Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24948 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2901-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in LEGNANO, VIA ALBERTO DA

GIUSSANO N. 19, presso l’avvocato BRUNO DELL’ACQUA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2855/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

pronunciando sul gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di C.C. e di M.C., la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva accertato la responsabilità dell’Agenzia e del M. per l’omissione di un’iscrizione ipotecaria in favore di C.C. e li aveva condannati, in solido, al risarcimento dei danni) e ha dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater “della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione a carico dell’Agenzia delle Entrate e del M.”;

ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo deducente l’erroneità dell’attestazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del “doppio contributo”; il C. ha notificato controricorso con cui ha richiesto a questa Corte di “accogliere il ricorso presentato dalla Agenzia delle Entrate e cassare la sentenza impugnata sul punto oggetto di doglianza”; il M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la “falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ” sul rilievo che, quale amministrazione pubblica, l’Agenzia è “ammessa al regime di prenotazione a debito del contributo unificato”, con la conseguenza che, “in caso di soccombenza processuale in appello, essa non possa essere condannata al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato” (al riguardo, richiamando Cass. n. 6065/2017 e Cass., S.U. n. 9938/2014);

a fronte di un contrasto esistente sul punto nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte, deve affrontarsi preliminarmente la questione della ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la mera attestazione della sussistenza di presupposti processuali per il raddoppio del contributo; attestazione che -pacificamente- non costituisce capo condannatorio o, comunque, declaratorio della pronuncia impugnata (come già rilevato da Cass. n. 5955/2014, in motivazione, a pag.18, e ribadito dalla giurisprudenza successiva);

secondo un primo orientamento (sviluppatosi principalmente in relazione ad ipotesi di ammissione della parte soccombente al patrocinio a spese dello Stato), il ricorso per cassazione risulta ammissibile;

si è affermato -al riguardo- che, “nell’ipotesi di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, e la statuizione contraria del giudice del gravame è ricorribile in Cassazione, non potendo privarsi la parte non abbiente di una eventuale tutela giurisdizionale in sede di legittimità, nè può affermarsi che l’eventuale erroneità della indicazione di sussistenza dei presupposti per l’assoggettabilità all’obbligo di un versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere segnalata in sede di riscossione, perchè tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con l’art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell’esame equo della propria controversia, e con l’art. 47 della Carta Fondamentale dell’Unione Europea” (Cass. n. 13935/2017); sulla stessa linea, si è sostenuto che la ricorribilità della statuizione concernente la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dipende dal fatto che l’attestazione, pur costituendo un atto dovuto collegato al dato oggettivo della definizione del giudizio in senso sfavorevole all’impugnante, incide in maniera definitiva sul diritto di quest’ultimo all’accertamento giurisdizionale del relativo diritto, non potendosi affermare che l’eventuale sua erroneità possa essere fatta valere in sede di riscossione (Cass. n. 23281/2017; conforme Cass. n. 27699/2018); tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 22646/2019, secondo cui, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude la condanna del ricorrente, come obbligato “ex lege”, al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell’onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo: formalità che, ai sensi del cit. D.P.R. art. 136, comma 3, non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, nè può segnalarsi in sede di riscossione l’eventuale erroneità dell’indicazione di sussistenza dei presupposti per l’assoggettabilità all’obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l’art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell’esame equo della controversia, nonchè con l’art. 47 della Carta fondamentale dell’Unione Europea”;

un opposto orientamento esclude l’ammissibilità del ricorso per cassazione;

già Cass. n. 22867/2016 ha affermato, infatti, che “è inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l’erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, in quanto tale rilevamento, essendo un atto dovuto collegato al fatto oggettivo delle definizione del giudizio in senso sfavorevole all’impugnante, non ha un contenuto decisorio suscettibile di impugnazione, sicchè l’eventuale erroneità dell’indicazione sul punto potrà essere solo segnalata in sede di riscossione”;

l’inammissibilità è stata ribadita da Cass. n. 15166/2018 sul rilievo che, “trattandosi di un’obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all’Erario che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente”;

a sostegno della inammissibilità del ricorso per cassazione, è stato poi precisato che “la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in ragione dell’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ha natura di condanna – non riguardando l’oggetto del contendere tra le parti in causa – bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione” (Cass. n. 29424/2019);

in tale contesto giurisprudenziale, la recentissima Cass., S.U. n. 4315/2020, pur non affrontando espressamente la questione dell’ammissibilità o meno del ricorso per cassazione, offre interessanti elementi di riflessione laddove afferma che:

“la ratio della previsione normativa è quella di sottrarre al funzionario amministrativo il compito di interpretare la sentenza, considerato che, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione – nel suo articolato complesso “motivazione-dispositivo” – potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza di una fattispecie di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione”;

“l’attestazione del giudice può riguardare solo la ricorrenza del “presupposto processuale” che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l’aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione); ma non può riguardare la sussistenza dell’altro presupposto richiesto dall’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all’amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria”;

“l’attestazione del giudice dell’impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere “processuale” attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 – 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019). Rimane invece affidato all’Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione”;

“come il giudice civile non può accertare la debenza del contributo unificato iniziale e – ove sorga contestazione – la relativa questione va risolta nell’ambito di un apposito giudizio da instaurarsi dinanzi al giudice tributario con la necessaria partecipazione del Ministero della Giustizia (titolare della pretesa tributaria), così il medesimo giudice non può provvedere all’accertamento in concreto della debenza della doppia contribuzione”;

“in conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, competendo poi esclusivamente all’Amministrazione valutare se – nonostante l’attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall’esito del giudizio di impugnazione, legittimante “in astratto” la debenza del doppio contributo – la doppia contribuzione spetti “in concreto””;

peraltro, “ciò non vuol dire (…) che il giudice sia tenuto a formulare tale attestazione anche quando appaia ictu oculi evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del 2001; disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito). In tali casi, infatti, l’attestazione del giudice sarebbe vana – apparendo evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso – e il giudice può astenersi dalla detta attestazione”;

tanto considerato, ritiene il Collegio che debba darsi continuità all’indirizzo che afferma l’inammissibilità del ricorso per cassazione, tenuto conto che:

alla luce dell’ampia e lucida ricostruzione effettuata dalle Sezioni Unite del 2020, “dare atto” significa attestare la sussistenza degli astratti presupposti processuali (valendo come indicazione operativa alla Cancelleria di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali), senza che ciò comporti alcuna statuizione di tipo condannatorio o anche solo declaratorio suscettibile di pregiudicare concretamente la parte nei confronti della quale sia attestata la ricorrenza dei presupposti;

l’accertamento del credito dello Stato (pacificamente tributario) avviene, ad opera dell’amministrazione giudiziaria, in un momento successivo all’attestazione ed è suscettibile di essere contestato avanti al giudice tributario;

non è dato comprendere, allora, quale sia l’interesse concreto ed attuale ad impugnare una attestazione cui potrebbe non far seguito alcun accertamento del credito da parte dell’amministrazione giudiziaria;

al contrario, evidenti ragioni di economia giudiziaria impongono di non “impegnare” la Suprema Corte fintantochè l’errore di diritto censurato sia privo di concrete ricadute sulla parte impugnante (secondo il principio sotteso alla nozione stessa di interesse ad impugnare);

la questione della debenza o meno del “doppio contributo” attiene ad un profilo “amministrativo” che non riguarda le parti del giudizio a quo, ma concerne il rapporto (eventuale) con un soggetto estraneo al giudizio (l’amministrazione giudiziaria) che ben potrà essere valutato in separata sede, se e quando l’Amministrazione dovesse far valere la propria pretesa tributaria;

risultano scarsamente conferenti e -comunque- non decisivi i richiami compiuti dall’opposto orientamento agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, giacchè tali norme presuppongono l’ammissibilità del giudizio rispetto al quale si impone il rispetto dei principi e dei diritti dalle stesse affermati e non possono valere a giustificare l’anticipazione di una tutela giurisdizionale che è comunque riconosciuta dall’ordinamento (fra le parti effettivamente interessate dalla controversia) non appena si concretizzi la pretesa tributaria dell’amministrazione giudiziaria;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

non deve provvedersi sulle spese di lite in favore del controricorrente, atteso che il C. ha concluso per l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul punto oggetto di impugnazione, cosicchè deve escludersi una soccombenza della ricorrente rispetto al motivo dedotto;

trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

 

 

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