Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24947 del 06/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 24947 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 27661-2007 proposto da:
MATTIOLI MASSIMO, MATTIOLI GIANNI, elettivamente
domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall’avvocato RUOZZI EDGARDO con studio in
MODENA, CORSO CANALCHIARO 116 (avviso postale) giusta
delega a margine;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/11/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 97/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 26/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott.

27661-07

Svolgimento del processo
Gianni e Massimo Mattioli hanno impugnato per cassazione
la sentenza della commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, n. 97-05-2006, depositata il 26
settembre 2006 e non notificata, con la quale era stato

confermato un avviso di rettifica e di liquidazione di
maggiori imposte di successione, ipotecaria, catastale e
sostitutiva dell’Invim in morte di Carlo Alberto Mattioli.
Le maggiori imposte erano state ritenute dovute sulla
base, per quanto ancora rileva, di due considerazioni:
(i)

perché

i

contribuenti

avevano presentato

la

dichiarazione di volersi avvalere dell’art. 34 del d.p.r.
n. 346 del 1990, inserendola nell’elenco degli allegati
alla dichiarazione di successione; e avevano quindi in tal
modo manifestato la volontà corrispondente;

sicché

correttamente l’ufficio aveva infine operato in
applicazione di detta disposizione, rettificando il valore
degli immobili secondo le rendite catastali aggiornate
dall’Ute e non impugnate;
(ii) perché l’atto era stato congruamente motivato con
riferimento alla rettifica di valore sulla base delle
rendite attribuite; sicché la motivazione aveva attinto i
soli due immobili per i quali era stata chiesta, appunto,
la variazione dell’accatastamento,

e all’uopo aveva

indicato tutti gli elementi necessari all’esercizio del
diritto di difesa.

1

Nel ricorso per cassazione, i contribuenti hanno dedotto
tre motivi.
L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I. – Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 34, co. 6 e 6-bis, del

d.p.r. n. 346-90, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,
assumendo in fatto che la rendita catastale degli immobili
oggetto di rettifica era stata richiesta con procedura
Docfa nel febbraio 1998. A fronte della dichiarazione di
successione presentata nell’ottobre 1998, la rendita era
stata attribuita nel mese di dicembre del corrispondente
anno. La dichiarazione di cui all’art. 34 non era tuttavia
figurata tra gli allegati alla dichiarazione di
successione né era stata posta in essere l’intera sequela
procedimentale prevista dalle lett. a), b) e c) della
richiamata disposizione.
Su tale base argomentativa, i ricorrenti chiedono alla
corte di dire “se, in ipotesi di rendita proposta e non
ancora definita, si renda necessario ai fini
dell’applicazione dell’art. 34, commi 6 e 6-bis in esame che sia posta in essere l’intera sequenza procedimentale
ivi prevista alle lettere a), b) e c)”; e “se l’aver
indicato fra gli allegati alla denuncia di successione la
‘dichiarazione di volersi avvalere dell’art. 34 (..)’
senza averla materialmente allegata realizzi la condizione
richiesta dalla menzionata lettera a), nella quale è

2

testualmente previsto che la volontà di avvalersene sia
espressamente manifestata nella denuncia di successione”.
– Col secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione
e falsa applicazione dell’art. 34, 3 0 co., d.lgs. n. 34690, censurando la sentenza per il fatto che nelle
condizioni date – l’atto di rettifica e di liquidazione

non potevasi ritenere adeguatamente motivato con mero
riferimento al valore derivante dall’applicazione dei
coefficienti moltiplicatori della rendita catastale.
III.

– Infine col terzo motivo i ricorrenti ancora

deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art.
34, commi 2 e 2-bis, del d. lgs. n. 346-90, censurando la
sentenza sul rilievo che un avviso di liquidazione,
carente dei requisiti di cui all’art. 34, non potevasi
considerare sottratto alla comminatoria di nullità per il
mero fatto che il contribuente, difendendosi in giudizio,
aveva mostrato di averne intuito le ragioni.
IV. – I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per
la loro stretta connessione, sono infondati.

E’

rilievo preliminare che il criterio cd. di valutazione

automatica per gli immobili – originariamente introdotto
dalla L. 17 dicembre 1986, n. 880, art. 8, per le imposte
di successione e donazione, disposizioni poi trasfuse nel
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 34 comma 6 – è stato
esteso anche ai fabbricati dichiarati ma non iscritti in
catasto con attribuzione di rendita per effetto del d.l.
14 marzo 1988, n. 70, art. 12, comma 10, convertito nella
l. 13 maggio 1988, n. 154.

3

Tanto l’art. 12, comma 2, da ultimo richiamato, quanto
l’art. 34, 6 ° co., del d.p.r. n. 346-90, prevedono invero
che l’Ute (oggi agenzia del territorio) debba inviare un
certificato catastale, attestante l’avvenuta iscrizione
con attribuzione di rendita, all’ufficio del registro,
presso il quale è avvenuta la registrazione dell’atto,

entro il termine di dieci mesi dalla data in cui è stata
presentata la domanda di voltura. Sicché il richiamato
art. 34, 6 ° co., ancora prevede testualmente che
“l’ufficio del registro, nel termine di decadenza di cui
al comma 3 dell’art. 27, liquida la maggiore imposta
corrispondente alla differenza”.
In base alla sentenza, può osservarsi che la censura di
parte ricorrente era al riguardo circoscritta dall’assunto
che una dichiarazione nel senso suddetto, di volersi
avvalere del criterio di valutazione automatica quanto al
valore dei beni caduti in successione, non era stata nella
specie avanzata. E questo perché tra i documenti allegati
alla denuncia non era stata inserita la dichiarazione
corrispondente, per quanto erroneamente elencata tra i
documenti prodotti.
Sennonché il giudice tributario d’appello ha respinto la
tesi testualmente affermando: “la dizione di cui al n. 7
‘Dichiarazione di volersi avvalere dell’art. 34 t.u. dlg
31/10/90 n. 346′ non può essere frutto di errore materiale
perché inserita esplicitamente nell’elenco degli
allegati”.

4

Al

fondo di

rinviene un

tale considerazione si

accertamento di fatto, intangibile in questa sede se non
sotto il profilo (non dedotto) del vizio di motivazione,
in ordine alla presenza, in allegato alla dichiarazione,
di una specifica manifestazione di volontà finalizzata a
ottenere il beneficio della valutazione automatica degli

immobili, per quanto non ancora accatastati.
Consegue che non giova al ricorrente la sottolineatura
che, per gli immobili dichiarati per l’iscrizione in
catasto, ma non ancora censiti alla data di presentazione
della dichiarazione di successione, l’art. 34 del d.p.r.
n. 346 del 1990 consente di rettificare la dichiarazione
sulla base delle rendite attribuite dall’Ute, e di
liquidare quindi la maggiore imposta corrispondente alla
riscontrata differenza, a condizione che sia stata
“espressamente manifestata”, nella dichiarazione medesima,
la volontà di volersi avvalere della disposizione del 5 °
comma.
La sottolineatura è senz’altro esatta, giuridicamente. Ma
non giova proprio in quanto il giudice di merito ha
accertato che una simile volontà era stata appunto
nettamente manifestata dai contribuenti nel contesto della
dichiarazione di successione.
V.

E’

d’altronde

alquanto

paradossale

che

contribuenti, oggi, deducano l’inapplicabilità del metodo
di calcolo impiegato dall’ufficio.
Invero giova precisare che l’art. 34, al 5 ° e al 6 ° co.,
suppone

una

autoliquidazione

che

accompagna

la

5

dichiarazione di successione sul presupposto che i valori
dichiarati siano conformi al moltiplicatore applicato alla
rendita.
Il regime fiscale è in tal senso correlato a un beneficio
per il contribuente, il quale, altrimenti, resterebbe
soggetto a un ordinario accertamento di valore.

La disposizione replica il regime agevolativo di cui agli
artt. 12 del d.l. 14 marzo 1988 n. 70, conv. in 1. 13
maggio 1988 n. 154, e 52, 4 ° co., del d.p.r. 26 aprile
1986 n. 131. E per tale ragione è applicabile (quanto ai
trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto
edilizio urbano con attribuzione di rendita) a condizione
che il contribuente che voglia giovarsene dichiari
espressamente nell’atto di volersi avvalere dei relativi
criteri.
Che poi alla dichiarazione il contribuente non faccia
seguire la produzione della ricevuta della presentazione
dell’istanza di voltura al competente ufficio del
registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione
dell’atto pubblico o di registrazione della scrittura
privata, è un fatto che (art. 34, 6 ° co.) legittima
l’amministrazione (v. Cass. n. 15770-05; e, in materia di
Invim, Cass. n. 2720-11) a non dar corso al beneficio
della valutazione automatica; e a non applicare quindi la
disposizione favorevole dell’art. 34, 5 ° co., del d. lgs.
cit., per procedere, invece, alla rettifica del valore col
metodo (ordinario) altrimenti inibito.

6

E’

allora

evidente

che

dell’eventuale

inerzia

dell’amministrazione non può dolersi il contribuente, che
dal beneficio resta agevolato.
VI. – Anche il terzo motivo è infondato.
La commissione tributaria regionale ha riferito la
congruità della motivazione dell’atto tributario

all’essere stata ivi indicata, in riferimento al metodo
impiegato, la rendita catastale non opposta dai
contribuenti e divenuta definitiva.
In questo senso la commissione ha fatto corretta
applicazione dei principi in materia, in quanto ha
praticamente accertato che l’atto conteneva l’enunciazione
del criterio astratto alla base della determinazione del
maggior valore.
E questa corte ha già affermato che, in tema di imposta
sulle successioni, la motivazione dell’avviso di rettifica
e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito
delle ragioni adducibili dall’ufficio finanziario
nell’eventuale successiva fase contenziosa e di consentire
al contribuente l’esercizio del diritto di difesa (v., tra
le più recenti, Cass. n. 14027-12; e v. pure Cass. n.
1150-08, in tema di Invim).
Ne consegue che, per l’appunto, l’atto può limitarsi a
enunciare i criteri suddetti, non anche gli elementi di
fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il
contribuente, presa conoscenza del criterio di valutazione
adottato, è in condizione di contestare e documentare
l’infondatezza della pretesa erariale, fermo restando,

7

ESENTE DA REGIST?:Al.R.IP4V
AI SENSI DEL
2
sAfit)
N. 131 TA3. ALL
MATERIA TRIBUTARIA

ovviamente,

della

l’onere

prova

gravante

sull’amministrazione.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

Il C nsigliere e tensore
Ujj.k..1
VikAA44-0

sezione civile, addì 18 settembre 2013.

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