lavori, ammontante a oltre 59 milioni di Euro).

7. Col secondo motivo – “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti): omessa pronuncia sul risarcimento del danno curriculare”-, il ricorrente deduce di avere richiesto la refusione del danno curriculare (“per le mancate referenze”) e lamenta che tale domanda sia stata “completamente pretermessa nella sentenza impugnata”.

8. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare l’autonomia del giudizio civile di danno conseguente a reato rispetto al giudizio penale che si sia concluso con proscioglimento per prescrizione del reato, escludendo la sussistenza di vincoli da giudicato (penale) e richiedendo al giudice civile di procedere ad un accertamento che, ancorchè possa essere basato sulle prove raccolte nel giudizio penale, deve essere completamente autonomo (cfr. Cass., S.U., n. 1768/2011, Cass. n. 21299/2014, Cass. n. 24475/2014, Cass. n. 9358/2017, Cass. n. 14570/2017, Cass. n. 17316/2018), ritiene il Collegio che la Corte territoriale, pur richiamandosi in più passaggi al contenuto della sentenza n. 6240/2013 della Cassazione penale (che ha dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione e ha disposto l’annullamento e il rinvio agli effetti civili), abbia autonomamente rivalutato gli elementi emersi in sede penale, pervenendo all’affermazione della sussistenza degli illeciti penali sulla base di un proprio accertamento e non in conseguenza del riconoscimento di effetti di giudicato alla pronuncia penale.

La Corte di rinvio ha infatti argomentato il proprio convincimento sul fatto che non fosse stato effettivamente compiuto il “confronto a coppie” fra i progetti (affermando, fra l’altro, che “l’attribuzione di un identico punteggio da parte di tutti i commissari, più che costituire un “mero sospetto”, costituisce invece la prova della sussistenza dei reati di falsità ideologica e turbativa d’asta”), valutando -al riguardo- anche il contenuto di un’intercettazione ambientale, dalla quale ha ritenuto di poter evincere che i commissari hanno prima determinato il progetto prescelto e poi hanno “dolosamente” fatto conseguire a tale scelta l’attribuzione della votazione nel confronto a coppie; la Corte ha inoltre osservato che la conclusione circa l’integrazione dei reati di falso ideologico e di turbativa d’asta risultava confermata dalla valutazione effettuata dai commissari in merito al parametro relativo ai costi di manutenzione dell’opera, laddove era stato attribuito uno stesso punteggio al progetto secondo classificato e al quello del C. benchè il primo fosse completamente privo degli elaborati riguardanti il “programma di manutenzione” ed il “piano di gestione relativo alla manutenzione e budget”.

A fronte di siffatta autonoma valutazione degli elementi emersi in sede penale, deve escludersi che l’affermazione secondo cui le statuizioni della pronuncia della Cassazione penale non “possono essere private di quell’effetto vincolante che è loro predicato ineludibile in generale, e a fortiori, in particolare, nel giudizio di rinvio disciplinato dagli artt. 392 ss. c.p.c.” (contenuta a pag. 18 della sentenza impugnata) possa valere a riconoscere un vincolo di giudicato rispetto al giudizio civile; va considerato, infatti, che tale affermazione è stata compiuta dalla Corte territoriale al solo fine di sostenere l’inammissibilità delle “censure mosse, in questa sede, dalla difesa degli appellati, alla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione”, ossia al fine di affermare l’insindacabilità, nell’ambito del giudizio di rinvio, della decisione che lo aveva disposto, senza tuttavia farne discendere la necessità per il giudice civile di adeguarsi alle valutazioni del giudice penale.

9. Il secondo motivo del ricorso principale risulta fondato.

Deve considerarsi, infatti, che:

rilevato, in punto di danno patrimoniale, che l’ing. C. era stato “privato della possibilità di “arrivare” al primo posto, e di conseguire l’aggiudicazione dell’affidamento dell’incarico di progettazione”, la Corte territoriale ha affermato di non potere, “ovviamente, valutare gli atti del concorso, al fine di accertare se il progetto dell’ing. C., per le sue caratteristiche, avrebbe con certezza conseguito il primo posto, trattandosi di valutazione tecnica che può competere unicamente alla commissione giudicatrice”; tanto premesso, ha evidenziato che “è indubbio che, a seguito del comportamento illecito, dei componenti della commissione, che avevano sostanzialmente predeterminato il vincitore nel progetto del R.T.P. Valle, l’ing. C. è stato privato del diritto del diritto ad una valutazione equa ed obiettiva”, risultando pertanto leso non “il diritto al conseguimento del primo posto nel concorso, ma la perdita della chance di poter conseguire il primo posto”; diritto da risarcire “con specifico riguardo al grado di probabilità che, in concreto, il richiedente avrebbe avuto di conseguire il bene della vita, e ciò in ragione della maggiore o minore probabilità dell’occasione perduta” e con quantificazione del danno commisurata, rispetto al risarcimento integrale, al grado di probabilità di conseguimento del risultato sperato;

con tali premesse, la Corte di merito ha ritenuto che il progetto dell’ing. C. “avesse un elevato grado di probabilità di vittoria nel concorso” e, considerato che (a seguito dell’esclusione del secondo e del terzo classificato) si era classificato al secondo posto, ha affermato che “il confronto circa il grado di probabilità dell’aggiudicazione (andava) fatto unicamente con il progetto dello Studio Valle, classificatosi al primo posto”;

compiuto detto “confronto” alla luce delle “linee guida” richiamate nel bando di gara e in relazione a tre specifici profili (gli spazi destinati ai consiglieri regionali, la scelta dei materiali e i costi di manutenzione dell’opera), la Corte ha evidenziato la maggiore rispondenza alle linee guida del progetto del C., concludendo che la commissione giudicatrice aveva “indebitamente preferito” il progetto che si discostava dalle previsioni delle linee guida e che “il progetto C. (…) avesse una elevata probabilità di essere considerato quello maggiormente rispondente alle linee-guida, e quindi avesse una considerevole probabilità di vittoria”, stimabili “nell’80% del totale”;

per quanto emerge dai passaggi della sentenza sopra trascritti o riassunti, la Corte ha compiuto un accertamento sulle specifiche tecniche dei due progetti confrontati (quello del C. e quello risultato vincitore) che ha tradito la premessa -corretta-dell’impossibilità per il giudice di rinvio di effettuare una valutazione degli atti del concorso, costituente -per quanto affermato dalla stessa sentenza- attività di natura tecnica spettante unicamente alla commissione giudicatrice; in altri termini, la Corte, dopo avere escluso la possibilità di compiere proprie valutazioni tecniche sui progetti, ha effettuato (alle pagg. da 19 a 22 della sentenza) un esame approfondito degli atti del concorso e una comparazione di natura eminentemente tecnica fra i due progetti, per tale via pervenendo alla conclusione che la commissione giudicatrice aveva indebitamente preferito quello dello Studio Valle e che il progetto C. aveva “maggiori possibilità di aggiudicazione in una percentuale che si stima nell’80% del totale”;

in tal modo, la Corte ha tuttavia determinato il vizio denunciato dai ricorrenti, giacchè, incorrendo in irriducibile contraddizione con la propria premessa, ha svolto una comparazione fra i progetti che le era preclusa in quando riservata (per la sua natura eminentemente tecnico-valutativa) alla commissione giudicatrice;

con ciò, non si vuole affermare (anche in vista del successivo giudizio di rinvio) che il giudice civile non potesse tener conto, ai fini dell’apprezzamento della consistenza della chance perduta, della conformità del progetto del C. alle indicazioni del bando di gara e alle linee guida, ma si vuole escludere la possibilità di compiere un confronto diretto fra progetti sul piano tecnico, giacchè lo stesso involge apprezzamenti riservati unicamente alla commissione giudicatrice.

10. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza in relazione ad esso, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte territoriale.

11. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, assorbiti gli altri e i motivi del ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA