Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24947 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24947

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26468/2016 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI n.

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentata e

difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati ALFREDO

CORTESI e FRANCESCO LUIGI BRASCHI;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del suo Presidente del Consiglio

di amministrazione nonchè legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI n. 46, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPINA VENUTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO REGGIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 630/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 14 aprile 2016, ha respinto l’impugnazione proposta da L.C. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, con cui erano state disattese le domande da lei proposte nei confronti di Credito Emiliano s.p.a.. L’appellante aveva agito in giudizio domandando, tra l’altro, la restituzione di somme investite in obbligazioni Cirio.

La Corte emiliana respingeva l’appello: pur ravvisando nella condotta della banca l’inadempimento agli obblighi informativi che ad essa facevano capo, osservava che la domanda restitutoria proposta dall’investitrice non era accoglibile, non avendo la stessa agito per la risoluzione.

2. L.C. ha impugnato per cassazione la pronuncia facendo valere un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso il Credito Emiliano. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1493 e 1494 c.c. e vizio di motivazione. Rileva che l’art. 1493 c.c., presuppone che la restituzione del prezzo nella vendita possa conseguire unicamente alla pronuncia di risoluzione del contratto, onde, a contrario, la domanda di restituzione del prezzo presupporrebbe la richiesta implicita della risoluzione. Osserva, inoltre, che una domanda non espressa può ritenersi implicitamente formulata ove tra le due sussista un rapporto di connessione avendo riguardo al petitum e alla causa petendi. Infine, richiamando l’art. 1494 c.c., assume che, dovendosi ritenere proposta la domanda risolutoria, doveva essere esaminata “anche la richiesta risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale avanzata nelle conclusioni dell’atto di citazione ed in sede di precisazione delle conclusioni tanto in primo che in secondo grado”.

2. – La banca, nel proprio controricorso, ha eccepito che l’atto notificatole mancherebbe di due pagine (pagine in cui, oltre a una parte della sintesi del motivo, è riprodotto lo “svolgimento del processo”).

L’eccezione va disattesa.

Infatti, la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più pagine non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell’intimato, salva la possibile concessione a quest’ultimo di un termine per integrare le sue difese (Cass. Sez. U. 14 settembre 2016, n. 18121). Nella fattispecie la costituzione ha avuto luogo, senza che la controricorrente richiedesse il termine suddetto; inoltre, e comunque, l’istante ha comunque provveduto a rinnovare la notifica dell’atto, questa volta completo di tutte le sue pagine.

2.1. – Quanto al motivo, esso è fondato.

La Corte di merito, nel prendere in considerazione la domanda di restituzione del controvalore dell’investimento, ha evidenziato che la ricorrente non aveva domandato, nè in prime cure, nè in fase di gravame, la risoluzione per grave inadempimento del rapporto intercorso per il grave inadempimento dell’intermediario agli obblighi nomativi e pattizi che a questo incombevano. Ha quindi escluso che la domanda di risoluzione potesse essere contenuta in quella di ripetizione.

Vale, in realtà, la proposizione inversa: il giudice distrettuale risulta essersi infatti discostato dal principio per cui la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un’altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (Cass. 16 settembre 2013, n. 21113; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21230, in termini, in quanto relativa a fattispecie in cui la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta; Cass. 18 giugno 1992, n. 7518).

Nè appaiono condivisibili i rilievi sviluppati dalla controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.: rilievi incentrati sulla asserita inammissibilità di un pronuncia di risoluzione che incida non già sul contratto quadro ma sui singoli ordini di acquisto. Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato il contrario (Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 23 maggio 2017, n. 12937; Cass. 9 agosto 2016, n. 16820; Cass. 27 aprile 2016, n. 8394; tra le pronunce non massimate al momento della deliberazione della presente ordinanza, oltre a Cass. 6 novembre 2014, n. 23717, che per prima ebbe ad occuparsi della questione, Cass. 31 agosto 2017, n. 20620).

3. – La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, nell’interpretare la domanda dell’odierna ricorrente, dovrà conformarsi al predetto principio di diritto; alla stessa Corte è demandato di regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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