Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24945 del 23/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.23/10/2017),  n. 24945

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25579/2016 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO n. 29,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO INFELISI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ATTILIO V. CHIRICO;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. S.P.A. socio unico

Ministero dell’ economia e delle Finanze, in persona in persona del

Procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI

n. 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO LANERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 05/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, rigettava l’opposizione proposta da Yacht Service s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso sul ricorso di Banco di Napoli s.p.a. per la somma di Euro 546.489,93: importo, questo, oggetto di un accordo transattivo che aveva riguardato l’esposizione debitoria della predetta società nei confronti dell’istituto di credito. Il decreto ingiuntivo era stato opposto anche dai fideiussori M.G. e A.F., pure intimati: il Tribunale riteneva che la pretesa azionata nei confronti dei medesimi non avesse fondamento, non essendo emersa la volontà degli predetti garanti di profittare degli effetti della transazione.

2. – La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pronunciando sulle impugnazioni proposte dalle parti, accoglieva il gravame della banca e disattendeva quello spiegato dalla società, da M. e da A.: per l’effetto confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

3. – Contro tale pronuncia A.F. ha proposto un ricorso per cassazione fondato su quattro motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso S.G.A. s.p.a., resasi cessionaria di una parte dei crediti del Banco di Napoli, tra cui è pacificamente ricompreso quello per cui è causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – 1 motivi di ricorso possono riassumersi nei termini che seguono.

1.1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c.. Rileva il ricorrente che l’accordo transattivo era intercorso tra la banca e la debitrice principale e che i garanti non avevano dichiarato di volerne profittare. D’altro canto, il Banco di Napoli aveva dedotto in giudizio non già il rapporto originario, e quindi il debito maturato con riferimento ai contratti di conto corrente, ma aveva posto a fondamento della pretesa la predetta transazione.

1.2. Secondo motivo: violazione dell’art. 1304 c.c., in relazione all’art. 1372 c.c.. Assume il ricorrente che la transazione, per quanto dedotto nel corpo del primo motivo, non poteva determinare alcun obbligo in capo ai fideiussori, dovendo trovare applicazione, al riguardo, il disposto dell’art. 1372 c.c..

1.3. – Terzo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c.. Secondo l’istante la Corte di appello aveva inteso sostituire il titolo fondante il ricorso monitorio (la transazione) con il rapporto bancario preesistente. Osserva, infatti, che in giudizio era stata fatta valere l’obbligazione di pagamento derivante ai garanti dall’avvenuta transazione.

1.4. – Quarto motivo: violazione dell’art. 1938 c.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta parte ricorrente che la sentenza impugnata aveva omesso di applicare l’art. 1938 c.c. e mancato di motivare sul punto nonostante l’eccezione degli appellati. La fideiussione prestata dai garanti, infatti, doveva ritenersi nulla per indeterminatezza dell’oggetto, non indicando essa l’importo garantito.

2. Le esposte censure vanno disattese e il ricorso, per conseguenza, deve essere rigettato.

2.1. – La Corte di merito ha osservato come il principio dell’inopponibilità della transazione stipulata dal creditore con uno solo dei debitori in solido non risultava conferente nel caso di specie, posto che la somma ingiunta era inferiore a quella complessivamente dovuta per effetto delle aperture di credito concesse alla società. In difetto, quindi, della prova della liberazione dei fideiussori, il raggiungimento di un accordo nella minor somma non produceva l’estinzione dell’obbligazione dei garanti verso il creditore.

Tale percorso argomentativo appare corretto giuridicamente. Infatti, in tanto può sostenersi che la pretesa azionata in via monitoria si fondasse sul titolo costituito dal contratto transattivo intercorso tra la banca e Yacht Service, in quanto detto contratto avesse regolato una transazione novativa: una transazione finalizzata, cioè, a mutare il titolo delle precedenti obbligazioni costituendone al loro posto altre, autonome e distinte. L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (per tutte: Cass. 11 ottobre 2016, n. 23064; Cass. 14 luglio 2011, n. 15444). In presenza di una transazione novativa, dunque, il fatto costitutivo della pretesa azionata deve necessariamente fondarsi su di essa, non esistendo più, perchè novate, le posizioni obbligatorie derivanti dal titolo originario.

Nella fattispecie oggetto del giudizio, però, non risulta essere stata accertata la conclusione di una transazione novativa, nè il punto è investito da specifica censura. Dovendosi escludere il venire ad esistenza di una siffatta transazione, il fatto costitutivo della pretesa azionata processualmente deve necessariamente identificarsi nei contratti di apertura di credito, intercorsi tra Yacht Service e il Banco di Napoli, di cui è parola nella sentenza impugnata: contratti che hanno continuato a costituire, unitamente alle prestate garanzie personali, la fonte dell’obbligazione fatta valere in giudizio, anche se sull’ammontare del credito ha inciso, come mero fatto modificativo, l’intercorsa transazione.

D’altro canto, non solo, in assenza di una transazione novativa, non è immaginabile un mutamento del fatto costitutivo del credito, ma nemmeno può fondatamente sostenersi che il Banco di Napoli abbia inteso (erroneamente) dedurre, con la propria domanda monitoria, che la transazione conclusa presentasse detta connotazione. Difatti, la circostanza per cui la banca abbia menzionato la transazione nel proprio ricorso per ingiunzione non implica certo che essa abbia conferito a detta transazione un valore novativo, così da individuare in tale titolo contrattuale il fatto costitutivo del proprio credito.

In conclusione, la Corte del merito non ha affatto operato la sostituzione del titolo posto a fondamento della pretesa, dal momento che la transazione non poteva integrare il fatto costitutivo del credito e, comunque, la menzione della stessa nel ricorso per ingiunzione non presenta valore decisivo, ai fini che qui interessano. Deve osservarsi, piuttosto, che la banca ha agito giudizialmente nei confronti dei garanti per un importo inferiore rispetto a quello che le sarebbe spettato in forza dei rapporti di apertura di credito intervenuti, consentendo ai fideiussori di beneficiare degli effetti della transazione da essa conclusa con la debitrice principale: ma di ciò, come è del tutto evidente, l’istante non può dolersi.

Il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., su cui l’istante si è soffermato nella propria memoria ex art. 378 c.p.c., deve dunque escludersi.

Nè ricorre alcuna violazione degli artt. 1304 e 1374 c.c., dal momento che – come torna a ripetersi – in presenza di una transazione non novativa il fatto costitutivo del credito non poteva essere rappresentato dalla transazione, continuando ad essere vincolanti e produttivi di effetti i contratti di apertura di credito conclusi anni prima.

I primi tre motivi sono dunque infondati.

2.2. – Il quarto motivo è invece inammissibile.

Sostiene il ricorrente che la questione relativa alla nullità della transazione per la mancata indicazione dell’importo garantito sarebbe stata da lui dedotta in fase di gravame. Ma ciò è sconfessato dalla sentenza impugnata (pag. 7), che ha invece sottolineato come non fosse stata riproposta, in appello, l’eccezione di nullità delle garanzie personali rilasciate dagli opponenti. Il ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza, avrebbe del resto dovuto non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).

Ulteriore difetto di autosufficienza è da ravvisare, peraltro, nello svolgimento del motivo, che è incentrato sull’asserita nullità di una clausola nemmeno riprodotta nel corpo del ricorso.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente provveda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017

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