Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24946 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25618/2016 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSSELLA

BIGHI, GISELLA ROSSI;

– ricorrente –

BANCA POPOLARE VICENZA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE N. 204, presso lo

studio dell’avvocato LUCA ZITIELLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 747/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 14 gennaio 1999 B.A., nella qualità di contitolare, insieme a N.M. e B.L., di un deposito titoli istituito presso la filiale di (OMISSIS) della Banca Popolare di Vicenza, aveva disposto l’acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per un controvalore di Lire 150.000.000.

B.A., a seguito del default che aveva interessato i titoli, agiva in giudizio e il Tribunale di Vicenza, nella resistenza della banca, condannava quest’ultima al pagamento, in favore dell’attrice, della somma capitale di Euro 56.883,13, oltre interessi.

2. – Investita dell’impugnazione proposta dalla Banca Popolare di Vicenza, la Corte di appello di Venezia, poi, con sentenza pubblicata il 31 marzo 2016, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettava le domande proposte da B.A..

3. Quest’ultima ricorre ora per cassazione con una impugnazione articolata in quattro motivi. Resiste con controricorso la Banca Popolare di Vicenza, la quale, a sua volta, ha spiegato un ricorso incidentale fondato su di un unico motivo. La predetta banca ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi oggetto del ricorso principale possono riassumersi come segue.

1.1. – Col primo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 28 reg. Consob n. 11522/1998, nonchè dell’art. 21, comma 1, lett. b) t.u.f.. Il mezzo contiene plurime censure. E’ anzitutto evidenziato che il rifiuto, da parte del ricorrente, di fornire informazioni (circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e quanto alla sua propensione al rischio) non escluderebbe la responsabilità della banca, la quale era comunque tenuta a prendere atto della inadeguatezza dell’operazione e a sconsigliarla. Viene quindi sottolineato come la ricorrente non fosse stata mai informata sui rischi dell’operazione e che il documento sui rischi generali prodotto in giudizio – la cui consegna non era sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi informativi recava una data successiva all’ordine di acquisto. E poi rilevato che non era stato dimostrato che l’investimento fosse adeguato al profilo di rischio del cliente.

1.2. – Il secondo motivo contiene una censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 29 reg. Consob n. 11522/1998. Rileva l’istante che sull’intermediario gravava l’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione e che a tale riguardo assumeva rilievo la dimensione e la frequenza degli investimenti contestati. La mancata rappresentazione, da parte della banca, delle ragioni di inadeguatezza dell’operazione dava ragione di una informazione incompleta: in tal senso doveva pertanto ritenersi sussistente la violazione del cit. art. 29.

1.3. – Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 26 reg. Consob n. 11522/1998. La ricorrente, dopo aver premesso che le informazioni necessarie affinchè gli investitori possano correttamente apprezzare i prodotti finanziari oggetto dell’investimento sono contenuti nella c.d. oggering circular, lamenta che quest’ultima non era stata mai illustrata e tantomeno consegnata agli attori.

1.4. Il quarto mezzo del ricorso principale ha ad oggetto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Osserva la ricorrente che la Corte di appello aveva mancato di prendere posizione su tre motivi di appello e che la motivazione della sentenza impugnata risultava carente al punto di non far comprendere il percorso logico che aveva portato il giudice distrettuale all’accoglimento dell’impugnazione.

2. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale la banca lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. E’ spiegato che nelle conclusioni dell’atto di appello l’odierna ricorrente incidentale aveva domandato la condanna della controparte alla restituzione dell’importo incassato da B.A. in esecuzione della sentenza di prime cure. La Corte di appello nulla aveva però disposto sul punto.

3. – E’ fondato, nei termini che si vengono ad esporre, il primo motivo.

Deve anzitutto osservarsi come la questione circa l’adempimento dell’obbligo informativo non si fondi sulla prospettazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo della risultanze di causa, quanto, piuttosto, su di un applicazione non corretta, da parte della Corte di merito, delle norme – art. 21, comma 1, lett. b) t.u.f. e art. 28, comma 2, reg. Consob. n. 11522/1998 – che impongono all’intermediario di fornire all’investitore le necessarie indicazioni circa l’operazione finanziaria da porre in atto.

In proposito, deve osservarsi che l’obbligo informativo che grava sull’intermediario ha una connotazione di specificità e deve sostanziarsi nella rappresentazione, all’investitore, della natura, della quantità e della qualità dei prodotti finanziari, oltre che nella formulazione delle indicazioni atte a dar conto della loro rischiosità (Cass. 21 aprile 2016, n. 8089). In particolare – è stato sottolineato -, l’obbligo informativo ha ad oggetto la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto, la precisa individuazione del soggetto emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione ed il connesso rapporto tra il rendimento e il rischio, eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di “grey market”) e l’avvertimento circa il pericolo di un imminente default dell’emittente (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376; in termini analoghi: Cass. 9 febbraio 2016, n. 2535).

Va inoltre rilevato che tali informazioni non sono surrogabili da conoscenze che l’investitore possa assumere aliunde. Difatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l’intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall’onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni sulla rischiosità dei titoli da altre fonti (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864; cfr. pure Cass. 27 aprile 2016, n. 8394; Cass. 13 maggio 2016, n. 9892).

Ciò detto, la Corte di appello di Venezia ha ritenuto che, pur in assenza di riscontri quanto a un’attività informativa svolta dall’intermediario con riferimento all’acquisto dei titoli intervenuto il 6 marzo 1998, andasse valorizzata la circostanza per cui, nella sostanza, la ricorrente già conoscesse la tipologia dei titoli per cui è causa, in quanto essi erano stati oggetto di un precedente investimento. Ha rilevato, in particolare, che l’acquisto e la presenza per circa dieci mesi nel dossier titoli dell’istante delle obbligazioni argentine di cui trattasi costituisse “un dato di fatto da cui il Tribunale doveva semmai argomentare che le obbligazioni Argentina 98/09 Eul erano ben note alla B. e che ella aveva gradito il prodotto tanto da replicare l’acquisto”. Lo stesso giudice distrettuale ha poi aggiunto non poter essere ipotizzata la violazione dell’obbligo informativo in relazione all’acquisto del marzo 1998, nè assumersi che sul punto avrebbero dovuto acquisirsi prove, “posto che l’investimento non aveva formato oggetto di alcuna impugnativa”.

In tal modo, la Corte di merito non ha fatto retta applicazione dei principi sopra richiamati, giacchè il precedente acquisto, da parte dell’interessata, di titoli della medesima tipologia non implica affatto che l’intermediario avesse fornito all’investitore informazioni adeguate, nei termini sopra chiariti, sulla natura e sulla rischiosità della specifica operazione (giusta quanto espressamente prescritto, in argomento, dall’art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998): e del resto, come in precedenza precisato, deve escludersi che la ricorrente avesse l’onere di assumere notizie sui titoli da fonti diverse dall’intermediario.

Nè appare condivisibile quanto affermato dalla Corte di Venezia con riguardo alla mancata impugnativa del primo acquisto (quello del marzo 1998). Infatti, la legittimità dell’operato della banca con riferimento all’ordine oggetto del presente giudizio (quello del gennaio 1999) non dipende dalla mancata impugnativa della precedente operazione finanziaria – evenienza, questa, del tutto ininfluente ai fini dello scrutinio di cui era investito il giudice di appello ma dall’effettiva comunicazione, in occasione di quel primo ordine, di indicazioni sul prodotto finanziario che potessero soddisfare l’obbligo informativo da onorare con riferimento alla seconda operazione. Di siffatta comunicazione la sentenza impugnata, però, non parla. E’ appena il caso di rammentare, in tema, che il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore, in cui deve accertarsi se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, impone a quest’ultimo di provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620; Cass. 19 gennaio 2016, n. 810). In conseguenza, a fronte della eccezione vertente sulla carenza informativa, il giudice dell’impugnazione avrebbe dovuto verificare se la banca avesse adempiuto all’obbligo che le incombeva.

3. – L’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento dei restanti tre. Anche il ricorso incidentale resta assorbito.

4. – La sentenza è dunque cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia, che sarà tenuta a fare applicazione dei principi esposti. Al giudice del rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; dichiara parimenti assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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