Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24946 del 06/11/2020

Cassazione civile sez. III, 06/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 06/11/2020), n.24946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 812-2019 proposto da:

IMMOBILIARE SANTALESSANDRO SRL (già IMMOBILIARE SANTALESSANDRO SPA),

in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e

difeso dall’avvocato Francesco Capecci e dall’avvocato Massimo Brina

ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma,

piazza della Libertà n. 10;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, già

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Torino, ed elettivamente domiciliato presso la sede della medesima

in

Torino via Arsenale 21, ads.to.pec.avvocaturastato.it;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5252/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

1. Con atto di citazione del 1/7/2015 la società Immobiliare Sant’Alessandro SpA (ora srl) convenne, davanti al Tribunale di Torino, il Ministero dell’Interno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo di circa un anno con cui il Ministero aveva consentito la disponibilità della forza pubblica per portare ad esecuzione dei decreti di sfratto per morosità emessi in relazione ad immobili di proprietà della società e locati a famiglie bisognose indicate dall’Amministrazione Provinciale di Alessandria. Ad avviso della società attrice il danno era da quantificarsi con riguardo all’importo dei mancati canoni riscossi per il periodo di un anno oltre accessori, detratta una somma rilasciata a titolo di contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il Ministero dell’Interno, costituendosi in giudizio, allegò varie ragioni giustificatrici che avevano reso impossibile – nei tempi auspicati dall’attrice – l’esecuzione degli sfratti a mezzo della forza pubblica e rivendicò, peraltro, a sè l’esistenza di un potere discrezionale circa la valutazione dei presupposti.

2. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5252 del 3/11/2017, rigettò la domanda, ritenendo che l’apparente inerzia della Prefettura nella mancata messa a disposizione della forza pubblica non fosse immotivata ma frutto di una ponderazione di interessi che aveva condotto gli organi della sicurezza a privilegiare, a discapito dell’assistenza nell’esecuzione degli sfratti, la tutela dell’ordine pubblico, vista la concomitanza con manifestazioni che avrebbero potuto sfociare in atti pericolosi e di altri ostacoli evidenziatisi nel corso dell’anno. Il giudice applicò il principio, già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 2478 del 18/3/1988), secondo il quale il diritto soggettivo pieno del privato all’ottenimento della forza pubblica incontra un limite invalicabile nella prova, fornita dall’amministrazione convenuta, del fatto che il rifiuto sia dovuto a forza maggiore o ad esigenze di servizio.

2. Avverso la sentenza l’Immobiliare Sant’Alessandro SpA ha proposto appello e la Corte d’Appello di Torino, con un’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., ha dichiarato l’appello inammissibile. L’Immobiliare ha allora proposto ricorso per cassazione per saltum avverso la sentenza del Tribunale, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, sulla base di un unico motivo, affermando, peraltro, che l’ordinanza d’appello era sprovvista di data e non era stata comunicata alle parti. Il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, anzichè all’Avvocatura Generale dello Stato.

3. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha depositato conclusioni.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione del combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., artt. 492,513 e 613 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la sentenza per avere la stessa riconosciuto la discrezionalità dell’autorità amministrativa nella concessione della forza pubblica e per aver vagliato l’esercizio della stessa senza dar prova – e dunque senza motivare – circa l’osservanza dei criteri fissati, in materia, dalla giurisprudenza di questa Corte, consistenti nell’avere l’amministrazione indicato alla richiedente la possibilità di date alternative, nel non aver considerato l’elevato numero di richieste inoltrate e nell’aver espresso, con specificità e puntualità, le ragioni del diniego. Ad avviso della ricorrente l’unico criterio soddisfatto dalla motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe il terzo, mentre i primi due sarebbero rimasti del tutto sprovvisti di prova.

1.1 Il ricorso è inammissibile in quanto, nell’esposizione del fatto, nulla riferisce sui motivi di appello con ciò ponendosi in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: “Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, ha natura di ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c. quanto ai requisiti di contenuto forma, e deve contenere, in relazione al n. 3 di detta norma, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, da intendersi come fatti sostanziali e processuali relativi sia al giudizio di primo grado che a quello di appello. Ne consegue che nel ricorso la parte è tenuta ad esporre, oltre agli elementi che evidenzino la tempestività dell’appello e i motivi su cui esso era fondato, le domande e le eccezioni proposte innanzi al giudice di prime cure e non accolte, o rimaste assorbite, trovando applicazione, rispetto al giudizio per cassazione instaurato ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., le previsioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, nella misura in cui esse avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice di appello.” (così Cass. (ord.) n. 8942 del 2014; e, in senso conforme: Cass., 6-3, n. 10722 del 15/5/2014; Cass., 6-3, n. 2784 del 12/2/2015, Cass., 6-3 n. 18623 del 22/9/2016, Cass., 6-3, n. 26936 del 23712/2016).

L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante la nullità della sua notificazione all’Avvocatura Distrettuale di Torino che, altrimenti, avrebbe imposto la remissione della causa a nuovo ruolo e l’ordine del rinnovo della notificazione all’Avvocatura Generale dello Stato (Cass., S.U., n. 22079 del 2014; Cass., n. 608 del 2015, Cass., n. 11187 del 2019).

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà, invece, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA