Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24946 del 07/10/2019

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 07/10/2019), n.24946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20913/2016 proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., incorporante Equitalia Sud

S.p.a. (oltre che Equitalia Nord s.p.a. ed Equitalia Centro s.p.a.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Banco di S. Spirito n. 42, presso Gnosis

Forense S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Di Fiore

Michele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della Società (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Pres. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto n. 1339/2016 del 12 luglio 2016, il Tribunale di Napoli, ha respinto l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da Equitalia Sud Spa contro la sua esclusione dal ceto creditorio del Fallimento (OMISSIS) srl.

Secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il credito non poteva essere ammesso al passivo della procedura essendo pacifica in causa la mancata notifica

alla contribuente, fallita, delle cartelle esattoriali, ai fini dell’esecuzione del ruolo.

Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso Equitalia Servizi di riscossione SpA, incorporante di Equitalia Sud Spa, con atto notificato l’8 settembre 2016, sulla base di un unico motivo (che lamenta la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, L. Fall., art. 93), illustrato anche con memoria.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Il ricorso è manifestamente fondato, giacchè, secondo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 2014 e, ultima, Sez. 1 -, Ordinanza n. 11954 del 2018), “L’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario”.

Pertanto, il ricorso, che è manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della controversia, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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