Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24945 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 15/09/2021), n.24945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35861-2019 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato CANTARO FELICE

ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABIO CANTARO;

– controricorrente –

Contro

M.D., S.P., F.F.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. RG 384/2019 del

TRIBUNALE di RIETI, depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO

GABRIELE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. PEPE ALESSANDRO, il quale

chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso ex art. 702 bis del 13 marzo 2019, C.S. citava davanti al Tribunale di Rieti M.D. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto di atti diffamatori, calunniosi e, comunque, illeciti posti in essere dal convenuto in occasione di un’attività di polizia giudiziaria delegata dal Procuratore della Repubblica di Rieti in data 28 novembre 2013. La vicenda riguardava alcuni episodi di un presunto arbitrario allontanamento dal servizio da parte della dirigente amministrativa dell’ufficio giudiziario della Procura della Repubblica del tempo, Co.An.. In particolare, l’episodio farebbe riferimento ad una annotazione di polizia giudiziaria dalla quale emergevano gli estremi di una possibile truffa ai danni dello Stato, realizzata dalla dirigente amministrativa, attraverso l’elusione dei controlli della presenza in ufficio, a seguito all’autorizzazione a rinunciare alla pausa pranzo, che le sarebbe stata accordata dal dottor C. che, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di Capo dell’ufficio della Procura della Repubblica di Rieti;

sulla base di tali elementi la Co. era stata iscritta nel registro degli indagati e successivamente assolta, con sentenza del 6 luglio 2017 del Tribunale di Rieti. Decisione confermata in appello con sentenza del 16 novembre 2018 a seguito di impugnazione proposta dalla Procura della Repubblica di Rieti. La vicenda aveva poi determinato accertamenti da parte della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti che aveva quantificato il danno erariale e successivamente sospeso il relativo giudizio;

nel giudizio civile ex art. 702 bis c.p.c. si costituiva il M. chiedendo di chiamare in causa, preliminarmente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in nome e per conto del quale aveva agito, nonché gli altri autori dell’informativa. Si costituiva il Ministero, eccependo preliminarmente l’incompetenza funzionale del Tribunale civile di Rieti, individuando quale ufficio competente quello di Perugia ai sensi dell’art. 11 c.p.p. e dell’art. 30 bis c.p.c. e ciò, sia per il coinvolgimento del Dott. C., sia perché l’attività riguardava la Procura della Repubblica e non la condotta della Guardia di Finanza. In via subordinata, indicava quale giudice competente quello di Roma, atteso il foro erariale e, comunque, i criteri di competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c. trattandosi di controversia avente ad oggetto obbligazione da fatto illecito. Si costituivano anche i militari della Guardia di Finanza, S.P. e F.F.;

con ordinanza del 18 ottobre 2019 il Tribunale di Rieti dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, attesa la legittimazione passiva in capo all’amministrazione presso cui prestavano servizio gli ufficiali di polizia giudiziaria e, quindi, il Ministero dell’economia e delle finanze, trattandosi di atti commessi dal personale appartenente alla Guardia di Finanza e non di condotte dell’autorità giudiziaria presso cui il personale di PG prestava servizio. Rigettava l’eccezione di incompetenza funzionale ai sensi dell’art. 11 c.p.p. perché il ricorrente, Dott. C., non prestava più servizio presso la Procura della Repubblica di Rieti. Riteneva, invece, fondata l’eccezione che radicava la competenza funzionale sulla base dei criteri di collegamento determinati dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 e dall’art. 25 c.p.c., in concorso con quelli indicati dalle norme di pubblica contabilità, che identificano il luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio, con quello in cui ha sede l’ufficio di tesoreria competente ad adempiere l’obbligazione e quindi, il luogo in cui risiede il creditore. Sulla base di tali elementi declinava la propria competenza, in favore del Tribunale civile di Roma;

avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Comando Generale della Guardia di Finanza, affidandosi a due motivi illustrati da memoria. C.S. deposita memoria, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c. e il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si ribadisce la competenza funzionale regolata dall’art. 11 c.p.p. e dall’art. 30 bis c.p.c. che apparterrebbe alla cognizione dell’ufficio giudiziario competente per materia, avente sede nel capoluogo di distretto di Corte d’Appello determinato dalla L. n. 420 del 1998, tabella A, annessa (art. 1 disp. att.). La regola si applicherebbe ai procedimenti in cui il magistrato (anche se successivamente posto in quiescenza) acquista la qualità di parte, per i quali sarebbe competente, secondo le norme ordinarie, l’ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d’Appello in cui j magistrato esercita o esercitava le proprie funzioni al momento del fatto per il quale si procede;

con il secondo motivo si insiste sulla competenza funzionale e territoriale del giudice deputato a conoscere dei procedimenti attivati nei confronti di organismi di polizia giudiziaria per attività svolta in tale qualità, sotto le dipendenze e il controllo dell’autorità giudiziaria e sulla conseguente legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri per responsabilità, da determinarsi ai sensi della L. n. 117 del 1988, artt. 1 e 4;

i motivi vanno trattati congiuntamente perché strettamente connessi. Infatti, ribadendo quanto già dedotto davanti al giudice di merito, il Ministero censura la mancata declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale di Perugia, individuato quale ufficio giudiziario competente a decidere della domanda risarcitoria proposta da C., sulla base di due considerazioni:

in primo luogo, l’azione proposta riguarderebbe il risarcimento dei danni da reato subiti da un magistrato che, all’epoca dei fatti, era in servizio presso il distretto di Roma, nella qualità di Procuratore della Repubblica di Rieti. Troverebbero applicazione l’art. 11 c.p.p. e l’art. 30 bis c.p.c. anche nell’ipotesi di successivo collocamento a riposo del magistrato; in secondo luogo, la responsabilità per le condotte poste in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Rieti, su delega del PM, ricade sui magistrati titolari delle indagini penali, ai sensi della L. n. 117 del 1988, artt. 1 e 4. Conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe legittimata passiva, ai sensi della seconda disposizione e ciò consentirebbe di radicare la competenza funzionale davanti al Tribunale di Perugia, quale ufficio del capoluogo del distretto della Corte d’Appello determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p., tabella A allegata;

i motivi sono infondati. Ricorrendo l’ipotesi di giudizio civile instaurato con il rito sommario la norma di riferimento è l’art. 30 bis c.p.c. che al comma 1 dispone:

le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d’Appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’Appello determinato ai sensi dell’art. 11 c.p.p.;

ed al comma 2:

se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d’Appello individuato ai sensi dell’art. 11 c.p.p. con riferimento alla nuova destinazione;

come rilevato dal Procuratore generale, la norma presuppone l’attualità delle funzioni svolte poiché fa riferimento, ai fini dello spostamento della competenza, all’ufficio giudiziario “in cui magistrato esercita le proprie funzioni” (comma 1);

nello stesso modo il comma 2 disciplina la cd incompetenza sopravvenuta e cioè una ipotesi eccezionale che riguarda il caso in cui il magistrato venga trasferito in un ufficio collocato nel distretto presso cui si è radicata la controversia ai sensi del comma 1;

in questo caso si determina l’incompetenza del giudice già regolarmente adito e diviene competente quello individuato ai sensi dell’art. 11 c.p.p.. In questa ipotesi, l’incompetenza sopravvenuta può essere rilevata d’ufficio o ad istanza della controparte del magistrato, nella prima udienza successiva all’acquisizione della conoscenza del trasferimento;

da tali disposizioni emerge che tale regime particolare trova applicazione solo nel caso in cui il magistrato eserciti le funzioni in ufficio giudiziario del distretto di Corte d’appello entro il quale sia collocato l’ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie;

pertanto, il profilo rilevante è quello della attualità delle funzioni, sia con riferimento al trasferimento, che alla cessazione delle stesse per quiescenza. Conseguentemente la disposizione non prende in esame l’ipotesi del magistrato collocato a riposo, per il quale non opera alcun eccezionale spostamento di competenza. Tale ricostruzione è in linea con la ratio della norma che riguarda la tutela del magistrato decidente, al fine di evitare fattispecie che possano limitarne la serenità di giudizio;

trattandosi di norma di carattere eccezionale, che pone una deroga alle ordinarie regole in tema di competenza territoriale, ne va esclusa l’interpretazione estensiva, anche per l’ipotesi di quiescenza del magistrato, non prevista da tale disposizione. Nel caso di specie l’azione di risarcimento è stata proposta nell’anno 2014, mentre il magistrato, dottor C., è in pensione dal 1^ ottobre 2011;

quanto al secondo profilo dedotto con il ricorso (sarebbe competente l’ufficio di Perugia atteso che l’attività posta in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria farebbe comunque capo a quella del magistrato togato, con funzioni requirente), lo stesso si fonda sul presupposto, non ricorrente nel caso di specie, dell’inquadramento dell’azione proposta in quella di responsabilità civile dei magistrati dell’ufficio requirente, ai sensi della L. n. 117 del 1988. Nel caso in esame, però, il ricorrente ex art. 702 bis c.p.c., C.S., non ha agito nei confronti dei pubblici ministeri titolari delle indagini, che avrebbero delegato le attività concretamente svolte dal maresciallo M.D.;

il ricorrente, come illustrato nel ricorso per cassazione, ha agito per il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. nei confronti dei soggetti ritenuti direttamente responsabili e nei confronti dell’amministrazione di provenienza e cioè il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

a prescindere da ciò trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla L. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dalla L. cit., art. 4, comma 1; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 c.p.c. secondo la regola del “forum commissi delicti”, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e sorta l’obbligazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14842 del 07/06/2018, Rv. 649491 – 01). Quanto precede impone il rigetto del ricorso;

non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. poiché, quanto meno con riferimento alla prima questione (applicabilità dell’art. 30 bis c.p.c. al magistrato in quiescenza) non vi sono precedenti nella giurisprudenza di legittimità;

le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Pur sussistendo le condizioni di quel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, tale obbligo non va disposto in considerazione della natura di parte pubblica del Ministero ricorrente (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22014 del 11/09/2018-Rv. 650175 – 01);

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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