Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24946 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8579-2010 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO

1/A, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PARROTTA, rappresentata

e difesa dall’avvocato ELIO MINASI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTROVILLARI, EQUITALIA ETR SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 38/2009 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato PETRELLA per delega dell’Avvocato

MINASI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

C.L. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 38/08/09 del 5 febbraio 2009, con la quale la commissione tributaria regionale di Catanzaro ha respinto l’appello da lei proposto contro la sentenza di primo grado che – previa riunione dei ricorsi separatamente proposti contro avviso di accertamento per Ici 2003 e successiva cartella di pagamento – aveva ritenuto solo parzialmente illegittima (in relazione a talune porzioni immobiliari non più in sua proprietà) la pretesa impositiva del Comune di Castrovillari.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dagli intimati Comune di Castrovillari ed Equitalia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.; per avere la commissione tributaria regionale fatto acritico recepimento per relationem alla sentenza di primo grado, omettendo ogni motivazione sulle censure di appello.

La doglianza è infondata.

Essa si basa su un assunto – la totale carenza di motivazione da parte del giudice di appello, il quale si sarebbe limitato a passivamente recepire le argomentazioni svolte da quello di primo grado – che non trova riscontro nella lettura della sentenza impugnata.

Quest’ultima, pur dopo aver premesso di condividere “tutte le considerazioni effettuate dai giudici di prime cure in ordine all’aspetto procedurale e sostanziale e, ovviamente, le conclusioni a cui sono pervenuti”, ha poi ulteriormente argomentato sebbene in maniera succinta, ma non per questo censurabile – il proprio convincimento in ordine ai motivi di gravame, così come ricostruiti nello “svolgimento del giudizio”.

Ciò quanto, in particolare, ai seguenti aspetti di causa: – la non incidenza, ai fini di esenzione Ici, del pignoramento di taluni immobili dedotti in accertamento; – la non incidenza della indisponibilità materiale dei medesimi; – la ritenuta irrilevanza della erronea indicazione, in avviso, di taluni beni altrimenti identificabili; – l’effetto sanante di ogni eventuale vizio di notifica della cartella di pagamento, in conseguenza della sua regolare e tempestiva impugnazione; – l’affermata completezza e congruità contenutistica dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento; – la preclusione alla formulazione di nuovi motivi di appello mediante memorie in corso di giudizio; – il ritenuto assorbimento di tutte le restanti eccezioni mosse dalla contribuente.

Si è dunque ben lontani dall’ipotesi concretante il vizio denunciato; nè tale vizio può ritenersi integrato per il solo fatto del rinvio alla decisione di primo grado, posto che la motivazione “per relationem” non è di per sè inammissibile.

Se ne deve infatti affermare la legittimità, anche ex art. 111 Cost., comma 6, allorquando il rinvio ad altra decisione venga operato: – in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione; – dando conto della ritenuta pertinenza della motivazione richiamata in rapporto alle argomentazioni e (qualora si verta di giudizio di impugnazione) alle censure proposte dalle parti; – in maniera consapevole e ragionata, e non sulla base del recepimento meccanico ed acritico della motivazione richiamata (Cass. n. 7347/12; Cass. n. 3367/11).

Nel caso di specie tali requisiti risultano soddisfatti, dal momento che – come detto – il giudice di appello, dopo aver ricostruito puntualmente le censure, ne ha poi autonomamente rimarcato l’infondatezza.

p. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la nullità della costituzione in primo grado del Comune, per vizio di procura alle liti.

Viene formulato il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., qui applicabile ratione temporis: “dica la corte se sia o meno concepibile, nell’ipotesi in cui ricorre il denunciato vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, risolvendosi tale vizio nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che il giudice di legittimità sia anche il giudice del fatto e come tale abbia il potere-dovere di esame diretto degli atti di causa e delle istanze e deduzioni delle parti”.

Il motivo è inammissibile perchè il quesito che lo correda non risponde al modello legale di cui all’art. 366 bis cit. (Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass. 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass. 8 novembre 2010, n. 22704; Cass. 25903/13 ed innumerevoli altre).

Si tratta infatti di un quesito: – del tutto generico ed astratto, ìn quanto apoditticamente basato sulla omessa pronuncia da parte del giudice di appello senza alcuna specificazione, all’interno di esso, del problema in fatto o diritto in ordine al quale l’omissione si sarebbe verificata; – meramente affermativo di una regola di giudizio (cognizione di fatto, in materia processuale, da parte del giudice di legittimità), tanto assodata in linea di principio quanto qui svincolata dalla concretezza della fattispecie, non venendo indicato su quali atti e risultanze di causa dovrebbe qui estrinsecarsi l’accertamento di fatto in sede di legittimità; – avulso dalla deduzione di elementi fondamentali per la risoluzione del quesito stesso, qua la possibilità che la procura alle liti venisse legittimamente rilasciata dal responsabile del settore di competenza e non dal sindaco, ove ciò fosse previsto dallo statuto comunale, o dal regolamento al quale esso facesse richiamo (così SSUU 12868/05 e numerose successive; più di recente Cass. 7402/14).

p. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’avvenuta decadenza dell’amministrazione comunale D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 11 e 12.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: “se sia o meno corretto che la SC provveda a cassare con rinvio la pronuncia del giudice del gravame che abbia completamente omesso di prendere in esame una domanda dell’appellante, traducendosi tale vizio in una palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..”.

Valgono anche in tal caso le medesime considerazioni appena svolte sulla mancanza, nel quesito così formulato, dei requisiti che l’art. 366 bis c.p.c. prescrive “a pena di inammissibilità”.

Anche in tal caso, infatti, ci si trova di fronte ad un quesito: – del tutto astratto e generico nella sollecitazione di una decisione (cassazione con rinvio) completamente svincolata dalle ragioni che la dovrebbero determinare; – assiomaticamente basato sull’omesso esame di una domanda che ben potrebbe alternativamente atteggiarsi quale rigetto implicito della medesima, sulla scorta di quanto già ritenuto dal primo giudice; – privo di qualsivoglia indicazione sulle ragioni, in rapporto alla concretezza della vicenda, della asserita decadenza del Comune dalla potestà impositiva.

Ne segue il rigetto del ricorso; nulla sulle spese.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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