Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24945 del 06/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep. 06/12/2016), n.24945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6399-2010 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RONCIGLIONE 3,

presso lo studio dell’avvocato FABIO GULLOTTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONELLA CASTRIGNANO’ giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PLACIDI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUDRUN AGOSTINI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2009 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 01/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato GULLOTTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PLACIDI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. H.M. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 63/1/09 del 18 novembre 2009 con la quale la commissione tributaria di 2^ grado di Bolzano, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi – salvo che in ordine alle sanzioni – gli avvisi di accertamento per Ici 2003/2007 notificatile dal Comune di Bolzano nella sua qualità di usufruttuaria di un terreno edificabile.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto non spettante, nella specie, l’invocata esenzione da Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) con richiamo al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9 cit. e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2; atteso che presupposto costitutivo di tale esenzione è la qualità di coltivatore diretto del possessore del fondo, così come risultante ai fini Ici – ad effetto costitutivo – dalla sua iscrizione nell’apposito elenco comunale della gestione previdenziale Inps (ex Scau). Tale requisito di iscrizione farebbe nella specie difetto, stante il pregresso pensionamento della contribuente.

Resiste con controricorso il Comune di Bolzano.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso la H. lamenta violazione o falsa applicazione della normativa Ici di riferimento (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) ed art. 11; L. n. 1047 del 1957, art. 2; L. n. 203 del 1982, art. 6; L. n. 241 del 1990, art. 2), nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per avere la commissione tributaria escluso, ai fini dell’esenzione da Ici dell’area edificabile in questione, la sua qualità di coltivatrice diretta per effetto della cessata iscrizione all’elenco di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 cit., art. 58, comma 2 nonostante che tale iscrizione avesse effetto meramente dichiarativo, e che la qualità di coltivatore diretto dovesse desumersi dalla normativa generale in materia civile, agraria e previdenziale (L. n. 9 del 1963; L. n. 203 del 1982; D.P.R. n. 1124 del 1965). Contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, tale qualità sussisteva nella specie, dal momento che l’attività dì coltivazione diretta del fondo era proseguita anche oltre il suo pensionamento.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 nonchè carente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla carente e confusa motivazione degli avvisi di accertamento; dai quali non era dato comprendere il criterio in concreto adottato per la determinazione della base imponibile con riferimento al valore venale in comune commercio dell’area (erroneamente considerata nella sua intera superficie, invece che nella sola superficie effettivamente edificabile).

p. 3.1 Prendendo dapprima in esame il secondo motivo di ricorso, concernente il requisito della motivazione degli atti impositivi opposti, se ne ravvisa l’inaccoglibilità.

La censura è infatti inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6); requisito di ordine generale (tra le molte: Cass. S.U. n. 7161 del 25/03/2010; S.U. n. 28547/2008; Cass. n. 124 del 04/01/2013; Cass. n. 7455 del 25/03/2013), che deve sussistere, in quanto tale, anche in materia tributaria.

Nel caso di specie, il ricorso non riproduce – nemmeno nei suoi tratti essenziali – il contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento Ici in oggetto, nè indica specificamente dove questi ultimi siano attingibili con i requisiti di immediatezza e concentrazione connaturati alla natura ed alla struttura del giudizio di cassazione. Ciò impedisce di effettuare il richiesto controllo di legittimità sul tenore motivazionale reso, sul punto, dal giudice di merito; il quale ha peraltro esaurientemente esplicitato (sent. pag. 1) le ragioni del proprio convincimento circa la regolarità degli avvisi, in quanto individuanti “con assoluta precisione” il terreno, la sua estensione e destinazione urbanistica, le aliquote applicate per ciascun anno, i necessari riferimenti normativi, il criterio di computo degli interessi. Va d’altra parte considerato come la censura in esame si incentri essenzialmente sulla mancata indicazione, negli avvisi di accertamento, dei presupposti dell’esenzione; vale a dire, dei requisiti di “non-imposizione” che, in quanto tali, non rientravano nel contenuto minimo essenziale della motivazione degli avvisi stessi, dovendo – se mai – essere dedotti e rappresentati dalla contribuente in fase di contestazione. Nè, sotto altro profilo, il motivo in oggetto contiene una censura specifica ed argomentata avverso l’affermazione di correttezza dei criteri di determinazione del valore dell’area edificabile; aspetto che, in ogni caso, esula dai requisiti essenziali della motivazione dell’atto impositivo, per attingere direttamente al “merito” dell’imposizione.

p. 3.2 Nemmeno il primo motivo di ricorso può trovare accoglimento.

In base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) l’area edificabile non è considerata tale qualora sia posseduta e condotta “dai soggetti indicati nell’art. 9, comma 1”, con persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante “l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”. L’art. 9, comma 1 fa poi riferimento alla nozione di coltivatore diretto, così come definita dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2 secondo cui: “agli effetti dell’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo”. Ne consegue che, per espressa volontà legislativa, l’iscrizione in tali elenchi costituisce condizione essenziale per usufruire della esenzione in oggetto; la cui sfera dì applicabilità, del resto, deve essere individuata con criteri di tassatività e rigore. Si ritiene pertanto di dare qui continuità all’orientamento già espresso – esattamente in termini – da questa corte, in base al quale il combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 cit., art. 2, comma 1, lett. b), e art. 9, comma 1, deve essere restrittivamente interpretato; nel senso che l’esenzione ivi prevista spetti esclusivamente a coloro che, nell’anno d’imposta, siano effettivamente iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti (Cass. nn. 9510/08; 12565/10; 16485/16). Corretta, in definitiva, deve ritenersi la decisione del giudice di merito, il quale ha escluso l’esenzione in oggetto sul presupposto appurato in linea di fatto – che nelle annualità di imposta qui rilevanti la H. (nata nel 1915) non fosse più iscritta, in quanto pensionata, negli elenchi di riferimento.

PQM

LA CORTE

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.000,00 per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 25 novembre 16.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2016

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