Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24947 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2532-2018 proposto da:

G.L. e CL.PA., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato ENZO FOGLIANI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA BACHMANN;

– ricorrenti –

contro

CH.NI. e V.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VITTORIO BACHELET, 12, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

CIANCAGLINI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI PEDRONI;

– controricorrenti –

nonchè contro

C.F. e O.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4296/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2020 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Ch.Ni. e V.S. convennero in giudizio Cl.Pa., G.L., C.F. e O.V. per sentirli condannare al pagamento di un debito degli stessi nei confronti della Castelmonte s.r.l., assumendo di essersi surrogati all’originaria creditrice;

il Tribunale di Varese ritenne provata la surrogazione degli attori e condannò tutti i convenuti, in solido, al pagamento di oltre 48.000,00 Euro;

il Cl. e la G. impugnarono la sentenza ribadendo di avere concluso un accordo transattivo, estintivo del debito, con la società Castelmonte e che tale accordo era opponibile ai creditori surrogati Ch. e V.;

gli appellati eccepirono preliminarmente la tardività del gravame;

la Corte di Appello di Milano ha ritenuto fondata tale eccezione, rilevando che il primo tentativo di notifica dell’impugnazione era da considerarsi inesistente, in quanto non compiuto all’effettivo domicilio del difensore degli appellati (che aveva trasferito il proprio studio professionale nel corso del giudizio di primo grado), mentre la seconda notifica, effettuata al nuovo domicilio, era avvenuta oltre il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c.;

hanno proposto ricorso per cassazione Cl.Pa. e G.L., affidandosi a sei motivi illustrati da memoria; hanno resistito, con controricorso, il Ch. e la V..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e delle norme di diritto in punto di perfezionamento della notificazione – Tempestività della notificazione dell’atto di appello”: i ricorrenti assumono che “la Corte d’Appello di Milano è caduta in evidente errore nella misura in cui ha rilevato l’assenza di una relata di notifica e quindi l’impossibilità di individuare un collegamento tra il luogo a cui (era) stata destinata la notifica dell’atto di appello e l’individuazione del luogo corretto”; aggiungono che “il collegamento con il luogo di destinazione è evidente: il procuratore degli appellanti ha notificato nel luogo di domicilio che risulta perfettamente indicato nella sentenza n. 1090/2016 del Tribunale di Varese”; che “il processo notificatorio, pertanto, è iniziato regolarmente nel momento in cui il procuratore degli appellanti ha trasmesso all’Ufficio Postale il relativo atto, ovvero in data 21.3.2017, e quindi assolutamente nel termine (…) per la proposizione del gravame”; che la circostanza che la notifica non si sia perfezionata a seguito del trasferimento dello studio professionale del procuratore degli appellati non rileva, “in quanto il luogo di destinazione era dove effettivamente gli stessi erano domiciliati nel giudizio di prime cure come risultante dalla sentenza appellata”; che il processo notificatorio si è “poi correttamente perfezionato con la notifica intervenuta a mezzo PEC all’indirizzo del procuratore degli appellati risultante dall’Albo dell’Ordine di appartenenza e dai registri INI-PEC”;

col secondo motivo, i ricorrenti deducono “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 170 c.p.c. e delle norme di diritto in punto di notificazione presso il domicilio eletto nel giudizio”; premesso che la modifica del domicilio era intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, “con ogni conseguente obbligo enunciativo” da parte del procuratore interessato, rilevano che la controparte aveva dichiarato di avere “assolto a tale obbligo con un timbro apposto nella comparsa conclusionale, datata 29.4.2016, quando, invece, la modifica risultante dall’Ordine degli Avvocati di Varese è di luglio” ed evidenziano che nemmeno il giudice di primo grado aveva avuto modo di visionare il timbro, tanto che nella sentenza era indicato il domicilio originario; concludono che “il procuratore degli odierni appellati avrebbe dovuto, nei propri atti, dare contezza del proprio trasferimento, essendo questo intervenuto nel corso del procedimento”;

i due motivi -da esaminare congiuntamente- vanno disattesi;

deve considerarsi, infatti, che:

la giurisprudenza di questa Corte in punto di notifica di atti impugnatori al procuratore domiciliatario della controparte che si sia trasferito in corso di giudizio è consolidata nell’affermare che occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, dell’avvenuto mutamento;

si tratta di principio chiaramente espresso da Cass., S.U. n. 3818/2009 (“in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione”), che è stato richiamato da Cass., S.U. n. 17352/2009 e, successivamente, da Cass., S.U.. n. 14594/2016, la quale ha evidenziato -sempre con richiamo a Cass., S.U., n. 3818/2009- che diversa è la soluzione “per il caso (…) in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 “, giacchè “solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario” (cfr., al riguardo, anche Cass. n. 24539/2014, in motivazione);

una siffatta distinzione fra le due situazioni acquista decisiva rilevanza -sempre alla luce della giurisprudenza di legittimità- per stabilire se l’esito negativo della notifica dipenda o meno da ragioni “imputabili” al notificante, in relazione al principio per cui soltanto al notificante cui non sia imputabile l’esito negativo è consentito di riassumere tempestivamente il procedimento notificatorio al fine di fare salvi gli effetti della richiesta originaria;

al riguardo, si è infatti affermato -da ultimo- che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass., S.U. n. 14594/2016);

proseguendo su questa linea e con riferimento ad ipotesi analoga a quella qui ricorrente, si è pertanto affermato che, “in caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento” (Cass. n. 15056/2018; conformi Cass. n. 8618/2019 e Cass. n. 20527/2017);

nel caso in esame, essendo pacifico che il difensore del Ch. e della V. esercitava la propria attività nel circondario in cui si era svolta la controversia di primo grado (quello del Tribunale di Varese) ed aveva eletto il proprio domicilio all’interno di tale circondario, la Corte territoriale ha correttamente affermato l’onere del notificante di verificare la persistenza del domicilio professionale, a prescindere dal fatto che il procuratore trasferito avesse comunicato l’avvenuto mutamento (rilevando peraltro che “tale mutamento, oltre a essere stato ritualmente comunicato all’Ordine degli Avvocati di Varese, risultava anche già dall’intestazione degli atti conclusionali degli appellati durante il primo grado”); con la conseguenza che, non ricorrendo un’ipotesi di non imputabilità dell’esito negativo del primo tentativo di notifica, gli appellanti non potevano giovarsi del meccanismo della riattivazione “sanante” del procedimento notificatorio al fine di recuperare, mediante la notifica effettuata a mezzo PEC il 30.3.2017, la tempestività dell’impugnazione;

il rigetto dei primi due motivi determina l’assorbimento dei restanti quattro motivi (già, peraltro, originariamente inammissibili per il fatto di proporre censure di merito avverso la sentenza di primo grado);

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

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