Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24946 del 25/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 25/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 25/11/2011), n.24946
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 23785/02 R. G. proposto da:
IMMOBILIARE BRESCIA SRL in Liquidazione con sede in (OMISSIS),
in
persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta
delega in calce al ricorso, dall’Avv. Frisina Pasquale, nel cui
studio, in Roma, Via G. Donizetti,7 è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della C.T.R. di Milano n. 288/26/2001 in data
19.07.2001, depositata il 30.11.2001.
Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 25 ottobre
2011 dal Presidente, che, preliminarmente, ha assegnato il ricorso a
se stesso, stante l’impedimento a presenziare del relatore designato;
Sentito, l’Avv. P. Frisina, per la ricorrente;
Sentito, altresì, l’Avv. Giancarlo Caselli dell’Avvocatura Generale
dello Stato;
Sentito, pure, il Procuratore Generale, Dott. Umberto Apice, che ha
chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Immobiliare Brescia srl impugnava in sede giurisdizionale l’avviso n. 95/7127 con cui, l’Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Milano II, rettificava la dichiarazione, relativa all’anno 1989, accertando un maggior reddito imponibile ai fini Irpeg ed Ilor, connesso al recupero a tassazione della somma di L. 12.205.000.000, sulla base di pvc della Guardia di Finanza del 19.12.1994.
Sulla base dello stesso pvc del 19.12.1994 venivano notificati, in data 29.12.1994 l’avviso di rettifica IVA n. 876128/94 per l’anno 1989, in data 23.05.1995 avviso di accertamento Irpeg n. 95/7128 per l’anno 1990, in data 10.05.1995 avviso di rettifica IVA n. 876129/94 per l’anno 1990.
Tutti detti avvisi venivano impugnati in sede giurisdizionale.
L’adita CTP di Milano, giusta decisione n. 384 del 5/11-9/12/1996, accoglieva il ricorso avverso l’avviso n. 95/7128, e la decisione passava in giudicato, per mancata impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria.
La medesima Commissione, con sentenza n. 381 del 05.11/09.12.1996, accoglieva anche il ricorso proposto avverso l’avviso n. 876128/94, ed anche tale decisione passava in giudicato per mancata impugnazione dell’Amministrazione. Infine, con decisione n. 383 del 05.11/09.12.1996, la CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto avverso l’avviso n. 95/7127, mentre la CTR di Milano, pronunciando sull’appello dell’Amministrazione Finanziaria, lo accoglieva con sentenza n. 288 del 19.07-30.11.2001.
Tale ultima decisione veniva impugnata sia per revocazione, ai sensi del D.L. n. 546 del 1992, art. 64 e art. 395 c.p.c., n. 5, sia pure con il ricorso per cassazione, di che trattasi. Gli intimati Ministero ed Agenzia, giusto controricorso, hanno chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto di tale ultima impugnazione.
Con ordinanza 06.10.2006 questa Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 25109/03 e n. 23785/02 R.G., nell’accogliere, giusta sentenza n. 23581/06 del 06.10/03.11/2006, il primo con rinvio per il riesame ad altra Sezione della CTR della Lombardia, aveva disposto la sospensione del presente giudizio, iscritto al n. 23785/2002, sino alla definizione del giudizio di revocazione, stante il rapporto di pregiudizialità esistente tra i due ricorsi. Con sentenza del 12.05.2009 depositata il 23.06.2009, la CTR di Milano Sezione 1, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto la revocazione della sentenza della CTR di Milano n. 288/26/2001 del 19.07/30.11/2001.
Tale decisione, giusta nota 21.01.001, notificata alla controparte in data 24.01.2011, è stata depositata in atti ed alla relativa stregua, la contribuente, con memoria 01.02.2011, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’amministrazione, per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo cessata la materia del contendere. Questa Corte, giusta ordinanza resa all’udienza dell’08.02.2011, ha ordinato alla società di depositare in atti, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione, copia conforme, munita della certificazione del passaggio in giudicato, della precitata sentenza della CTR di Milano n. 93/01/2009, R.G. n. 1039/2009, del 12.05.2009, depositata il 23.06.2009, resa in sede di revocazione della decisione in questa sede impugnata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12.05.2009 depositata il 23.06.2009, la CTR di Milano Sezione 1, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto la revocazione della sentenza della CTR di Milano n. 288/26/2001 del 19.07/30.11/2001.
Tale decisione, giusta nota 21.01.001, notificata alla controparte in data 24.01.2011, è stata depositata in atti ed alla relativa stregua, la contribuente, con memoria 01.02.2011, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’amministrazione, per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo cessata la materia del contendere. J Questa Corte, giusta ordinanza resa all’udienza dell’08.02.2011, ha ordinato alla società di depositare in atti, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione, copia conforme, munita della certificazione del passaggio in giudicato, della precitata sentenza della CTR di Milano n. 93/01/2009, R.G. n. 1039/2009, del 12.05.2009, depositata il 23.06.2009, resa in sede di revocazione della decisione in questa sede impugnata.
In esecuzione di detta ordinanza, la società, con nota 16.05.2011, ha depositato copia conforme della citata sentenza, munita dell’attestazione, datata 04.05.2011, del relativo passaggio in giudicato.
Essendo, dunque, venuto meno il provvedimento impugnato deve ritenersi che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenze di interesse.
Le spese del giudizio vanno compensate atteso l’esito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011