Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24947 del 25/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 4372/07 R. G. proposto da:

E.TR. – ESAZIONE TRIBUTI SPA – con sede in (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta

delega in calce al ricorso, dall’Avv. Damasceni Antonio, nel cui

studio, in Roma, Viale Liegi n. 14 è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.F. residente a (OMISSIS), rappresentata e

difesa,

giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. Illuzzi

Francesco, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione in Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 5995/05 in data

30.11.2005, depositata il 12.12.2005.

Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 25 ottobre

2011 dal Presidente, che, preliminarmente, ha assegnato il ricorso a

se stesso, stante l’impedimento a presenziare del relatore designato;

Sentito il Procuratore Generale, Dott. Umberto Apice che ha chiesto

rimettersi la causa alle Sezioni Unite della Cassazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente A.F. impugnava in sede giurisdizionale, deducendo vari motivi, l’avviso con cui, veniva richiesta del pagamento dell’ICI, dovuta ai Comuni di Bari e Carovigno per gli anni 1993 – 1997, e portata da cartella esattoriale.

L’adito Giudice di Pace di Bari, giusta decisione n. 5995/2005 del 30/11-12/12/2005, dichiarava nullo l’atto impugnato, rilevando che il Concessionario dell’esazione non aveva prodotto i titoli, alla cui stregua era chiesto il pagamento e considerando, quindi, non solo non provate, nè la pretesa impositiva e, neppure, l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dall’opposta società, ma pure rilevando l’estinzione dell’azionata pretesa, per maturata prescrizione.

Con ricorso notificato il 26 gennaio 2007, la Concessionaria E.TR. SPA ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione. Giusto controricorso notificato il 07.03.2007, la contribuente ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente, va esaminata preliminarmente, tenuto conto che dalla soluzione della relativa questione, in ipotesi, potrebbero derivarne effetti preclusivi per l’esame dei motivi del ricorso.

La decisione di che trattasi, in vero, è stata depositata il 12.12.2005, non risulta notificata, ed è stata impugnata con ricorso notificato il 26.01.2007.

Ritiene il Collegio che l’impugnazione sia stata proposta, dopo la scadenza del termine lungo per impugnare, e che, quindi, vada dichiarata inammissibile.

Infatti, tenuto conto che, nel caso, la A. nell’opporsi alla pretesa avanzata dall’Agente della Riscossione, ha contestato l’esistenza e la legittimità del titolo, si ritiene che, giusto il disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3, non possa trovare applicazione la sospensione feriale dei termini e che, quindi, il ricorso doveva essere proposto entro un anno dalla data di pubblicazione, e cioè entro il 12 dicembre 2006; per l’effetto, alla data del 26 gennaio 2007, in cui l’impugnazione è stata notificata, la sentenza era già passata in giudicato.

11 maturato convincimento, trova riscontro nel principio espresso da condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui “Integra un’opposizione all’esecuzione – con la conseguenza che il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione non è soggetto alla sospensione feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, in relazione al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 – la domanda con cui si contesta che il titolo esecutivo legittimi la parte istante all’esecuzione nei confronti dell’opponente, anche quando la contestazione verte soltanto sull’idoneità delle condizioni allegate dall’istante a determinare la soggezione all’azione esecutiva (Cass. 3118/1995, n. 5937/2005, 13478/2004, n. 2627/2003, n. 4942/2010).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando precluso l’esame dei relativi motivi.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro 250 per onorario e 100 per spese vive oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di Euro 250 per onorario, 100 per spese vive oltre spese generali ed accessori d legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011

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