Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24946 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 15/09/2021), n.24946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10044-2020 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, al viale MAZZINI

n. 114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI RICCIARDELLI;

– ricorrente –

contro

P.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

FARA SABINA n. 2 presso lo studio dell’avvocato DE MATTIA MASSIMO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA ANNUNZIATA CHIARIZIO,

GIULIO RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3299/2019 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di Consiglio non

partecipata del 26/05/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle

Cristiano, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M.A., a seguito di ordinanza del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di giudizio di separazione dei coniugi, che prevedeva in suo favore la corresponsione di assegno di mantenimento di tremila Euro mensili e di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento per numerose mensilità, procedette al pignoramento delle quote di due società (la Garden Edil S.p.a. e la Valinvest S.p.a.) riconducibili al coniuge V.A., il quale proponeva istanza, ai sensi dell’art. 483 c.p.c. affinché il giudice dell’esecuzione limitasse i mezzi di espropriazione alle sole azioni della Valinvest S.p.a.

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 02/02/20216 provvedeva in tal senso, liberando le quote azionarie della Garden Edil S.p.a., dopo avere dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva più recente (recante n. 200426/2012, riunita alla n. 2001306/2012) con conseguente concentrarsi dell’espropriazione nella sola procedura più antica (recante n. 2002717/2011), avente ad oggetto le quote azionarie della Valinvest S.p.a.

L’ordinanza del giudice dell’esecuzione immobiliare venne opposta dalla P. ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, e il Tribunale di S.M. Capua Vetere, con sentenza n. 3299 del 18/02/2019, ha accolto l’opposizione annullando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione e la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva meno recente.

Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre con atto affidato a due mezzi V.A..

Resiste con controricorso P.M.A..

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c.

La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

V.A. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

Il ricorrente censura la sentenza del Tribunale, deducendo, con il primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 483 e 496 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il mezzo è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

Il motivo non riporta quale fosse il testo, o, quantomeno, il tenore dell’istanza rivolta dallo stesso V. al giudice dell’esecuzione immobiliare, con la conseguenza che non è possibile inferire quale fosse lo strumento procedimentale, in ambito endoesecutivo, del quale egli intendesse giovarsi, se la concentrazione dei mezzi di espropriazione, di cui all’art. 483 c.p.c. o la riduzione del pignoramento.

L’ulteriore ragione di inammissibilità deriva dalla circostanza che l’istanza, proposta dal V., come risulta dal controricorso, nel quale la stessa è riportata, era formulata ai sensi dell’art. 483 c.p.c., con la conseguenza che il motivo tenta di introdurre un controllo di merito sulla valutazione effettuata dal Tribunale, che aveva ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 02/02/2016 fosse riconducibile alla fattispecie dell’art. 483 c.p.c., invece che a quella dell’art. 496 c.p.c., e che era stata la stessa creditrice ad avere scelto i beni della Garden Edil S.p.a. quali oggetto della propria azione esecutiva, con conseguente illegittimità dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, viceversa, aveva estinto proprio detta procedura esecutiva.

Il motivo, inoltre, non censura in alcun modo l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il giudice dell’esecuzione aveva errato nel non tenere in conto la scelta della creditrice procedente P.M.A., effettuata con le note autorizzate del 14/01/2016, circa la scelta delle azioni della Garden Edil S.p.a. (esecuzione n. 200426/2012) quali oggetto di esecuzione. ”

Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 483 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost.

Il mezzo si riduce a quindici righe al termine della penultima pagina del ricorso: esso è inammissibile, per carenza assoluta di specificità, in quanto non esplica in alcun modo per quale ragione l’applicazione dell’art. 483 c.p.c. fatta dal Tribunale sarebbe in contrasto con l’art. 111 Cost.

Il secondo motivo, nella sua apoditticità, si appunta sull’applicazione dell’art. 483 c.p.c. fatta dal Tribunale, laddove ha annullato l’ordinanza in data 02/02/2016 del giudice dell’esecuzione in quanto non aveva tenuto conto della scelta della creditrice procedente, ma non precisa, in alcun modo, per quale ragione il Tribunale avrebbe errato.

Entrambi i motivi sono, in conclusione, inammissibili.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia, e sono distratte in favore dei difensori della controricorrente, che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati Maria A. Chiarizio e Giulio Russo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

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